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Capitolo 2
Rischio chimico
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Normative di riferimento per l’applicazione della sicurezza nell’ambiente di lavoro
In attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurez-
za nei luoghi di lavoro, comunemente noto come “Testo Unico in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
In merito alla responsabilità aziendale il Testo Unico pone al vertice la figura del
datore di lavoro (garante della sicurezza dei lavoratori), il quale è obbligato a dotarsi
di una rete organizzativa e gestionale la cui mancanza è penalmente sanzionata. Tale
rete ha come fulcro l’individuazione di diverse figure di
line
e
staff
i cui compiti sono
riassunti di seguito:
>
>
Dirigente
: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerar-
chici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
>
>
Preposto
: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di pote-
ri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrinten-
de all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllan-
done la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa;
>
>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
: persona designata dal datore
di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
>
>
Medico Competente
: medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valuta-
zione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e
per tutti gli altri compiti disciplinati dal decreto;
>
>
Lavoratori addetti al primo soccorso e all’antincendio
(designati dal datore di lavoro);
>
>
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
:
persona eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della si-
curezza durante il lavoro.
Lo strumento di interazione tra le diverse figure della sicurezza è la riunione pe-
riodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008), nel corso della quale il datore di lavoro sottopone
all’esame dei partecipanti i vari elementi caratterizzanti la prevenzione aziendale: la
valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), i
programmi di informazione, formazione e addestramento sulla sicurezza. Quest’ul-
timo elemento è alla base del sistema della sicurezza aziendale, tanto che la legisla-
zione comunitaria prevede la sua applicazione e implementazione su tutta la linea
gerarchica (dirigenti, preposti e lavoratori).
Il secondo elemento portante del sistema di sicurezza previsto dalla normativa co-
munitaria è costituito da un obbligo di carattere gestionale: la valutazione dei rischi
presenti in azienda, sostanziata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Tale documento è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro effettua la valu-
tazione globale e documentata di tutti i rischi, per la salute e sicurezza dei lavoratori,
finalizzata all’individuazione delle adeguate misure di prevenzione e di protezione
e all’elaborazione del programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei
rischi ed elabora il DVR in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzio-