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Parte Prima

Regolamentazione professionale

Lo scopo principale del REACH è quello di creare un “sistema unico” di gestione del

rischio che prevede 5 fasi.

1.

Registrazione

(Titoli II-III) -

Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti e agli

importatori di fornire informazioni su tutte le sostanze chimiche prodotte o impor-

tante nell’UE in quantitativi ≥ a 1 tonnellata l’anno.

Ai fini della registrazione, essi devono trasmettere un

fascicolo tecnico

contenente le

informazioni sulle sostanze e sui rischi che queste comportano, nonché le misure

appropriate per la gestione dei rischi. Per quanto riguarda quantitativi ≥ a 10 ton-

nellate/anno, indipendentemente dal tipo di classificazione, viene richiesta una

relazione sulla sicurezza chimica

che documenta la valutazione degli usi raccomandati

agli utilizzatori situati a valle della catena di approvvigionamento.

2.

Valutazione

(Titolo IV) - Oltre alla valutazione inserita nella relazione, il REACH

prevede altri due tipi di valutazione: quella delle proposte di sperimentazione (effet-

tuata dall’Agenzia) e quella delle sostanze (effettuata dagli Stati membri). La valu-

tazione delle sostanze verrà effettuata secondo un ordine di priorità che terrà conto

delle caratteristiche di pericolo delle sostanze, dell’esposizione e del tonnellaggio

complessivo. Ciascuna autorità nazionale dovrà redigere un rapporto di valutazione

e, se necessario, un progetto di decisione per definire o modificare le misure di ri-

duzione del rischio.

L’Agenzia, in cooperazione con le Autorità competenti nazionali, può decidere di ri-

chiedere test aggiuntivi e valutare l’idoneità delle informazioni fornite dalle imprese

(valutazione dei fascicoli). Relativamente a certe sostanze, qualora vi siano motivi di

preoccupazione per la salute umana e l’ambiente, il processo di valutazione richiede

alle imprese di fornire ulteriori informazioni. Il processo di valutazione può anche

giungere alla conclusione che occorra intraprendere azioni autorizzative o restrittive.

3.

Autorizzazione

(Titolo VII e Allegato XIV) - L’autorizzazione è richiesta per le so-

stanze estremamente problematiche (sostanze con effetti cancerogeni, mutageni, e

tossici per la riproduzione, e sostanze che risultano persistenti, bio-accumulabili e

tossiche nell’ambiente, e molto persistenti e molto bio-accumulabili o che destano

simili preoccupazioni).

4.

Restrizioni

(Titolo VIII e Allegato XVII) - Costituiscono la rete di sicurezza del siste-

ma: qualsiasi sostanza in quanto tale, o in quanto componente di preparati e articoli,

può essere soggetta a un’ampia restrizione all’interno della Comunità quando il suo

uso presenti rischi inaccettabili per la salute umana e per l’ambiente. Le restrizioni

riguardano l’uso delle sostanze in certi prodotti, l’uso da parte dei consumatori o

anche tutti gli usi (la sostanza viene totalmente vietata).

5.

Sanzioni

- Per assicurare la trasparenza, l’imparzialità e la coerenza a livello dei

provvedimenti di applicazione degli Stati membri, questi ultimi devono stabilire a

norma di Regolamento un appropriato quadro di sanzioni che permetta di applica-

re sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza.

Le sanzioni per l’Italia sono state stabilite mediante D.Lgs. n. 133 del 2009 del Mi-

nistero della giustizia di concerto con il Ministero della salute e gli altri Ministeri

competenti per il REACH. L’attività di vigilanza riguarda la verifica:

>

>

dell’avvenuta presentazione di una registrazione, di una notifica, di una proposta di

test, di una richiesta di autorizzazione;

>

>

del rispetto delle restrizioni stabilite ai sensi del Titolo VIII del Regolamento;