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Gli
articoli 39 e 40
Cost., invece, riguardano l’
attività sindacale
, la libera formazione
delle relative organizzazioni in termini associativi ed il riconoscimento del diritto di
sciopero.
Un ruolo particolarmente rilevante nell’attuazione dei principi e delle norme deri-
vanti dalla Costituzione e nell’adeguamento dell’ordinamento giuridico alla stessa è
stato assunto in questi anni dalla
Corte costituzionale
. Gli interventi della Consulta
sono da considerarsi ancora più signi cativi ove si consideri che, con la nascita della
Repubblica e la caduta del fascismo, il sistema di valori su cui è incentrata la Costi-
tuzione è entrato spesso in contrasto con le norme approvate nel periodo fascista e
ancora vigenti in seguito all’entrata in vigore del testo costituzionale, con itti che la
Corte è stata chiamata più volte a risolvere.
ESEMPIO
Con riferimento allo sciopero, ad esempio, sono stati gli orientamenti della Cor-
te a ride nire l’orizzonte penale dell’interruzione dell’attività lavorativa a scopi
politico-sindacali, ad evidenziare la legittimità dello sciopero quale vero e proprio
diritto individuale ad esercizio collettivo, nonché ad individuare quali manifesta-
zioni di lotta far rientrare nel concetto di sciopero, a determinare i limiti esterni
attinenti alle modalità di esercizio dello stesso nonché ai suoi scopi (limite che si
ravvisa nella “comparazione tra l’interesse da tutelare con lo sciopero e gli altri
interessi aventi pari o maggiore rilievo costituzionale”).
1.4
•
La legislazione statale
Il più comune luogo di mediazione degli interessi tra le diverse parti del rapporto di
lavoro si ritrova, indubbiamente, nella
legge ordinaria statale
e negli
atti normativi
ad essa equiparati
(i decreti legislativi ed i decreti legge).
Impossibile elencare in questa sede, sia pure sommariamente, i provvedimenti di
legge che hanno riguardato il rapporto di lavoro nel corso del tempo. Basti conside-
rare, tuttavia, che il codice civile del 1942 contiene sia disposizioni generali aventi
ad oggetto il lavoro (art. 2060 c.c.) sia disposizioni particolari rivolte alla de nizione
del lavoratore subordinato (art. 2094 c.c.) e del contratto d’opera (art. 2222 c.c.) sia,
in ne, la disciplina generale del lavoro subordinato (articoli 2096 e seguenti c.c.).
Inoltre alcune delle più signi cative norme che regolano il contratto di lavoro, dalla
sua instaurazione alla sua risoluzione, sono contenute in leggi ordinarie (si pensi alla
L. 15-7-1966, n. 604 sui licenziamenti individuali, alla L. 20-5-1970, n. 300, cd.
Statuto
dei lavoratori,
al D.Lgs. 10-9-2003, n. 276, in materia di disciplina del mercato del lavo-
ro, alla L. 10-12-2014, n. 183, cd.
Jobs Act
, ed ai successivi decreti attuativi).
1.5
•
La legislazione regionale
Le Regioni hanno potestà legislativa analoga a quella del Parlamento, salvo per quanto
concerne l’ef cacia territoriale e le materie entro le quali è possibile il loro intervento.
Pur a seguito della modi ca dell’art. 117 Cost. (operata dalla L. cost. 3/2001) in or-
dine alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, le materie del