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Parte Prima

Regolamentazione professionale

ne e Protezione (RSPP) e il Medico Competente e previa consultazione dei Rappre-

sentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (art. 29 D.Lgs. 81/2008). Nel processo

di valutazione sono coinvolte anche le figure di linea, quali il dirigente, il preposto,

nonché il lavoratore.

Il Testo Unico prevede all’art. 2 la definizione specifica di ciascuna di queste figure

disciplinando in maniera dettagliata quella del lavoratore: “persona che, indipenden-

temente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’or-

ganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli

addetti ai servizi domestici e familiari…”. Da tale definizione emergono i seguenti

due aspetti.

1. Esiste un lavoratore, ai sensi del Testo Unico, nel momento in cui esiste anche un

datore di lavoro, pubblico o privato. Il lavoratore per essere definito tale, quindi,

deve operare “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro”.

2. Il tipo di contratto di lavoro è assolutamente irrilevante: non solo il lavoratore a

contratto di lavoro dipendente risponde alla definizione, ma anche qualsiasi altro

soggetto (lavoratore a progetto, lavoratore interinale o “somministrato”, co.co.co

ecc.) che operi nell’ambito della organizzazione del datore di lavoro. Non è rile-

vante nemmeno se il lavoratore sia pagato o meno: questo è il caso, ad esempio,

dell’allievo degli istituti di istruzione e universitari e del partecipante ai corsi di

formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro

in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite

di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente appli-

cato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

Normative di riferimento per l’applicazione della sicurezza nell’uso degli agenti chimici

nell’ambiente di lavoro

La normativa che disciplina la sicurezza negli ambienti di lavoro è il D.Lgs. 9 aprile

2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Il rischio chimico in particolare

è trattato in dettaglio dal Titolo IX (sostanze pericolose) che definisce i requisiti

minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza

derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il

risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza.

Il Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è suddiviso nei seguenti Capi:

>

>

Capo I: Protezione da agenti chimici

>

>

Capo II: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

>

>

Capo III: Protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto

>

>

Capo IV: Sanzioni

Gli agenti cancerogeni e mutageni sono anch’essi agenti chimici, ma la loro tratta-

zione separata evidenzia una maggiore considerazione correlata a una pericolosità

intrinseca, effettivamente più elevata per gli esposti (in linea con ciò che è contenuto

nei criteri di classificazione dell’Unione Europea per quanto riguarda le sostanze

cancerogene e mutagene), sufficiente a stabilire una priorità d’intervento più rigoro-

so. Analogo discorso vale per l’esposizione ad amianto.

I primi tre Capi presentano la stessa articolazione: prevedono una parte preliminare

di inquadramento, attraverso il campo di applicazione e l’individuazione puntuale