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Capitolo 2

Rischio chimico

11

Normative di riferimento per l’applicazione della sicurezza nell’ambiente di lavoro

In attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, è stato pubblicato in Gazzetta

Ufficiale il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurez-

za nei luoghi di lavoro, comunemente noto come “Testo Unico in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

In merito alla responsabilità aziendale il Testo Unico pone al vertice la figura del

datore di lavoro (garante della sicurezza dei lavoratori), il quale è obbligato a dotarsi

di una rete organizzativa e gestionale la cui mancanza è penalmente sanzionata. Tale

rete ha come fulcro l’individuazione di diverse figure di

line

e

staff

i cui compiti sono

riassunti di seguito:

>

>

Dirigente

: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerar-

chici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive

del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

>

>

Preposto

: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di pote-

ri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrinten-

de all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllan-

done la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale

potere di iniziativa;

>

>

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

: persona designata dal datore

di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai

rischi;

>

>

Medico Competente

: medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valuta-

zione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e

per tutti gli altri compiti disciplinati dal decreto;

>

>

Lavoratori addetti al primo soccorso e all’antincendio

(designati dal datore di lavoro);

>

>

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

:

persona eletta o designata per

rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della si-

curezza durante il lavoro.

Lo strumento di interazione tra le diverse figure della sicurezza è la riunione pe-

riodica (art. 35 D.Lgs. 81/2008), nel corso della quale il datore di lavoro sottopone

all’esame dei partecipanti i vari elementi caratterizzanti la prevenzione aziendale: la

valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali, la

sorveglianza sanitaria dei lavoratori, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), i

programmi di informazione, formazione e addestramento sulla sicurezza. Quest’ul-

timo elemento è alla base del sistema della sicurezza aziendale, tanto che la legisla-

zione comunitaria prevede la sua applicazione e implementazione su tutta la linea

gerarchica (dirigenti, preposti e lavoratori).

Il secondo elemento portante del sistema di sicurezza previsto dalla normativa co-

munitaria è costituito da un obbligo di carattere gestionale: la valutazione dei rischi

presenti in azienda, sostanziata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Tale documento è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro effettua la valu-

tazione globale e documentata di tutti i rischi, per la salute e sicurezza dei lavoratori,

finalizzata all’individuazione delle adeguate misure di prevenzione e di protezione

e all’elaborazione del programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di salute e sicurezza. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei

rischi ed elabora il DVR in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzio-