Previous Page  31 / 40 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 31 / 40 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Capitolo 2

Rischio chimico

15

>

>

è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccu-

mulabile (vPvB), conformemente ai criteri specificati nell’allegato XIII del REACH;

>

>

è presente nell’elenco delle sostanze candidate per l’eventuale inclusione nell’alle-

gato XIV del REACH (sostanze soggette ad autorizzazione).

Analogamente, il fornitore deve rendere disponibile la SDS di una miscela se questa

soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente alla normativa

europea.

Inoltre, su richiesta, un fornitore provvede a consegnare la SDS al destinatario di una

miscela se questa, pur non rientrando nei casi d’obbligo, contiene:

>

>

almeno una sostanza che pone rischi per la salute umana o per l’ambiente in

concentrazione individuale ≥ 1% in peso per i preparati non gassosi e ≥ 0,2% in

volume per i preparati gassosi;

>

>

o almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto per-

sistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in concentrazione individuale ≥ 0,1% in

peso per i preparati non gassosi;

>

>

o una sostanza presente nell’elenco di quelle candidate per l’inclusione nell’allega-

to XIV (sostanze soggette ad autorizzazione) in una concentrazione individuale ≥

0,1% in peso per i preparati non gassosi;

>

>

o una sostanza in riferimento alla quale esistono limiti comunitari di esposizione

sul luogo di lavoro.

La SDS è obbligatoriamente costituita da 16 punti, che devono essere rispettati, a

meno che non sia giustificata l’assenza di informazioni relative a uno di essi.

Il regolamento REACH per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze

chimiche

Negli ultimi anni la normativa europea per la tutela della salute umana e dell’am-

biente nell’uso delle sostanze chimiche in ambito industriale, commerciale, dome-

stico, cosmetico e hobbistico, ha mostrato una continua evoluzione ed è risultata

progressivamente sempre più restrittiva ed esaustiva per eliminare gli usi impropri

e diminuire le lacune conoscitive che ancora esistono sulla pericolosità di numerose

sostanze di largo impiego. Tra le norme più recenti e significative vi è il Regolamen-

to CE n. 1907/2006 che prevede l’applicazione del REACH (

Registration, Evaluation,

Authorization and Restriction of CHemicals

).

Il regolamento consta di 15 Titoli, 141 Articoli e 17 Allegati e si applica direttamente in

tutti gli Stati membri a partire dal 1° giugno 2007 e secondo scadenze che interessano

dapprima solo alcune parti del Regolamento e successivamente tutte le restanti parti.

Il regolamento ha gli obiettivi di:

>

>

migliorare la conoscenza dei pericoli derivanti da prodotti chimici già esistenti

(sostanze

phase-in

) e nuovi (sostanze non

phase-in

), anche attraverso l’istituzione

dell’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA);

>

>

rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea;

>

>

favorire le sperimentazioni non eseguite su animali e rispettare gli obblighi inter-

nazionali a cui l’UE è soggetta nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Com-

mercio.