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edises

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luppate come

norme eccezionali

rispetto al diritto privato: da un lato c’era quest’ultimo,

dall’altro – in deroga ad esso – le leggi a tutela del lavoratore, visto come contraente

più debole nel rapporto di lavoro. Successivamente, il diritto del lavoro è stato

incor-

porato

nel sistema del diritto privato e il codice civile vigente, oltre ad uni care il di-

ritto civile ed il diritto commerciale, ha anche inserito nel proprio corpo normativo

il diritto del lavoro. In ne, si è avuta la fase della

costituzionalizzazione

del diritto del

lavoro, i cui principi vengono garantiti dalla Carta costituzionale.

1.2

Le fonti di diritto internazionale e quelle dell’Unione europea

1.2.1

Le fonti di matrice internazionalistica

Il

diritto internazionale

in uenza in maniera determinante la legislazione lavoristi-

ca dei vari Stati.

Ad oggi i più importanti atti di diritto internazionale che incidono sul diritto del

lavoro sono approvati nell’ambito dell’

Organizzazione Internazionale del Lavoro

(OIL o ILO nella sigla inglese), istituita nel 1917 e successivamente divenuta un’agen-

zia specializzata delle Nazioni Unite, che si occupa di promuovere la giustizia sociale

e i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento a

quelli riguardanti il lavoro.

A livello normativo gli atti dell’OIL sono costituiti dalle

Raccomandazioni

, dalle

Convenzioni

e dai

Codici di condotta

. Questi provvedimenti, per essere concreta-

mente applicabili negli ordinamenti interni, necessitano di un atto di recepimento

(per quanto riguarda le Raccomandazioni) ovvero di rati ca (per quanto riguarda

le Convenzioni) da parte del singolo Stato.

I

trattati internazionali

sono anch’essi fonti di diritto e, parimenti agli atti dell’OIL,

vanno considerati come fonte indiretta di produzione legislativa. Ciò implica che

devono essere rati cati con un atto normativo statale (la legge di rati ca) al ne

di potere entrare a fare parte delle norme dell’ordinamento giuridico con ef cacia

vincolante.

1.2.2

Le fonti di matrice europea

Diversa è l’ef cacia nel diritto interno delle

fonti di diritto dell’Unione europea

. In

questo ambito è da ricordare che l’Italia ha aderito alla Comunità economica euro-

pea (CEE) sin dalla sua istituzione, avvenuta il 25 marzo 1957 con la rma a Roma

del trattato fondativo e ora è membro dell’Unione europea (UE), organizzazione

che dal 1° dicembre 2009 (in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona) ha

sostituito la Comunità europea. Questa organizzazione è attualmente disciplinata da

due accordi internazionali:

- il

Trattato sull’Unione europea o TUE

, noto anche come Trattato di Maastricht,

rmato il 17 febbraio 1992. Negli anni successivi è stato radicalmente modi cato, so-

prattutto con il Trattato di Lisbona, e può essere considerato la Carta costituzionale

dell’organizzazione in quanto individua i principi sui quali essa è fondata e l’assetto

istituzionale della stessa. È formato da 55 articoli;