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In ogni caso, però, si può affermare che il contratto collettivo ha la

funzione di spe-

ci care ed integrare alcune delle condizioni legislativamente previste

e relative a

quasi tutti gli aspetti del rapporto, ad esclusione, ovviamente, di diritti indisponibili.

Tale integrazione è storicamente avvenuta modellando il precetto legislativo con rife-

rimento ad una determinata realtà (professionale, merceologica oppure territoriale).

Il contratto collettivo, ad oggi, può de nirsi – sulla base dell’art. 39 Cost. – come

un atto di autonomia privata che, sebbene sia normalmente sottordinato alla legge

e limitato dal punto di vista soggettivo (non vale, in via generale, il principio della

validità

erga omnes

del contratto collettivo non essendo stata data applicazione all’art.

39 Cost.), ha la potenzialità di fare derivare diritti ed obblighi in capo alle parti.

1.7

Gli usi

In merito agli usi, fonte del diritto

ex

articolo 1 delle disposizioni preliminari al co-

dice civile, occorre fornire qualche precisazione con riferimento al loro rilievo in

materia di diritto del lavoro.

1.7.1

Usi normativi

Gli

usi normativi

sono una fonte-fatto produttiva di norme giuridiche che consta di

due elementi: la

ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un deter-

minato comportamento

e la

consapevolezza della giuridica doverosità della condotta

tenuta

.

Essi si applicano, ai sensi dell’art. 2078 c.c., in mancanza di disposizioni di legge e di

contratto collettivo. Gli usi, tuttavia, se più favorevoli al lavoratore, prevalgono sulle

norme dispositive di legge.

Art. 2078 c.c. - Efficacia degli usi.

In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo

si applicano gli

usi

. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori

di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.

Gli usi non prevalgono

sui contratti individuali di lavoro

.

Si ritiene che gli usi applicabili siano

quelli del luogo in cui il lavoro viene

prestato e non quelli del luogo in cui

ha sede l’impresa.

Oltre che sui contratti individuali di lavoro,

gli usi non possono prevalere, anche se più

favorevoli al lavoratore, sulla disciplina col-

lettiva.

Sempre ai sensi dell’art. 2078, gli

usi non prevalgono sul contratto individuale

di

lavoro né sui contratti collettivi

, potendo applicarsi solo in mancanza di essi. In virtù

del principio di diritto del lavoro, secondo cui al di là della gerarchia formale delle

fonti, un valore prevalente può spettare alla disposizione più favorevole al lavoratore,

possono gli usi, in via del tutto eccezionale, derogare

in melius

(ovvero con norme più

favorevoli per il lavoratore) a norme dispositive di legge.

Si ritiene che gli usi applicabili siano quelli del luogo in cui il lavoro è prestato e non

quelli del luogo in cui ha sede l’impresa.