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In ogni caso, però, si può affermare che il contratto collettivo ha la
funzione di spe-
ci care ed integrare alcune delle condizioni legislativamente previste
e relative a
quasi tutti gli aspetti del rapporto, ad esclusione, ovviamente, di diritti indisponibili.
Tale integrazione è storicamente avvenuta modellando il precetto legislativo con rife-
rimento ad una determinata realtà (professionale, merceologica oppure territoriale).
Il contratto collettivo, ad oggi, può de nirsi – sulla base dell’art. 39 Cost. – come
un atto di autonomia privata che, sebbene sia normalmente sottordinato alla legge
e limitato dal punto di vista soggettivo (non vale, in via generale, il principio della
validità
erga omnes
del contratto collettivo non essendo stata data applicazione all’art.
39 Cost.), ha la potenzialità di fare derivare diritti ed obblighi in capo alle parti.
1.7
•
Gli usi
In merito agli usi, fonte del diritto
ex
articolo 1 delle disposizioni preliminari al co-
dice civile, occorre fornire qualche precisazione con riferimento al loro rilievo in
materia di diritto del lavoro.
1.7.1
•
Usi normativi
Gli
usi normativi
sono una fonte-fatto produttiva di norme giuridiche che consta di
due elementi: la
ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un deter-
minato comportamento
e la
consapevolezza della giuridica doverosità della condotta
tenuta
.
Essi si applicano, ai sensi dell’art. 2078 c.c., in mancanza di disposizioni di legge e di
contratto collettivo. Gli usi, tuttavia, se più favorevoli al lavoratore, prevalgono sulle
norme dispositive di legge.
Art. 2078 c.c. - Efficacia degli usi.
In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo
si applicano gli
usi
. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori
di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge.
Gli usi non prevalgono
sui contratti individuali di lavoro
.
Si ritiene che gli usi applicabili siano
quelli del luogo in cui il lavoro viene
prestato e non quelli del luogo in cui
ha sede l’impresa.
Oltre che sui contratti individuali di lavoro,
gli usi non possono prevalere, anche se più
favorevoli al lavoratore, sulla disciplina col-
lettiva.
Sempre ai sensi dell’art. 2078, gli
usi non prevalgono sul contratto individuale
di
lavoro né sui contratti collettivi
, potendo applicarsi solo in mancanza di essi. In virtù
del principio di diritto del lavoro, secondo cui al di là della gerarchia formale delle
fonti, un valore prevalente può spettare alla disposizione più favorevole al lavoratore,
possono gli usi, in via del tutto eccezionale, derogare
in melius
(ovvero con norme più
favorevoli per il lavoratore) a norme dispositive di legge.
Si ritiene che gli usi applicabili siano quelli del luogo in cui il lavoro è prestato e non
quelli del luogo in cui ha sede l’impresa.