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Parte Prima
Regolamentazione professionale
ne e Protezione (RSPP) e il Medico Competente e previa consultazione dei Rappre-
sentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (art. 29 D.Lgs. 81/2008). Nel processo
di valutazione sono coinvolte anche le figure di linea, quali il dirigente, il preposto,
nonché il lavoratore.
Il Testo Unico prevede all’art. 2 la definizione specifica di ciascuna di queste figure
disciplinando in maniera dettagliata quella del lavoratore: “persona che, indipenden-
temente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’or-
ganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari…”. Da tale definizione emergono i seguenti
due aspetti.
1. Esiste un lavoratore, ai sensi del Testo Unico, nel momento in cui esiste anche un
datore di lavoro, pubblico o privato. Il lavoratore per essere definito tale, quindi,
deve operare “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro”.
2. Il tipo di contratto di lavoro è assolutamente irrilevante: non solo il lavoratore a
contratto di lavoro dipendente risponde alla definizione, ma anche qualsiasi altro
soggetto (lavoratore a progetto, lavoratore interinale o “somministrato”, co.co.co
ecc.) che operi nell’ambito della organizzazione del datore di lavoro. Non è rile-
vante nemmeno se il lavoratore sia pagato o meno: questo è il caso, ad esempio,
dell’allievo degli istituti di istruzione e universitari e del partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite
di videoterminali, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente appli-
cato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
Normative di riferimento per l’applicazione della sicurezza nell’uso degli agenti chimici
nell’ambiente di lavoro
La normativa che disciplina la sicurezza negli ambienti di lavoro è il D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Il rischio chimico in particolare
è trattato in dettaglio dal Titolo IX (sostanze pericolose) che definisce i requisiti
minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o che siano il
risultato di ogni attività lavorativa che comporti la loro presenza.
Il Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è suddiviso nei seguenti Capi:
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Capo I: Protezione da agenti chimici
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Capo II: Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
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Capo III: Protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto
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Capo IV: Sanzioni
Gli agenti cancerogeni e mutageni sono anch’essi agenti chimici, ma la loro tratta-
zione separata evidenzia una maggiore considerazione correlata a una pericolosità
intrinseca, effettivamente più elevata per gli esposti (in linea con ciò che è contenuto
nei criteri di classificazione dell’Unione Europea per quanto riguarda le sostanze
cancerogene e mutagene), sufficiente a stabilire una priorità d’intervento più rigoro-
so. Analogo discorso vale per l’esposizione ad amianto.
I primi tre Capi presentano la stessa articolazione: prevedono una parte preliminare
di inquadramento, attraverso il campo di applicazione e l’individuazione puntuale