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Capitolo 8
Particolari tipologie di rapporto di lavoro
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lavoratori a termine che hanno prestato attività lavorativa presso il medesimo datore
di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi.
Hanno, inoltre, diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni i lavoratori a tempo
determinato
assunti per lo svolgimento di attività stagionali
, seppure limitatamente
alle medesime attività stagionali presso lo stesso datore di lavoro.
8.2.7
Impugnazione del contratto
Il termine per impugnare i contratti a tempo determinato è stato
portato da 120 a
180 giorni
dalla sua cessazione, per effetto della modi ca diretta dell’art. 28 D.Lgs.
81/2015.
Per gli aspetti procedurali il citato articolo rinvia all’art. 6 L. 604/1966, norma che di-
sciplina l’impugnazione del licenziamento. Quest’ultima afferma che l’impugnazione
è inef cace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del
ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della
richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora questi ultimi siano ri utati
o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice
va depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ri uto o dal mancato accordo.
8.3
Il contratto di lavoro part-time
8.3.1
Forma e diritto di precedenza
Anche la disciplina del lavoro a tempo parziale è contenuta nel D.Lgs. 81/2015 (ar-
ticoli 4-12) che ha riscritto la disciplina dettata dal previgente D.Lgs. 61/2000 con
l’intenzione di sempli carla. Nel provvedimento di riforma, però, manca un’esplicita
de nizione di “tempo parziale”, a differenza di quanto avveniva nella precedente di-
sciplina che all’abrogato art. 1, co. 2, lett.
b
), D.Lgs. 61/2000 lo indicava come l’orario
di lavoro, ssato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti
comunque inferiore al tempo pieno. Ora bisogna fare riferimento alla de nizione
fornita dal legislatore europeo che, alla clausola 3 dell’Accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale del 1997, de nisce il lavoratore a tempo parziale come il
lavoratore
il cui orario normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di im-
piego che può andare no ad 1 anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo
pieno
comparabile
.
L’art. 4 D.Lgs. 81/2015, invece, si limita ad affermare che nell’ambito del rapporto di
lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo
pieno o a tempo parziale.
È da ricordare che con il D.Lgs. 81/2015 sono state eliminate le precedenti 3 tipologie di
lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto) ed è stato esteso a tutti i lavoratori
in
part-time
la possibilità di svolgere lavoro supplementare e straordinario nonché è possi-
bile aumentare e variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa.
Secondo il regime normativo previgente la
riduzione di orario
poteva incidere:
• sull’orario normale giornaliero di lavoro (
part-time orizzontale
), prevedendone una
riduzione rispetto a quello applicabile ai lavoratori assunti a tempo pieno (ad esempio
4 ore al giorno);