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Capitolo 8

Particolari tipologie di rapporto di lavoro

247

Le

clausole elastiche pattuite dalle parti devono prevedere

, a pena di nullità:

>

le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni

lavorativi, può modi care la collocazione temporale della prestazione e variarne

in aumento la durata;

>

la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25% della nor-

male prestazione annua a tempo parziale;

>

il riconoscimento al lavoratore di una maggiorazione della retribuzione oraria

pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza

della retribuzione sugli istituti retributivi diretti e indiretti.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di

lavoro straordinario

, cos come de nito dall’art. 1, co. 2, lett.

c

), del D.Lgs. 66/2003.

Ancora è consentito lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi

per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti, anche in relazione alle

giornate, alle settimane o ai mesi, superando cos la limitazione prevista dal previ-

gente art. 3, co. 5, del D.Lgs. 61/2000, il quale ne circoscriveva l’uso alle tipologie

di

part-time

verticale o misto. Il regime del

lavoro supplementare

che il datore di

lavoro può richiedere al lavoratore viene consentito anche in caso di mancata rego-

lamentazione della contrattazione collettiva. Infatti, se da un lato è confermato che

i contratti collettivi di qualsiasi livello potranno regolamentare il numero massimo

delle ore di lavoro che possono essere svolte oltre l’orario concordato con il con-

tratto a tempo parziale, nel limite dell’orario normale di lavoro per il tempo pieno,

nonché la relativa maggiorazione spettante, dall’altro è previsto che in caso di as-

senza di regolamentazione contrattuale il datore di lavoro possa comunque richie-

derle in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In

tale ipotesi, il lavoratore può ri utare lo svolgimento del lavoro supplementare ove

giusti cato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione

professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15%

della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribu-

zione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

8.3.3

Diritto e priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro

I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-de-

generative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventual-

mente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una

commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente

competente,

hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno

in lavoro a tempo parziale

.

A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuova-

mente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il D.Lgs. 81/2015 prevede altre ipotesi nelle quali al lavoratore o alla lavoratrice è

riconosciuta la

priorità (e non il diritto) alla trasformazione del contratto di lavoro

da tempo pieno a tempo parziale

. Sono previsti i seguenti casi:

>

patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguar-

danti il coniuge, i gli o i genitori;