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Capitolo 1

I principi del diritto penale

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onore, decoro ecc.). Se il principio di tassatività fosse violato, sarebbe morti cata

l’esigenza di certezza del diritto a esso sottesa.

1.2.5

Il principio d’irretroattività

Il divieto di retroattività della fattispecie penale trova fondamento nell’art. 25, co. 2,

Cost., nell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi) e nell’art. 2,

co. 1, c.p. In base a tale divieto, non è possibile perseguire penalmente il fatto com-

messo prima dell’entrata in vigore di una legge che l’abbia quali cato come illecito

penale e che perciò, al momento della commissione, non costituiva reato. In partico-

lare, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi,

«la legge non dispone che per l’avvenire: essa non

ha effetto retroattivo

»; analogamente l’art. 25, co. 2, Cost. dispone che «

nessuno può essere

punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso

».

Questo principio – la cui

ratio

è di salvaguardare la libertà personale dei consociati

dagli

abusi

del potere legislativo, rendendo effettiva la funzione

general-preventiva

e

special-preventiva

della pena – trova applicazione, evidentemente, per le

norme incri-

minatrici

o che dettano una disciplina più sfavorevole

: per le norme,

invece,

abo-

litrici di un’incriminazione

o che dettano una disciplina più favorevole di quella

precedentemente vigente

vale, a termini dell’art. 2, co. 2, c.p., l’opposto principio

della retroattività (cd.

favor libertatis

o

favor rei

), in base al quale nessuno può essere

punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se v’è

stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Qualora si tratti di

norme modi cative

, ovvero di disposizioni che continuano a

considerare il fatto come reato ma prevedono un diverso trattamento, il principio

d’irretroattività vale per le modi cazioni più sfavorevoli al reo, mentre ricevono ap-

plicazione retroattiva quelle più favorevoli, salvo che sia stata pronunciata sentenza

irrevocabile.

Al ne di individuare il trattamento sanzionatorio più favorevole, occorre considera-

re non solo il

tipo

e la

misura

della sanzione, ma anche il

regime di procedibilità

del reato.

È opinione paci ca che tale accertamento vada condotto in concreto, ipotizzando

l’applicazione di entrambe le discipline, rispettivamente contenute nella “nuova” e

nella “vecchia” normativa, alla fattispecie che il reo ha realizzato in concreto.

La

retroattività della legge penale più favorevole

incontra però due deroghe,

con

riguardo alle

leggi temporanee

, quelle cioè che per volontà legislativa hanno durata

limitata nel tempo, e alle

leggi eccezionali

, emanate cioè in situazioni anomale e la

cui durata è perciò strettamente correlata al perdurare di della situazione (art. 2, co.

5, c.p.).

In entrambi i casi il divieto di retroattività della legge, anche quando questa è più favo-

revole, dipende da ciò: il ricorso alla disciplina transeunte e peculiare, imposta da una

situazione occasionale, ha senso se e in quanto essa sia applicabile ai soli fatti commessi nel

tempo in cui le leggi temporanee ed eccezionali erano in vigore. Considerare applicabili

retroattivamente queste leggi signi cherebbe estenderne l’operatività a situazioni rispetto

alle quali non sussistono le ragioni particolari che ne hanno giusti cato l’emanazione.

Un’ulteriore deroga al principio di retroattività della legge più favorevole è prevista

dal co. 5 dell’art. 5, il quale, a seguito della sentenza n. 51/1985 della Corte costituzio-

nale, sancisce che le disposizioni di cui ai co. 2 e 3 non si applicano ai casi di

decaden-