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Capitolo 8
Particolari tipologie di rapporto di lavoro
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e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività
di insegnamento, di ricerca scienti ca o tecnologica, di trasferimento di
know-how
, di
supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e dire-
zione della stessa. Per i soggetti indicati non trovano applicazione le norme in tema
di durata massima, di proroghe e di obbligo della causale.
8.2.4
Il regime delle proroghe e dei rinnovi
È prevista la possibilità di prorogare liberamente un contratto a tempo determinato
entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l’
indicazione della causale
(art. 21, co. 01, D.Lgs. 81/2015).
In proposito si ricorda che la
proroga
presuppone che restino invariate le ragioni
che avevano giusti cato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la
necessità di posticipare il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare
un contratto a tempo determinato modi candone la motivazione, in quanto ciò da-
rebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del
rinnovo
,
anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si
ricade altres nell’ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra
dopo la scadenza del precedente contratto.
Per effetto delle modi che apportate in sede di conversione del decreto dignità (D.L.
87/2018), il
numero massimo di proroghe non può essere superiore a 4
, entro i limi-
ti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti.
Per quanto attiene ai rinnovi, il datore di lavoro sarà sempre tenuto al rispetto del
periodo introdotto dal D.L. 76/2013, tra la ne del primo contratto e l’inizio del
secondo (
stop and go
) per un tempo di
10 giorni
, per contratti
inferiori a 6 mesi
, e
20 giorni
, per contratti
superiori a 6 mesi
. Laddove tali vincoli non siano rispettati,
il
secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato
.
Ciò premesso, il contratto può essere rinnovato solo ed esclusivamente a fronte di
esigenze:
>
temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive
di altri lavoratori;
>
connesse a incrementi temporanei, signi cativi e non programmabili, dell’attività
ordinaria.
L’atto scritto dovrà contenere, in caso di rinnovo, la speci cazione delle esigenze e
delle motivazioni in base alle quali è stipulato.
Si precisa che per i contratti a tempo determinato per
attività stagionali
non è ne-
cessaria l’indicazione di alcuna causale sia in caso di rinnovo che di proroga (art. 21,
co. 01, D.Lgs. 81/2015).
Merita attenzione la disposizione che introduce un periodo transitorio quanto alla ricezio-
ne delle disposizioni sui contratti a termine, disponendone l’applicazione esclusivamente
ai contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe e rinnovi contrattuali successivi
al 31 ottobre 2018. Ne deriva che, per valutare quale sia il regime da applicarsi in sede di
proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato sarà necessario valutare quando
lo stesso sia stato stipulato, con particolare attenzione al momento in cui interviene la
suddetta proroga.