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- il
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o TFUE
, denominazione at-
tribuita al Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE) del 1957 in seguito alle
modi che introdotte con il Trattato di Lisbona. Nei suoi 358 articoli con uiscono le
norme di tipo operativo e quelle attuative delle disposizioni di principio riportate nel
TUE.
I due trattati af dano alle istituzioni europee (in particolare al Parlamento europeo,
al Consiglio dell’Unione e alla Commissione) la facoltà di emanare atti giuridici che
incidono notevolmente sulla disciplina nazionale del diritto del lavoro. Si tratta:
- dei
regolamenti
, atti che hanno una portata generale, obbligatori in tutti loro ele-
menti e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (art. 288, par. 2,
TFUE). Dalla de nizione data emergono le principali caratteristiche dei regolamen-
ti: non si rivolgono a destinatari espressamente indicati o individuabili a priori, ma a
categorie di soggetti determinate in astratto (
portata generale
), sono vincolanti in tutti
i loro elementi e non sono possono ricevere un’applicazione parziale, incompleta o
selettiva (
obbligatorietà in tutti gli elementi
), si integrano automaticamente nei sistemi
giuridici nazionali e producono effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti del
diritto interno (
diretta applicabilità
);
- delle
direttive
, che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda
il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in
merito alla forma e ai mezzi (art. 288, par. 3, TFUE). L’elemento quali cante di tali
atti, quindi, è quello di impegnare i singoli Stati a realizzare gli obiettivi in essi previ-
sti, ferma restando la competenza delle istituzioni nazionali in ordine alla scelta dei
mezzi
e delle
forme
reputati più idonei per il raggiungimento di tali scopi. Si differen-
ziano, quindi, dai regolamenti in quanto non hanno portata generale ma impongo-
no degli obblighi di risultato solo in capo agli Stati membri tenuti a recepirle nel loro
ordinamento interno. Altro elemento di differenziazione è la
non diretta applicabilità
dal momento che, per poter produrre effetti giuridici negli ordinamenti nazionali,
le direttive devono necessariamente essere oggetto di provvedimenti di recepimento;
solo in seguito all’adozione di questi ultimi potranno derivare obblighi e diritti per i
soggetti degli ordinamenti interni;
- delle
decisioni
, obbligatorie in tutti i loro elementi; se designano i destinatari sono
obbligatorie soltanto nei confronti di questi (art. 288, par. 4, TFUE).
Ai sensi dell’art. 151 TFUE, l’Unione persegue come obiettivi la
promozione dell’occupa-
zione
, il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
, il
dialogo sociale
, lo
sviluppo
delle risorse umane
atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la
lotta contro l’emarginazione
.
A tal ne adotta normative (prevalentemente direttive) che ssano requisiti minimi in
materia di miglioramento dell’ambiente di lavoro (per proteggere la sicurezza e la salute
dei lavoratori) condizioni di lavoro, sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, informazione e
consultazione dei lavoratori, rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavo-
ratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, condizioni di impiego dei cittadini
dei Paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell’Unione, integrazione delle
persone escluse dal mercato del lavoro, parità tra uomini e donne per quanto riguarda le
opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, lotta contro l’esclusione
sociale e modernizzazione dei regimi di protezione sociale.