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Libro III
Disciplina dei contratti di lavoro
8.2.5
Limiti assunzionali
Sempre nel rispetto della predetta disciplina, e salvo diversa previsione dei contratti
collettivi, l’art. 23 del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che i datori di lavoro possono assu-
mere dipendenti con contratto a tempo determinato solo entro il
limite del 20% dei
lavoratori a tempo indeterminato
. Il superamento di tale percentuale dà luogo esclu-
sivamente a sanzioni amministrative. Il limite, in ogni caso, non opera per i datori di
lavoro che occupano no a 5 dipendenti.
Il comma 2 dell’art. 23 citato dispone che sono esenti dal limite del 20% dei lavora-
tori a tempo indeterminato, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da
contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
>
nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi de niti dai contratti collettivi,
anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geogra che e comparti
merceologici;
>
da imprese
start-up innovative
di cui all’art. 25, commi 2 e 3, del D.L. 179/2012, per
il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite;
>
per lo svolgimento di particolari attività stagionali;
>
per speci ci spettacoli ovvero speci ci programmi radiofonici o televisivi per la
produzione di speci che opere audiovisive;
>
per sostituzione di lavoratori assenti;
>
con lavoratori di età superiore a 50 anni.
Ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L. 87/2018 (come modi cato dalla legge di conversione), a de-
correre dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), il
contributo ad-
dizionale
a carico del datore di lavoro – pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai ni
previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – è incre-
mentato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche
in somministrazione. Ne consegue che al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà
incrementata dello 0,5%. La maggiorazione non si applica in caso di proroga del contratto.
L’obbligo della contribuzione addizionale è stata interpretato dal Ministero del Lavoro
(circ. 17/2018) quale moltiplicatore per ogni singolo rinnovo, con la conseguenza che lo
0,50 dovrà essere moltiplicato al numero dei rinnovi per calcolare l’effettiva contribuzione
da erogare all’INPS (in teoria al quarto contratto, incluso quello iniziale, potrebbe essere
dovuto un contributo del 2,90%, aggiungendo all’importo iniziale dell’1,40 la maggiora-
zione dello 0,50% per i successivi 3 rinnovi).
Il contributo addizionale viene restituito, successivamente al decorso del periodo di pro-
va, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La
restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di
lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente
contratto a termine (cfr. art. 2, co. 28-30, L. 92/2012 e art. 1, co. 135, L. 147/2013).
8.2.6
Diritti di precedenza
La disciplina del contratto a tempo determinato prevede dei diritti di precedenza in
capo ai lavoratori assunti a termine.
Innanzitutto, hanno la precedenza
in caso di assunzioni con contratto a tempo in-
determinato
, ma solo per 12 mesi e con riferimento alle mansioni già espletate, i