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Capitolo 8

Particolari tipologie di rapporto di lavoro

243

e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività

di insegnamento, di ricerca scienti ca o tecnologica, di trasferimento di

know-how

, di

supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e dire-

zione della stessa. Per i soggetti indicati non trovano applicazione le norme in tema

di durata massima, di proroghe e di obbligo della causale.

8.2.4

Il regime delle proroghe e dei rinnovi

È prevista la possibilità di prorogare liberamente un contratto a tempo determinato

entro i 12 mesi, mentre per il rinnovo è sempre richiesta l’

indicazione della causale

(art. 21, co. 01, D.Lgs. 81/2015).

In proposito si ricorda che la

proroga

presuppone che restino invariate le ragioni

che avevano giusti cato inizialmente l’assunzione a termine, fatta eccezione per la

necessità di posticipare il termine di scadenza. Pertanto, non è possibile prorogare

un contratto a tempo determinato modi candone la motivazione, in quanto ciò da-

rebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del

rinnovo

,

anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto. Si

ricade altres nell’ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra

dopo la scadenza del precedente contratto.

Per effetto delle modi che apportate in sede di conversione del decreto dignità (D.L.

87/2018), il

numero massimo di proroghe non può essere superiore a 4

, entro i limi-

ti di durata massima del contratto e a prescindere dal numero dei contratti.

Per quanto attiene ai rinnovi, il datore di lavoro sarà sempre tenuto al rispetto del

periodo introdotto dal D.L. 76/2013, tra la ne del primo contratto e l’inizio del

secondo (

stop and go

) per un tempo di

10 giorni

, per contratti

inferiori a 6 mesi

, e

20 giorni

, per contratti

superiori a 6 mesi

. Laddove tali vincoli non siano rispettati,

il

secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato

.

Ciò premesso, il contratto può essere rinnovato solo ed esclusivamente a fronte di

esigenze:

>

temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive

di altri lavoratori;

>

connesse a incrementi temporanei, signi cativi e non programmabili, dell’attività

ordinaria.

L’atto scritto dovrà contenere, in caso di rinnovo, la speci cazione delle esigenze e

delle motivazioni in base alle quali è stipulato.

Si precisa che per i contratti a tempo determinato per

attività stagionali

non è ne-

cessaria l’indicazione di alcuna causale sia in caso di rinnovo che di proroga (art. 21,

co. 01, D.Lgs. 81/2015).

Merita attenzione la disposizione che introduce un periodo transitorio quanto alla ricezio-

ne delle disposizioni sui contratti a termine, disponendone l’applicazione esclusivamente

ai contratti di lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto

decreto (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe e rinnovi contrattuali successivi

al 31 ottobre 2018. Ne deriva che, per valutare quale sia il regime da applicarsi in sede di

proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato sarà necessario valutare quando

lo stesso sia stato stipulato, con particolare attenzione al momento in cui interviene la

suddetta proroga.