

www.
edises
.it
Altra disposizione chiave del TFUE concernente direttamente la disciplina lavoristica è
quella riportata nell’art. 145 (nel
titolo del trattato dedicato all’occupazione
) laddove si
afferma che gli Stati membri e l’Unione “si adoperano per sviluppare una strategia coor-
dinata a favore dell’occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza
lavoro competente, quali cata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere
ai mutamenti economici”.
Pur rispettando le competenze esclusive dei singoli Paesi in questo campo, il successivo
articolo 147 TFUE precisa che l’attività dell’Unione deve contribuire a raggiungere un
elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri nonché
sostenendone e, se necessario, integrandone l’azione. L’obiettivo del raggiungimento di
un elevato livello di occupazione deve essere perseguito nella de nizione e nell’attuazio-
ne di tutte le politiche e le attività dell’Unione.
1.3
•
La Costituzione italiana
1.3.1
•
L’inderogabilità delle norme fondamentali
Le disposizioni della Costituzione rivestono una particolare importanza in quanto
individuano i criteri direttivi dai quali il legislatore non potrà discostarsi qualora de-
cida di intervenire in materia di lavoro. La Carta fondamentale detta principi diret-
tamente applicabili nei rapporti tra privati, prevedendo
condizioni minime di tutela
sottratte alla libera contrattazione delle parti
(si pensi, ad esempio, al principio del-
la retribuzione proporzionata e suf ciente ex art. 36 Cost.); inoltre orienta l’attività
interpretativa delle norme di legge, in quanto, se ad una legge possono essere attri-
buiti più signi cati, deve essere preferito quello maggiormente conforme ai principi
costituzionali.
Anche se le norme costituzionali in materia di lavoro si riferiscono a qualsiasi attività
lavorativa, le stesse, per motivi storici ed economici, sono sempre state viste nell’ottica
della
tutela del lavoro subordinato
e, allo stesso modo, la maggior parte delle leggi
speciali emanate in base ai precetti costituzionali sono dirette a regolamentare il
lavoro subordinato.
Presupposto implicito della posizione del lavoratore subordinato all’interno della
Costituzione è l’oggettiva disparità di forze che lo vede contrapposto al datore di
lavoro, motivo per il quale le disposizioni da essa dettate hanno lo scopo principale
di stabilire principi e norme minime che non possono essere derogate dalla volontà
delle parti.
1.3.2
•
Le disposizioni interessate
Nella Costituzione repubblicana il concetto di lavoro quale valore fondamentale e la
tutela dei diritti ad esso associati hanno una posizione predominante, tanto che già
all’
art. 1
si afferma che l’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro
. Ciò
signi ca che il lavoro è un valore tanto importante da giungere a quali care la nostra
forma di Stato e da imporre al legislatore il perseguimento di una politica di difesa
sociale che tenda ad eliminare le diseguaglianze e i privilegi di natura economica
attraverso la tutela e la promozione di ogni forma di lavoro.