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244

Libro III

Disciplina dei contratti di lavoro

8.2.5

Limiti assunzionali

Sempre nel rispetto della predetta disciplina, e salvo diversa previsione dei contratti

collettivi, l’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che i datori di lavoro possono assu-

mere dipendenti con contratto a tempo determinato solo entro il

limite del 20% dei

lavoratori a tempo indeterminato

. Il superamento di tale percentuale dà luogo esclu-

sivamente a sanzioni amministrative. Il limite, in ogni caso, non opera per i datori di

lavoro che occupano no a 5 dipendenti.

Il comma 2 dell’art. 23 citato dispone che sono esenti dal limite del 20% dei lavora-

tori a tempo indeterminato, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da

contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

>

nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi de niti dai contratti collettivi,

anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geogra che e comparti

merceologici;

>

da imprese

start-up innovative

di cui all’art. 25, commi 2 e 3, del D.L. 179/2012, per

il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato

periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite;

>

per lo svolgimento di particolari attività stagionali;

>

per speci ci spettacoli ovvero speci ci programmi radiofonici o televisivi per la

produzione di speci che opere audiovisive;

>

per sostituzione di lavoratori assenti;

>

con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L. 87/2018 (come modi cato dalla legge di conversione), a de-

correre dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), il

contributo ad-

dizionale

a carico del datore di lavoro – pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai ni

previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – è incre-

mentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche

in somministrazione. Ne consegue che al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà

incrementata dello 0,5%. La maggiorazione non si applica in caso di proroga del contratto.

L’obbligo della contribuzione addizionale è stata interpretato dal Ministero del Lavoro

(circ. 17/2018) quale moltiplicatore per ogni singolo rinnovo, con la conseguenza che lo

0,50 dovrà essere moltiplicato al numero dei rinnovi per calcolare l’effettiva contribuzione

da erogare all’INPS (in teoria al quarto contratto, incluso quello iniziale, potrebbe essere

dovuto un contributo del 2,90%, aggiungendo all’importo iniziale dell’1,40 la maggiora-

zione dello 0,50% per i successivi 3 rinnovi).

Il contributo addizionale viene restituito, successivamente al decorso del periodo di pro-

va, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La

restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di

lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente

contratto a termine (cfr. art. 2, co. 28-30, L. 92/2012 e art. 1, co. 135, L. 147/2013).

8.2.6

Diritti di precedenza

La disciplina del contratto a tempo determinato prevede dei diritti di precedenza in

capo ai lavoratori assunti a termine.

Innanzitutto, hanno la precedenza

in caso di assunzioni con contratto a tempo in-

determinato

, ma solo per 12 mesi e con riferimento alle mansioni già espletate, i