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Capitolo 8
Particolari tipologie di rapporto di lavoro
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Le
clausole elastiche pattuite dalle parti devono prevedere
, a pena di nullità:
>
le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni
lavorativi, può modi care la collocazione temporale della prestazione e variarne
in aumento la durata;
>
la misura massima dell’aumento, che non può eccedere il limite del 25% della nor-
male prestazione annua a tempo parziale;
>
il riconoscimento al lavoratore di una maggiorazione della retribuzione oraria
pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza
della retribuzione sugli istituti retributivi diretti e indiretti.
Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di
lavoro straordinario
, cos come de nito dall’art. 1, co. 2, lett.
c
), del D.Lgs. 66/2003.
Ancora è consentito lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi
per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti, anche in relazione alle
giornate, alle settimane o ai mesi, superando cos la limitazione prevista dal previ-
gente art. 3, co. 5, del D.Lgs. 61/2000, il quale ne circoscriveva l’uso alle tipologie
di
part-time
verticale o misto. Il regime del
lavoro supplementare
che il datore di
lavoro può richiedere al lavoratore viene consentito anche in caso di mancata rego-
lamentazione della contrattazione collettiva. Infatti, se da un lato è confermato che
i contratti collettivi di qualsiasi livello potranno regolamentare il numero massimo
delle ore di lavoro che possono essere svolte oltre l’orario concordato con il con-
tratto a tempo parziale, nel limite dell’orario normale di lavoro per il tempo pieno,
nonché la relativa maggiorazione spettante, dall’altro è previsto che in caso di as-
senza di regolamentazione contrattuale il datore di lavoro possa comunque richie-
derle in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. In
tale ipotesi, il lavoratore può ri utare lo svolgimento del lavoro supplementare ove
giusti cato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione
professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15%
della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribu-
zione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
8.3.3
Diritto e priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro
I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-de-
generative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventual-
mente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una
commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente,
hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno
in lavoro a tempo parziale
.
A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuova-
mente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il D.Lgs. 81/2015 prevede altre ipotesi nelle quali al lavoratore o alla lavoratrice è
riconosciuta la
priorità (e non il diritto) alla trasformazione del contratto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale
. Sono previsti i seguenti casi:
>
patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguar-
danti il coniuge, i gli o i genitori;