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Parte Prima
Regolamentazione professionale
Lo scopo principale del REACH è quello di creare un “sistema unico” di gestione del
rischio che prevede 5 fasi.
1.
Registrazione
(Titoli II-III) -
Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e agli
importatori di fornire informazioni su tutte le sostanze chimiche prodotte o impor-
tante nell’UE in quantitativi ≥ a 1 tonnellata l’anno.
Ai fini della registrazione, essi devono trasmettere un
fascicolo tecnico
contenente le
informazioni sulle sostanze e sui rischi che queste comportano, nonché le misure
appropriate per la gestione dei rischi. Per quanto riguarda quantitativi ≥ a 10 ton-
nellate/anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, viene richiesta una
relazione sulla sicurezza chimica
che documenta la valutazione degli usi raccomandati
agli utilizzatori situati a valle della catena di approvvigionamento.
2.
Valutazione
(Titolo IV) - Oltre alla valutazione inserita nella relazione, il REACH
prevede altri due tipi di valutazione: quella delle proposte di sperimentazione (effet-
tuata dall’Agenzia) e quella delle sostanze (effettuata dagli Stati membri). La valu-
tazione delle sostanze verrà effettuata secondo un ordine di priorità che terrà conto
delle caratteristiche di pericolo delle sostanze, dell’esposizione e del tonnellaggio
complessivo. Ciascuna autorità nazionale dovrà redigere un rapporto di valutazione
e, se necessario, un progetto di decisione per definire o modificare le misure di ri-
duzione del rischio.
L’Agenzia, in cooperazione con le Autorità competenti nazionali, può decidere di ri-
chiedere test aggiuntivi e valutare l’idoneità delle informazioni fornite dalle imprese
(valutazione dei fascicoli). Relativamente a certe sostanze, qualora vi siano motivi di
preoccupazione per la salute umana e l’ambiente, il processo di valutazione richiede
alle imprese di fornire ulteriori informazioni. Il processo di valutazione può anche
giungere alla conclusione che occorra intraprendere azioni autorizzative o restrittive.
3.
Autorizzazione
(Titolo VII e Allegato XIV) - L’autorizzazione è richiesta per le so-
stanze estremamente problematiche (sostanze con effetti cancerogeni, mutageni, e
tossici per la riproduzione, e sostanze che risultano persistenti, bio-accumulabili e
tossiche nell’ambiente, e molto persistenti e molto bio-accumulabili o che destano
simili preoccupazioni).
4.
Restrizioni
(Titolo VIII e Allegato XVII) - Costituiscono la rete di sicurezza del siste-
ma: qualsiasi sostanza in quanto tale, o in quanto componente di preparati e articoli,
può essere soggetta a un’ampia restrizione all’interno della Comunità quando il suo
uso presenti rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente. Le restrizioni
riguardano l’uso delle sostanze in certi prodotti, l’uso da parte dei consumatori o
anche tutti gli usi (la sostanza viene totalmente vietata).
5.
Sanzioni
- Per assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la coerenza a livello dei
provvedimenti di applicazione degli Stati membri, questi ultimi devono stabilire a
norma di Regolamento un appropriato quadro di sanzioni che permetta di applica-
re sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza.
Le sanzioni per l’Italia sono state stabilite mediante D.Lgs. n. 133 del 2009 del Mi-
nistero della giustizia di concerto con il Ministero della salute e gli altri Ministeri
competenti per il REACH. L’attività di vigilanza riguarda la verifica:
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dell’avvenuta presentazione di una registrazione, di una notifica, di una proposta di
test, di una richiesta di autorizzazione;
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del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del Titolo VIII del Regolamento;