Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 36 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 25 / 36 Next Page
Page Background

Capitolo Primo – Normativa

9

www.

edises

.it

La diagnosi funzionale descrive la situazione clinico-funzionale del minore

al momento dell’accertamento ed evidenzia i deficit e le potenzialità sul pia-

no cognitivo, affettivo-relazionale, sensoriale, linguistico, motorio-prassico,

neuropsicologico, dell’autonomia personale sociale; include le informazioni

essenziali utili per individuare, con i diversi attori coinvolti, i supporti più op-

portuni e per consentire alla scuola e all’ente locale l’attribuzione delle risorse

necessarie.

Deve essere aggiornata al passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola

primaria, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, dalla

scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado o

alla formazione professionale regionale. Può anche essere aggiornata in qua-

lunque momento vi siano cambiamenti significativi del quadro di base, tali da

richiedere modifiche relative alle risorse da attivare.

È utile ricordare che le scuole che hanno ottenuto la parità sono obbligate

ad accettare le iscrizioni di alunni in situazione di handicap e a garantire a

tutti gli strumenti previsti dalla normativa in materia di integrazione scolasti-

ca (L. 62/2000).

L’alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche in quanto la

sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. La scuola è tenuta

a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la

designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della

comunità scolastica.

All’interno del POF (Piano dell’Offerta Formativa) le singole scuole indica-

no i criteri che utilizzano per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni diversa-

mente abili.

Il processo sin qui delineato dal D.P.C.M. 185 del 2006 è destinato a modifi-

carsi a partire dal primo settembre 2019 (termine fissato dalla Legge di bilan-

cio 2019). Il D.Lgs. 66/2017, infatti, dispone che i genitori presentino domanda

di certificazione all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), che

deve darvi riscontro entro 30 giorni. L’accertamento delle condizioni di disa-

bilità è effettuato da una commissione medica dell’ASL (art. 5 D.Lgs. 66/2017)

composta da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da

due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in neuropsichiatria infan-

tile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali

commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore

sociale individuati dall’ente locale, nonché dal medico INPS. La certificazione

è redatta utilizzando la classificazione internazionale ICD-10 (la nuova versio-

ne, ICD-11, già pubblicata dall’OMS, entrerà in vigore da gennaio 2022).

I genitori trasmettono la certificazione di disabilità all’Unità di valutazione

multidisciplinare dell’ASL (che è altra cosa dalla commissione medica che ha

redatto la certificazione), all’ente locale competente e all’istituzione scolastica,

ai quali compete rispettivamente la predisposizione del Profilo di funziona-

mento (con le collaborazioni sotto indicate), del Progetto individuale e del