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luppate come
norme eccezionali
rispetto al diritto privato: da un lato c’era quest’ultimo,
dall’altro – in deroga ad esso – le leggi a tutela del lavoratore, visto come contraente
più debole nel rapporto di lavoro. Successivamente, il diritto del lavoro è stato
incor-
porato
nel sistema del diritto privato e il codice civile vigente, oltre ad uni care il di-
ritto civile ed il diritto commerciale, ha anche inserito nel proprio corpo normativo
il diritto del lavoro. In ne, si è avuta la fase della
costituzionalizzazione
del diritto del
lavoro, i cui principi vengono garantiti dalla Carta costituzionale.
1.2
•
Le fonti di diritto internazionale e quelle dell’Unione europea
1.2.1
•
Le fonti di matrice internazionalistica
Il
diritto internazionale
in uenza in maniera determinante la legislazione lavoristi-
ca dei vari Stati.
Ad oggi i più importanti atti di diritto internazionale che incidono sul diritto del
lavoro sono approvati nell’ambito dell’
Organizzazione Internazionale del Lavoro
(OIL o ILO nella sigla inglese), istituita nel 1917 e successivamente divenuta un’agen-
zia specializzata delle Nazioni Unite, che si occupa di promuovere la giustizia sociale
e i diritti umani riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento a
quelli riguardanti il lavoro.
A livello normativo gli atti dell’OIL sono costituiti dalle
Raccomandazioni
, dalle
Convenzioni
e dai
Codici di condotta
. Questi provvedimenti, per essere concreta-
mente applicabili negli ordinamenti interni, necessitano di un atto di recepimento
(per quanto riguarda le Raccomandazioni) ovvero di rati ca (per quanto riguarda
le Convenzioni) da parte del singolo Stato.
I
trattati internazionali
sono anch’essi fonti di diritto e, parimenti agli atti dell’OIL,
vanno considerati come fonte indiretta di produzione legislativa. Ciò implica che
devono essere rati cati con un atto normativo statale (la legge di rati ca) al ne
di potere entrare a fare parte delle norme dell’ordinamento giuridico con ef cacia
vincolante.
1.2.2
•
Le fonti di matrice europea
Diversa è l’ef cacia nel diritto interno delle
fonti di diritto dell’Unione europea
. In
questo ambito è da ricordare che l’Italia ha aderito alla Comunità economica euro-
pea (CEE) sin dalla sua istituzione, avvenuta il 25 marzo 1957 con la rma a Roma
del trattato fondativo e ora è membro dell’Unione europea (UE), organizzazione
che dal 1° dicembre 2009 (in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona) ha
sostituito la Comunità europea. Questa organizzazione è attualmente disciplinata da
due accordi internazionali:
- il
Trattato sull’Unione europea o TUE
, noto anche come Trattato di Maastricht,
rmato il 17 febbraio 1992. Negli anni successivi è stato radicalmente modi cato, so-
prattutto con il Trattato di Lisbona, e può essere considerato la Carta costituzionale
dell’organizzazione in quanto individua i principi sui quali essa è fondata e l’assetto
istituzionale della stessa. È formato da 55 articoli;