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Capitolo 2
Rischio chimico
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è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccu-
mulabile (vPvB), conformemente ai criteri specificati nell’allegato XIII del REACH;
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è presente nell’elenco delle sostanze candidate per l’eventuale inclusione nell’alle-
gato XIV del REACH (sostanze soggette ad autorizzazione).
Analogamente, il fornitore deve rendere disponibile la SDS di una miscela se questa
soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa conformemente alla normativa
europea.
Inoltre, su richiesta, un fornitore provvede a consegnare la SDS al destinatario di una
miscela se questa, pur non rientrando nei casi d’obbligo, contiene:
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almeno una sostanza che pone rischi per la salute umana o per l’ambiente in
concentrazione individuale ≥ 1% in peso per i preparati non gassosi e ≥ 0,2% in
volume per i preparati gassosi;
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o almeno una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto per-
sistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in concentrazione individuale ≥ 0,1% in
peso per i preparati non gassosi;
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o una sostanza presente nell’elenco di quelle candidate per l’inclusione nell’allega-
to XIV (sostanze soggette ad autorizzazione) in una concentrazione individuale ≥
0,1% in peso per i preparati non gassosi;
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o una sostanza in riferimento alla quale esistono limiti comunitari di esposizione
sul luogo di lavoro.
La SDS è obbligatoriamente costituita da 16 punti, che devono essere rispettati, a
meno che non sia giustificata l’assenza di informazioni relative a uno di essi.
Il regolamento REACH per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze
chimiche
Negli ultimi anni la normativa europea per la tutela della salute umana e dell’am-
biente nell’uso delle sostanze chimiche in ambito industriale, commerciale, dome-
stico, cosmetico e hobbistico, ha mostrato una continua evoluzione ed è risultata
progressivamente sempre più restrittiva ed esaustiva per eliminare gli usi impropri
e diminuire le lacune conoscitive che ancora esistono sulla pericolosità di numerose
sostanze di largo impiego. Tra le norme più recenti e significative vi è il Regolamen-
to CE n. 1907/2006 che prevede l’applicazione del REACH (
Registration, Evaluation,
Authorization and Restriction of CHemicals
).
Il regolamento consta di 15 Titoli, 141 Articoli e 17 Allegati e si applica direttamente in
tutti gli Stati membri a partire dal 1° giugno 2007 e secondo scadenze che interessano
dapprima solo alcune parti del Regolamento e successivamente tutte le restanti parti.
Il regolamento ha gli obiettivi di:
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migliorare la conoscenza dei pericoli derivanti da prodotti chimici già esistenti
(sostanze
phase-in
) e nuovi (sostanze non
phase-in
), anche attraverso l’istituzione
dell’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA);
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rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea;
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favorire le sperimentazioni non eseguite su animali e rispettare gli obblighi inter-
nazionali a cui l’UE è soggetta nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Com-
mercio.