

www.
edises
.it
Capitolo 8
Particolari tipologie di rapporto di lavoro
241
Il decreto del 2015 ha apportato signi cative modi che al regime contenuto nel de-
creto del 2001. In particolare, riprendendo una disposizione inizialmente contenuta
nel D.L. 34/2014,
ha eliminato l’obbligo di indicare la cosiddetta causale
, vale a dire
la necessità di indicare “le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo”, che induceva a utilizzare la forma contrattuale a tempo determinato.
Su tale disciplina è però intervenuto il D.L. 87/2018 (
decreto dignità
), concepito dal
legislatore per il
contrasto all’abuso del contratto a termine
. Il provvedimento, in-
fatti, contempla l’introduzione di speci che
restrizioni in caso di rinnovo del rapporto
,
con conseguente innalzamento in percentuale del relativo contributo addizionale,
e la
riduzione del numero delle proroghe
riferite allo stesso, nonché la
reintroduzione della
causale
, in caso di superamento del tetto dei 12 mesi o, in caso di rinnovo del contrat-
to per mansioni riferibili allo stesso livello della categoria legale di inquadramento,
anche al di sotto di tale soglia (vedi
amplius infra
).
8.2.2
L’apposizione del termine e il ripristino delle causali
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un
termine di durata non
superiore a 12 mesi
. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque
non
eccedente i 24 mesi
(la precedente disciplina ssava il tetto a 36 mesi), solo in presen-
za di almeno una delle seguenti condizioni:
>
esigenze temporanee e oggettive
, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di
sostituzione di altri lavoratori;
>
esigenze connesse a incrementi temporanei
, signi cativi e non programmabili,
dell’attività ordinaria.
In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi, in assenza delle
condizioni di cui sopra, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato
dalla data di superamento del termine di 12 mesi (art. 19, co. 1-
bis
, D.Lgs. 81/2015,
aggiunto dal D.L. 87/2018).
Più nello speci co è ora stabilito, che i contratti a tempo determinato, riferiti a man-
sioni dello stesso livello della categoria legale di inquadramento (operaio, impiega-
to, quadro), non possono superare, in sommatoria, tra contratti a termine, rinnovi,
proroghe e rapporti in somministrazione a tempo determinato, la soglia massima dei
24 mesi. Nella sommatoria dei rapporti a termine vanno ricompresi
tutti i rapporti,
anche prorogati
(con il D.L. 87/2018 e la successiva legge di conversione, le proroghe
sono scese da 5 a 4), ed
i contratti di somministrazione a tempo determinato
nel
quale il lavoratore è stato utilizzato. Se il lavoratore ha svolto più contratti a termine,
anche in somministrazione, con lo stesso datore ma con diversi inquadramenti sia di
livello che di categoria legale non si ha alcuna sommatoria tra gli stessi.
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposi-
zione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una co-
pia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore
entro 5 giorni
lavorativi
dall’inizio della prestazione.
In ne, per espressa previsione del legislatore, l’
apposizione di un termine alla du-
rata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa
(art. 20 D.Lgs. 81/2015):
>
per la
sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero
;