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Il termine

lavoro

, infatti, deve essere inteso in un’accezione vasta, tale da ricompren-

dere tutte le forme di lavoro che siano in grado di realizzare la persona umana sia

come singolo individuo sia come soggetto che, attraverso il proprio impegno, concor-

re ad aumentare il benessere collettivo.

Ecco quindi la necessità di

perseguire l’occupazione dei cittadini

, esigenza ribadita

dall’

art. 4

della Costituzione.

Art. 4 Cost.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il

diritto al lavoro

e

promuove le condizioni

che rendano effettivo questo di-

ritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie

possibilità e le propria scelta, un’attività o una funzione che

concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Espressione del principio di eguaglianza

sostanziale per cui lo Stato si impegna a

rendere effettivo il diritto al lavoro (deve at-

tivarsi affinché ciò avvenga)

Espressione del principio di eguaglianza for-

male per cui tutti gli individui hanno il diritto di

avere accesso ai posti di lavoro disponibili (la

Repubblica riconosce tale diritto)

La Carta costituzionale, dunque, non si limita a tutelare i lavoratori, cioè coloro che

sono già occupati, ma si preoccupa anche di coloro che ancora non lo sono, i quali

possono manifestare la pretesa a che siano create occasioni di lavoro.

Oltre alle disposizioni sopra citate, collocate nell’ambito dei “principi fondamentali”

dettati dalla Costituzione, altre norme aventi rilevanza ai ni del diritto del lavoro si

trovano nella regolazione dei rapporti economici (titolo III) e dei rapporti politici

(titolo IV).

Particolarmente importanti sono gli

articoli da 35 a 40

della Costituzione, sia perché

esplicitano delle direttive politiche in capo al legislatore sia perché trattasi di precetti

immediatamente applicabili nei rapporti tra privati.

L’

articolo 35

, che apre il titolo III, speci ca che compito della Repubblica è quello di

tutelare il lavoro

in tutte le sue forme ed applicazioni

, mentre l’

art. 36

afferma il diritto

del lavoratore ad avere una

retribuzione proporzionata

alla quantità e qualità del

suo lavoro, e in ogni caso

suf ciente

ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza

libera e dignitosa. Allo stesso modo si afferma il diritto alle ferie annuali retribuite

e al riposo settimanale, speci cando che tali diritti non possono essere rinunciati. È

sempre questa norma a stabilire una riserva di legge in materia di orario di lavoro.

Continuando si nota che l’

art. 37

Cost. ha a speci co riferimento il

lavoro delle

donne

e quello

dei minori

,

statuendo un principio generale di parità di trattamento

in termini retributivi. Una particolare speci cazione porta ad affermare che le con-

dizioni di lavoro devono essere tali da garantire alla donna la protezione adeguata

all’assolvimento della sua funzione familiare di modo che siano garantiti anche i

diritti del bambino.

L’

art. 38

Cost. riguarda il diritto al

lavoro dei diversamente abili

, nonché la tutela

sociale (in termini anche di assistenza) che a essi va riservata.