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Capitolo 2
Rischio chimico
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delle definizioni, e una parte dedicata alla valutazione del rischio, all’individuazione
delle misure generali e specifiche per la prevenzione dei rischi, alle attività di infor-
mazione e formazione del personale e alla sorveglianza sanitaria del personale.
Oltre alla Direttiva relativa alla sicurezza sul lavoro, il Legislatore europeo ha ema-
nato due regolamenti che hanno avuto delle ricadute sul sistema prevenzionistico
definito dal Titolo IX: il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH,
Registration, Eval-
uation, Authorization and Restriction of CHemicals
) del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 18 dicembre 2006, e il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP –
Classification,
Labelling and Packaging
) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre
2008.
I due Regolamenti modificano le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (abrogate dal
1° giugno 2015) e, conseguentemente, i rispettivi decreti legislativi di recepimento
(D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.) che costituivano i riferimenti
normativi per la classificazione ed etichettatura rispettivamente delle sostanze e dei
preparati pericolosi (quest’ultimi definiti “miscele” nel Regolamento CLP).
Il Regolamento REACH si prefigge la gestione dei prodotti attraverso un sistema
integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche.
Il Regolamento CLP, applicando in UE i criteri internazionali mutuati dal Sistema
Globale Armonizzato GHS (
Globally Harmonized System
), si pone come obiettivo l’ar-
monizzazione dei criteri per la classificazione e delle norme relative all’etichettatura
e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento CLP incide su tutte
le disposizioni normative che si rifanno ai criteri di classificazione delle sostanze e
delle miscele, quali quelle concernenti la redazione delle Schede Dati di Sicurezza
(Regolamento SDS, che ha aggiornato l’Allegato II del REACH) e lo stesso D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.
Entrambi i Regolamenti garantiscono la libera circolazione dei prodotti chimici e
al contempo un elevato livello di protezione per la salute umana e di tutela dell’am-
biente.
Il regolamento attuativo della classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (CLP)
Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato CLP (
Classi-
fication, Labelling and Packaging
) è entrato in vigore nell’UE il 20 gennaio 2009 e si
propone di armonizzare all’interno della Comunità europea i criteri per la classifica-
zione delle sostanze e delle miscele e le relative norme di etichettatura e imballaggio,
e di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
Il CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli
antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno. Sono esclusi dal campo di
applicazione i preparati che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci,
dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le so-
stanze per ricerca e sviluppo non immesse sul mercato e i rifiuti.
Il CLP ha introdotto diverse novità innanzitutto della terminologia: ad esempio il
termine “miscela” ha sostituito “preparato”, il termine “categoria di pericolo” è stato
sostituito dal termine “classe di pericolo”.
Cambiamenti significativi sono stati introdotti nell’ambito della
classificazione
.
Le
nuove “frasi H” o “Indicazioni di Pericolo” (
Hazard Statements
) sostituiscono le “frasi
R” e descrivono la natura del pericolo legato a sostanze e miscele. In particolare, le