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Capitolo 2

Rischio chimico

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delle definizioni, e una parte dedicata alla valutazione del rischio, all’individuazione

delle misure generali e specifiche per la prevenzione dei rischi, alle attività di infor-

mazione e formazione del personale e alla sorveglianza sanitaria del personale.

Oltre alla Direttiva relativa alla sicurezza sul lavoro, il Legislatore europeo ha ema-

nato due regolamenti che hanno avuto delle ricadute sul sistema prevenzionistico

definito dal Titolo IX: il Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH,

Registration, Eval-

uation, Authorization and Restriction of CHemicals

) del Parlamento Europeo e del Consi-

glio del 18 dicembre 2006, e il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP –

Classification,

Labelling and Packaging

) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre

2008.

I due Regolamenti modificano le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (abrogate dal

1° giugno 2015) e, conseguentemente, i rispettivi decreti legislativi di recepimento

(D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.) che costituivano i riferimenti

normativi per la classificazione ed etichettatura rispettivamente delle sostanze e dei

preparati pericolosi (quest’ultimi definiti “miscele” nel Regolamento CLP).

Il Regolamento REACH si prefigge la gestione dei prodotti attraverso un sistema

integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze

chimiche.

Il Regolamento CLP, applicando in UE i criteri internazionali mutuati dal Sistema

Globale Armonizzato GHS (

Globally Harmonized System

), si pone come obiettivo l’ar-

monizzazione dei criteri per la classificazione e delle norme relative all’etichettatura

e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento CLP incide su tutte

le disposizioni normative che si rifanno ai criteri di classificazione delle sostanze e

delle miscele, quali quelle concernenti la redazione delle Schede Dati di Sicurezza

(Regolamento SDS, che ha aggiornato l’Allegato II del REACH) e lo stesso D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.

Entrambi i Regolamenti garantiscono la libera circolazione dei prodotti chimici e

al contempo un elevato livello di protezione per la salute umana e di tutela dell’am-

biente.

Il regolamento attuativo della classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (CLP)

Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato CLP (

Classi-

fication, Labelling and Packaging

) è entrato in vigore nell’UE il 20 gennaio 2009 e si

propone di armonizzare all’interno della Comunità europea i criteri per la classifica-

zione delle sostanze e delle miscele e le relative norme di etichettatura e imballaggio,

e di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.

Il CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele, compresi i biocidi e gli

antiparassitari, senza limiti di quantità prodotte per anno. Sono esclusi dal campo di

applicazione i preparati che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci,

dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le so-

stanze per ricerca e sviluppo non immesse sul mercato e i rifiuti.

Il CLP ha introdotto diverse novità innanzitutto della terminologia: ad esempio il

termine “miscela” ha sostituito “preparato”, il termine “categoria di pericolo” è stato

sostituito dal termine “classe di pericolo”.

Cambiamenti significativi sono stati introdotti nell’ambito della

classificazione

.

Le

nuove “frasi H” o “Indicazioni di Pericolo” (

Hazard Statements

) sostituiscono le “frasi

R” e descrivono la natura del pericolo legato a sostanze e miscele. In particolare, le