

www.
edises
.it
242
Libro III
Disciplina dei contratti di lavoro
>
presso
unità produttive nelle quali si è proceduto
, entro i 6 mesi precedenti,
a licenzia-
menti collettivi
di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di
lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla
sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobi-
lità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
>
presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell’orario in regime di
cassa integrazione guadagni
, che interessano lavo-
ratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
>
da parte di datori di lavoro che
non hanno effettuato la valutazione dei rischi
in applica-
zione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 20,
co. 1, D.Lgs. 81/2008).
Il rapporto illegittimamente instaurato in violazione di tali divieti si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
8.2.3
Le eccezioni al limite dei 24 mesi
Il novellato articolo 19 D.Lgs. 81/2015, al comma 2, presenta due eccezioni al limite
massimo dei 24 mesi.
Con la prima si fanno salve le
diverse disposizioni dei contratti collettivi
.
Pertanto i
contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sinda-
cali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la de nizio-
ne degli stessi contenuta all’art. 51 D.Lgs. 81/2015) potranno continuare a prevedere
una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi.
Resta fermo che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14
luglio 2018, che, stante il previgente quadro normativo, abbiano previsto una durata
massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro vali-
dità no alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.
La seconda eccezione concerne i contratti a termine stipulati per l’esecuzione di
at-
tività stagionali
ad oggi individuate, in attesa dell’apposito decreto del Ministro del
Lavoro, dal D.P.R. 1525/1963 e dalla contrattazione collettiva.
Occorre poi altres considerare, nell’alveo dei casi di superamento del limite mas-
simo, quell’ulteriore
contratto de nito in deroga assistita
, già presente nel D.Lgs.
368/2001, confermato nel D.Lgs. 81/2015 (art. 19, co. 3) e non modi cato dal D.L.
87/2018. La norma stabilisce che un ulteriore contratto a termine della durata mas-
sima di 12 mesi può essere stipulato alla scadenza dei 24 mesi, subordinandolo però
ad una procedura speci ca. Occorre, infatti, che la rma avvenga presso la sede
territorialmente competente del Ministero del lavoro e con la presenza di un rappre-
sentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; il mancato
rispetto della procedura, nonché il superamento del termine stabilito nel contratto,
comportano la quali cazione dello stesso come rapporto a tempo indeterminato a
partire dalla data della stipula.
L’art. 1, co. 3, D.L. 87/2018 (nel testo modi cato dall’art. 1, co. 403, L. 145/2018,
legge
di bilancio 2019
) prevede
ulteriori esclusioni dalla disciplina recata dal decreto di-
gnità
. Il provvedimento stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018 ai contratti stipulati dal-
le Pubbliche Amministrazioni, dalle università private, incluse le liazioni di univer-
sità straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca