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Libro III
Disciplina dei contratti di lavoro
• sui giorni in cui è effettivamente prestata l’attività lavorativa (
part-time verticale
) che,
pur essendo svolta a tempo pieno, è limitata a periodi predeterminati della settimana,
del mese o dell’anno (ad esempio solo nei giorni di luned , marted e venerd );
• sia sul numero di ore lavorate sia sul periodo in cui tale attività è svolta (
part-time di
tipo misto
in quanto concretante una
combinazione di quello orizzontale e di quello verticale
).
Il contratto di lavoro a tempo parziale è
stipulato in forma scritta
ai ni della prova e
deve riportare puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della
collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese
e all’anno. Se l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui
sopra può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati
su fasce orarie prestabilite
Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo parziale non sia stipulato in forma scrit-
ta, ai sensi dell’art. 10, co. 1, del D.Lgs. 81/2015, il lavoratore ha la facoltà di richiede-
re la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno con il diritto alle retribuzioni
dovute per le prestazioni effettivamente rese per il periodo antecedente.
Nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 81/2015 non è più previsto l’obbligo in capo al dato-
re di lavoro di informare annualmente le rappresentanze sindacali aziendali, se esistenti,
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al
lavoro supplementare.
Il
lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno
comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ra-
gione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono
modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licen-
ziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in
caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.
In caso di
assunzione di lavoratori full-time
il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia
stato trasformato da tempo pieno a parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni
a tempo pieno per le mansioni di pari livello e categoria.
In caso di
assunzione di lavoratori a tempo parziale
, il datore di lavoro
deve tem-
pestivamente informare
il personale già dipendente con rapporto a tempo pieno e
deve prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo
parziale degli stessi.
8.3.2
Clausole elastiche, lavoro straordinario e supplementare
Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro
a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla
varia-
zione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla
variazione in aumento della sua durata
.
In tali casi, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte
salve le diverse intese tra le parti, nonché a speci che compensazioni, nella misura
ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
Nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole elastiche, queste possono
essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle
Commissioni di certi cazione
, con
facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.