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edises

.it

Gli

articoli 39 e 40

Cost., invece, riguardano l’

attività sindacale

, la libera formazione

delle relative organizzazioni in termini associativi ed il riconoscimento del diritto di

sciopero.

Un ruolo particolarmente rilevante nell’attuazione dei principi e delle norme deri-

vanti dalla Costituzione e nell’adeguamento dell’ordinamento giuridico alla stessa è

stato assunto in questi anni dalla

Corte costituzionale

. Gli interventi della Consulta

sono da considerarsi ancora più signi cativi ove si consideri che, con la nascita della

Repubblica e la caduta del fascismo, il sistema di valori su cui è incentrata la Costi-

tuzione è entrato spesso in contrasto con le norme approvate nel periodo fascista e

ancora vigenti in seguito all’entrata in vigore del testo costituzionale, con itti che la

Corte è stata chiamata più volte a risolvere.

ESEMPIO

Con riferimento allo sciopero, ad esempio, sono stati gli orientamenti della Cor-

te a ride nire l’orizzonte penale dell’interruzione dell’attività lavorativa a scopi

politico-sindacali, ad evidenziare la legittimità dello sciopero quale vero e proprio

diritto individuale ad esercizio collettivo, nonché ad individuare quali manifesta-

zioni di lotta far rientrare nel concetto di sciopero, a determinare i limiti esterni

attinenti alle modalità di esercizio dello stesso nonché ai suoi scopi (limite che si

ravvisa nella “comparazione tra l’interesse da tutelare con lo sciopero e gli altri

interessi aventi pari o maggiore rilievo costituzionale”).

1.4

La legislazione statale

Il più comune luogo di mediazione degli interessi tra le diverse parti del rapporto di

lavoro si ritrova, indubbiamente, nella

legge ordinaria statale

e negli

atti normativi

ad essa equiparati

(i decreti legislativi ed i decreti legge).

Impossibile elencare in questa sede, sia pure sommariamente, i provvedimenti di

legge che hanno riguardato il rapporto di lavoro nel corso del tempo. Basti conside-

rare, tuttavia, che il codice civile del 1942 contiene sia disposizioni generali aventi

ad oggetto il lavoro (art. 2060 c.c.) sia disposizioni particolari rivolte alla de nizione

del lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.) e del contratto d’opera (art. 2222 c.c.) sia,

in ne, la disciplina generale del lavoro subordinato (articoli 2096 e seguenti c.c.).

Inoltre alcune delle più signi cative norme che regolano il contratto di lavoro, dalla

sua instaurazione alla sua risoluzione, sono contenute in leggi ordinarie (si pensi alla

L. 15-7-1966, n. 604 sui licenziamenti individuali, alla L. 20-5-1970, n. 300, cd.

Statuto

dei lavoratori,

al D.Lgs. 10-9-2003, n. 276, in materia di disciplina del mercato del lavo-

ro, alla L. 10-12-2014, n. 183, cd.

Jobs Act

, ed ai successivi decreti attuativi).

1.5

La legislazione regionale

Le Regioni hanno potestà legislativa analoga a quella del Parlamento, salvo per quanto

concerne l’ef cacia territoriale e le materie entro le quali è possibile il loro intervento.

Pur a seguito della modi ca dell’art. 117 Cost. (operata dalla L. cost. 3/2001) in or-

dine alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, le materie del