Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 36 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 28 / 36 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Capitolo 8

Particolari tipologie di rapporto di lavoro

241

Il decreto del 2015 ha apportato signi cative modi che al regime contenuto nel de-

creto del 2001. In particolare, riprendendo una disposizione inizialmente contenuta

nel D.L. 34/2014,

ha eliminato l’obbligo di indicare la cosiddetta causale

, vale a dire

la necessità di indicare “le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o

sostitutivo”, che induceva a utilizzare la forma contrattuale a tempo determinato.

Su tale disciplina è però intervenuto il D.L. 87/2018 (

decreto dignità

), concepito dal

legislatore per il

contrasto all’abuso del contratto a termine

. Il provvedimento, in-

fatti, contempla l’introduzione di speci che

restrizioni in caso di rinnovo del rapporto

,

con conseguente innalzamento in percentuale del relativo contributo addizionale,

e la

riduzione del numero delle proroghe

riferite allo stesso, nonché la

reintroduzione della

causale

, in caso di superamento del tetto dei 12 mesi o, in caso di rinnovo del contrat-

to per mansioni riferibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento,

anche al di sotto di tale soglia (vedi

amplius infra

).

8.2.2

L’apposizione del termine e il ripristino delle causali

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un

termine di durata non

superiore a 12 mesi

. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque

non

eccedente i 24 mesi

(la precedente disciplina ssava il tetto a 36 mesi), solo in presen-

za di almeno una delle seguenti condizioni:

>

esigenze temporanee e oggettive

, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di

sostituzione di altri lavoratori;

>

esigenze connesse a incrementi temporanei

, signi cativi e non programmabili,

dell’attività ordinaria.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, in assenza delle

condizioni di cui sopra, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato

dalla data di superamento del termine di 12 mesi (art. 19, co. 1-

bis

, D.Lgs. 81/2015,

aggiunto dal D.L. 87/2018).

Più nello speci co è ora stabilito, che i contratti a tempo determinato, riferiti a man-

sioni dello stesso livello della categoria legale di inquadramento (operaio, impiega-

to, quadro), non possono superare, in sommatoria, tra contratti a termine, rinnovi,

proroghe e rapporti in somministrazione a tempo determinato, la soglia massima dei

24 mesi. Nella sommatoria dei rapporti a termine vanno ricompresi

tutti i rapporti,

anche prorogati

(con il D.L. 87/2018 e la successiva legge di conversione, le proroghe

sono scese da 5 a 4), ed

i contratti di somministrazione a tempo determinato

nel

quale il lavoratore è stato utilizzato. Se il lavoratore ha svolto più contratti a termine,

anche in somministrazione, con lo stesso datore ma con diversi inquadramenti sia di

livello che di categoria legale non si ha alcuna sommatoria tra gli stessi.

Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposi-

zione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una co-

pia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore

entro 5 giorni

lavorativi

dall’inizio della prestazione.

In ne, per espressa previsione del legislatore, l’

apposizione di un termine alla du-

rata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa

(art. 20 D.Lgs. 81/2015):

>

per la

sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero

;