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242

Libro III

Disciplina dei contratti di lavoro

>

presso

unità produttive nelle quali si è proceduto

, entro i 6 mesi precedenti,

a licenzia-

menti collettivi

di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di

lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla

sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobi-

lità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;

>

presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una

riduzione dell’orario in regime di

cassa integrazione guadagni

, che interessano lavo-

ratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

>

da parte di datori di lavoro che

non hanno effettuato la valutazione dei rischi

in applica-

zione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 20,

co. 1, D.Lgs. 81/2008).

Il rapporto illegittimamente instaurato in violazione di tali divieti si trasforma in

contratto a tempo indeterminato.

8.2.3

Le eccezioni al limite dei 24 mesi

Il novellato articolo 19 D.Lgs. 81/2015, al comma 2, presenta due eccezioni al limite

massimo dei 24 mesi.

Con la prima si fanno salve le

diverse disposizioni dei contratti collettivi

.

Pertanto i

contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sinda-

cali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (secondo la de nizio-

ne degli stessi contenuta all’art. 51 D.Lgs. 81/2015) potranno continuare a prevedere

una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi.

Resta fermo che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14

luglio 2018, che, stante il previgente quadro normativo, abbiano previsto una durata

massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro vali-

dità no alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.

La seconda eccezione concerne i contratti a termine stipulati per l’esecuzione di

at-

tività stagionali

ad oggi individuate, in attesa dell’apposito decreto del Ministro del

Lavoro, dal D.P.R. 1525/1963 e dalla contrattazione collettiva.

Occorre poi altres considerare, nell’alveo dei casi di superamento del limite mas-

simo, quell’ulteriore

contratto de nito in deroga assistita

, già presente nel D.Lgs.

368/2001, confermato nel D.Lgs. 81/2015 (art. 19, co. 3) e non modi cato dal D.L.

87/2018. La norma stabilisce che un ulteriore contratto a termine della durata mas-

sima di 12 mesi può essere stipulato alla scadenza dei 24 mesi, subordinandolo però

ad una procedura speci ca. Occorre, infatti, che la rma avvenga presso la sede

territorialmente competente del Ministero del lavoro e con la presenza di un rappre-

sentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; il mancato

rispetto della procedura, nonché il superamento del termine stabilito nel contratto,

comportano la quali cazione dello stesso come rapporto a tempo indeterminato a

partire dalla data della stipula.

L’art. 1, co. 3, D.L. 87/2018 (nel testo modi cato dall’art. 1, co. 403, L. 145/2018,

legge

di bilancio 2019

) prevede

ulteriori esclusioni dalla disciplina recata dal decreto di-

gnità

. Il provvedimento stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti

anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 87/2018 ai contratti stipulati dal-

le Pubbliche Amministrazioni, dalle università private, incluse le liazioni di univer-

sità straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca