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diritto del lavoro, e speci camente quelle relative alla regolamentazione del rappor-
to di lavoro ed agli istituti ad esso immediatamente connessi, restano di competenza
esclusiva dello Stato.
In tema di diritto e mercato del lavoro la nuova formulazione dell’art. 117 Cost. con-
cede alle Regioni,
in via concorrente
con la competenza statale, le seguenti materie:
- tutela e sicurezza del lavoro (da interpretarsi restrittivamente, ovvero con riferi-
mento all’organizzazione del mercato del lavoro);
- collocamento e servizi per l’impiego;
- politiche attive del lavoro;
- previdenza complementare e previdenza integrativa;
- tutela della salute.
Per quanto riguarda la competenza legislativa regionale esclusiva, benché essa si rica-
vi per mera differenza, ovvero in quegli ambiti in cui non vi è una riserva legislativa
dello Stato o una competenza concorrente Stato-Regioni, e quindi possa apparire
di notevole ampiezza, la sua portata è limitata dal fatto che la competenza statale si
esercita su ambiti molto vasti (ad esempio l’ordinamento civile) che riducono così la
competenza regionale.
GIURISPRUDENZA
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Per quanto di nostro interesse è importante citare la sentenza con la quale la
Corte costituzionale è intervenuta nella disciplina dei rapporti tra competenza
legislativa statale e competenza legislativa regionale con particolare riferimento
alle tematiche del diritto del lavoro ed al loro intersecarsi con tematiche di com-
petenza regionale (ad esempio la formazione professionale).
Si tratta della sentenza n. 50 del 28-1-2005, con la quale la Corte ha, in sostanza,
ribadito che qualora il legislatore abbia voluto disciplinare con un unico atto nor-
mativo istituti ricadenti nella competenza e dello Stato e delle Regioni, queste
non possono rivendicare una potestà legislativa esclusiva che non tenga conto
del bilanciamento di interessi e di poteri tra i diversi livelli istituzionali.
1.6
•
L’autonomia collettiva e la contrattazione collettiva
Speci ca fonte di diritti e di doveri per le parti del contratto di lavoro è la contratta-
zione collettiva, ovvero l’
accordo tra sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali
(o singoli datori), rivolto a regolare speci ci aspetti del rapporto di lavoro
. Con
ogni probabilità, nell’ambito del sistema delle fonti, è questo il carattere maggior-
mente peculiare del diritto del lavoro rispetto alle altre branche del diritto.
Particolarità ulteriore, ma logica, è data dalla circostanza che, a differenza del singo-
lo lavoratore, il datore di lavoro, anche singolo, è soggetto sindacale. Il singolo datore
di lavoro, infatti, è la controparte dei sindacati, e quindi di un soggetto rappresenta-
tivo di una pluralità di persone, in una contrattazione di tipo aziendale.
La legge, nel corso del tempo, ha disciplinato in modo differente i contratti collettivi
e, conseguentemente, ne sono derivati effetti diversi a seconda della suddetta rego-
lamentazione.