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246

Libro III

Disciplina dei contratti di lavoro

• sui giorni in cui è effettivamente prestata l’attività lavorativa (

part-time verticale

) che,

pur essendo svolta a tempo pieno, è limitata a periodi predeterminati della settimana,

del mese o dell’anno (ad esempio solo nei giorni di luned , marted e venerd );

• sia sul numero di ore lavorate sia sul periodo in cui tale attività è svolta (

part-time di

tipo misto

in quanto concretante una

combinazione di quello orizzontale e di quello verticale

).

Il contratto di lavoro a tempo parziale è

stipulato in forma scritta

ai ni della prova e

deve riportare puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della

collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese

e all’anno. Se l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui

sopra può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati

su fasce orarie prestabilite

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo parziale non sia stipulato in forma scrit-

ta, ai sensi dell’art. 10, co. 1, del D.Lgs. 81/2015, il lavoratore ha la facoltà di richiede-

re la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno con il diritto alle retribuzioni

dovute per le prestazioni effettivamente rese per il periodo antecedente.

Nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 81/2015 non è più previsto l’obbligo in capo al dato-

re di lavoro di informare annualmente le rappresentanze sindacali aziendali, se esistenti,

sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al

lavoro supplementare.

Il

lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno

comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ra-

gione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono

modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licen-

ziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in

caso di malattia ed infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.

In caso di

assunzione di lavoratori full-time

il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia

stato trasformato da tempo pieno a parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni

a tempo pieno per le mansioni di pari livello e categoria.

In caso di

assunzione di lavoratori a tempo parziale

, il datore di lavoro

deve tem-

pestivamente informare

il personale già dipendente con rapporto a tempo pieno e

deve prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo

parziale degli stessi.

8.3.2

Clausole elastiche, lavoro straordinario e supplementare

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti del contratto di lavoro

a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla

varia-

zione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla

variazione in aumento della sua durata

.

In tali casi, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 2 giorni lavorativi, fatte

salve le diverse intese tra le parti, nonché a speci che compensazioni, nella misura

ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.

Nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole elastiche, queste possono

essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle

Commissioni di certi cazione

, con

facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale

cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.