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diritto del lavoro, e speci camente quelle relative alla regolamentazione del rappor-

to di lavoro ed agli istituti ad esso immediatamente connessi, restano di competenza

esclusiva dello Stato.

In tema di diritto e mercato del lavoro la nuova formulazione dell’art. 117 Cost. con-

cede alle Regioni,

in via concorrente

con la competenza statale, le seguenti materie:

- tutela e sicurezza del lavoro (da interpretarsi restrittivamente, ovvero con riferi-

mento all’organizzazione del mercato del lavoro);

- collocamento e servizi per l’impiego;

- politiche attive del lavoro;

- previdenza complementare e previdenza integrativa;

- tutela della salute.

Per quanto riguarda la competenza legislativa regionale esclusiva, benché essa si rica-

vi per mera differenza, ovvero in quegli ambiti in cui non vi è una riserva legislativa

dello Stato o una competenza concorrente Stato-Regioni, e quindi possa apparire

di notevole ampiezza, la sua portata è limitata dal fatto che la competenza statale si

esercita su ambiti molto vasti (ad esempio l’ordinamento civile) che riducono così la

competenza regionale.

GIURISPRUDENZA

|

Per quanto di nostro interesse è importante citare la sentenza con la quale la

Corte costituzionale è intervenuta nella disciplina dei rapporti tra competenza

legislativa statale e competenza legislativa regionale con particolare riferimento

alle tematiche del diritto del lavoro ed al loro intersecarsi con tematiche di com-

petenza regionale (ad esempio la formazione professionale).

Si tratta della sentenza n. 50 del 28-1-2005, con la quale la Corte ha, in sostanza,

ribadito che qualora il legislatore abbia voluto disciplinare con un unico atto nor-

mativo istituti ricadenti nella competenza e dello Stato e delle Regioni, queste

non possono rivendicare una potestà legislativa esclusiva che non tenga conto

del bilanciamento di interessi e di poteri tra i diversi livelli istituzionali.

1.6

L’autonomia collettiva e la contrattazione collettiva

Speci ca fonte di diritti e di doveri per le parti del contratto di lavoro è la contratta-

zione collettiva, ovvero l’

accordo tra sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali

(o singoli datori), rivolto a regolare speci ci aspetti del rapporto di lavoro

. Con

ogni probabilità, nell’ambito del sistema delle fonti, è questo il carattere maggior-

mente peculiare del diritto del lavoro rispetto alle altre branche del diritto.

Particolarità ulteriore, ma logica, è data dalla circostanza che, a differenza del singo-

lo lavoratore, il datore di lavoro, anche singolo, è soggetto sindacale. Il singolo datore

di lavoro, infatti, è la controparte dei sindacati, e quindi di un soggetto rappresenta-

tivo di una pluralità di persone, in una contrattazione di tipo aziendale.

La legge, nel corso del tempo, ha disciplinato in modo differente i contratti collettivi

e, conseguentemente, ne sono derivati effetti diversi a seconda della suddetta rego-

lamentazione.