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Capitolo 8

Particolari tipologie di rapporto di lavoro

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lavoratori a termine che hanno prestato attività lavorativa presso il medesimo datore

di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi.

Hanno, inoltre, diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni i lavoratori a tempo

determinato

assunti per lo svolgimento di attività stagionali

, seppure limitatamente

alle medesime attività stagionali presso lo stesso datore di lavoro.

8.2.7

Impugnazione del contratto

Il termine per impugnare i contratti a tempo determinato è stato

portato da 120 a

180 giorni

dalla sua cessazione, per effetto della modi ca diretta dell’art. 28 D.Lgs.

81/2015.

Per gli aspetti procedurali il citato articolo rinvia all’art. 6 L. 604/1966, norma che di-

sciplina l’impugnazione del licenziamento. Quest’ultima afferma che l’impugnazione

è inef cace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del

ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della

richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora questi ultimi siano ri utati

o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice

va depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ri uto o dal mancato accordo.

8.3

Il contratto di lavoro part-time

8.3.1

Forma e diritto di precedenza

Anche la disciplina del lavoro a tempo parziale è contenuta nel D.Lgs. 81/2015 (ar-

ticoli 4-12) che ha riscritto la disciplina dettata dal previgente D.Lgs. 61/2000 con

l’intenzione di sempli carla. Nel provvedimento di riforma, però, manca un’esplicita

de nizione di “tempo parziale”, a differenza di quanto avveniva nella precedente di-

sciplina che all’abrogato art. 1, co. 2, lett.

b

), D.Lgs. 61/2000 lo indicava come l’orario

di lavoro, ssato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti

comunque inferiore al tempo pieno. Ora bisogna fare riferimento alla de nizione

fornita dal legislatore europeo che, alla clausola 3 dell’Accordo quadro sul lavoro a

tempo parziale del 1997, de nisce il lavoratore a tempo parziale come il

lavoratore

il cui orario normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di im-

piego che può andare no ad 1 anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo

pieno

comparabile

.

L’art. 4 D.Lgs. 81/2015, invece, si limita ad affermare che nell’ambito del rapporto di

lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo

pieno o a tempo parziale.

È da ricordare che con il D.Lgs. 81/2015 sono state eliminate le precedenti 3 tipologie di

lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto) ed è stato esteso a tutti i lavoratori

in

part-time

la possibilità di svolgere lavoro supplementare e straordinario nonché è possi-

bile aumentare e variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Secondo il regime normativo previgente la

riduzione di orario

poteva incidere:

• sull’orario normale giornaliero di lavoro (

part-time orizzontale

), prevedendone una

riduzione rispetto a quello applicabile ai lavoratori assunti a tempo pieno (ad esempio

4 ore al giorno);