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Il termine
lavoro
, infatti, deve essere inteso in un’accezione vasta, tale da ricompren-
dere tutte le forme di lavoro che siano in grado di realizzare la persona umana sia
come singolo individuo sia come soggetto che, attraverso il proprio impegno, concor-
re ad aumentare il benessere collettivo.
Ecco quindi la necessità di
perseguire l’occupazione dei cittadini
, esigenza ribadita
dall’
art. 4
della Costituzione.
Art. 4 Cost.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro
e
promuove le condizioni
che rendano effettivo questo di-
ritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e le propria scelta, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Espressione del principio di eguaglianza
sostanziale per cui lo Stato si impegna a
rendere effettivo il diritto al lavoro (deve at-
tivarsi affinché ciò avvenga)
Espressione del principio di eguaglianza for-
male per cui tutti gli individui hanno il diritto di
avere accesso ai posti di lavoro disponibili (la
Repubblica riconosce tale diritto)
La Carta costituzionale, dunque, non si limita a tutelare i lavoratori, cioè coloro che
sono già occupati, ma si preoccupa anche di coloro che ancora non lo sono, i quali
possono manifestare la pretesa a che siano create occasioni di lavoro.
Oltre alle disposizioni sopra citate, collocate nell’ambito dei “principi fondamentali”
dettati dalla Costituzione, altre norme aventi rilevanza ai ni del diritto del lavoro si
trovano nella regolazione dei rapporti economici (titolo III) e dei rapporti politici
(titolo IV).
Particolarmente importanti sono gli
articoli da 35 a 40
della Costituzione, sia perché
esplicitano delle direttive politiche in capo al legislatore sia perché trattasi di precetti
immediatamente applicabili nei rapporti tra privati.
L’
articolo 35
, che apre il titolo III, speci ca che compito della Repubblica è quello di
tutelare il lavoro
in tutte le sue forme ed applicazioni
, mentre l’
art. 36
afferma il diritto
del lavoratore ad avere una
retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del
suo lavoro, e in ogni caso
suf ciente
ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza
libera e dignitosa. Allo stesso modo si afferma il diritto alle ferie annuali retribuite
e al riposo settimanale, speci cando che tali diritti non possono essere rinunciati. È
sempre questa norma a stabilire una riserva di legge in materia di orario di lavoro.
Continuando si nota che l’
art. 37
Cost. ha a speci co riferimento il
lavoro delle
donne
e quello
dei minori
,
statuendo un principio generale di parità di trattamento
in termini retributivi. Una particolare speci cazione porta ad affermare che le con-
dizioni di lavoro devono essere tali da garantire alla donna la protezione adeguata
all’assolvimento della sua funzione familiare di modo che siano garantiti anche i
diritti del bambino.
L’
art. 38
Cost. riguarda il diritto al
lavoro dei diversamente abili
, nonché la tutela
sociale (in termini anche di assistenza) che a essi va riservata.