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Capitolo 1
I principi del diritto penale
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onore, decoro ecc.). Se il principio di tassatività fosse violato, sarebbe morti cata
l’esigenza di certezza del diritto a esso sottesa.
1.2.5
Il principio d’irretroattività
Il divieto di retroattività della fattispecie penale trova fondamento nell’art. 25, co. 2,
Cost., nell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi) e nell’art. 2,
co. 1, c.p. In base a tale divieto, non è possibile perseguire penalmente il fatto com-
messo prima dell’entrata in vigore di una legge che l’abbia quali cato come illecito
penale e che perciò, al momento della commissione, non costituiva reato. In partico-
lare, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi,
«la legge non dispone che per l’avvenire: essa non
ha effetto retroattivo
»; analogamente l’art. 25, co. 2, Cost. dispone che «
nessuno può essere
punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso
».
Questo principio – la cui
ratio
è di salvaguardare la libertà personale dei consociati
dagli
abusi
del potere legislativo, rendendo effettiva la funzione
general-preventiva
e
special-preventiva
della pena – trova applicazione, evidentemente, per le
norme incri-
minatrici
o che dettano una disciplina più sfavorevole
: per le norme,
invece,
abo-
litrici di un’incriminazione
o che dettano una disciplina più favorevole di quella
precedentemente vigente
vale, a termini dell’art. 2, co. 2, c.p., l’opposto principio
della retroattività (cd.
favor libertatis
o
favor rei
), in base al quale nessuno può essere
punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se v’è
stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
Qualora si tratti di
norme modi cative
, ovvero di disposizioni che continuano a
considerare il fatto come reato ma prevedono un diverso trattamento, il principio
d’irretroattività vale per le modi cazioni più sfavorevoli al reo, mentre ricevono ap-
plicazione retroattiva quelle più favorevoli, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile.
Al ne di individuare il trattamento sanzionatorio più favorevole, occorre considera-
re non solo il
tipo
e la
misura
della sanzione, ma anche il
regime di procedibilità
del reato.
È opinione paci ca che tale accertamento vada condotto in concreto, ipotizzando
l’applicazione di entrambe le discipline, rispettivamente contenute nella “nuova” e
nella “vecchia” normativa, alla fattispecie che il reo ha realizzato in concreto.
La
retroattività della legge penale più favorevole
incontra però due deroghe,
con
riguardo alle
leggi temporanee
, quelle cioè che per volontà legislativa hanno durata
limitata nel tempo, e alle
leggi eccezionali
, emanate cioè in situazioni anomale e la
cui durata è perciò strettamente correlata al perdurare di della situazione (art. 2, co.
5, c.p.).
In entrambi i casi il divieto di retroattività della legge, anche quando questa è più favo-
revole, dipende da ciò: il ricorso alla disciplina transeunte e peculiare, imposta da una
situazione occasionale, ha senso se e in quanto essa sia applicabile ai soli fatti commessi nel
tempo in cui le leggi temporanee ed eccezionali erano in vigore. Considerare applicabili
retroattivamente queste leggi signi cherebbe estenderne l’operatività a situazioni rispetto
alle quali non sussistono le ragioni particolari che ne hanno giusti cato l’emanazione.
Un’ulteriore deroga al principio di retroattività della legge più favorevole è prevista
dal co. 5 dell’art. 5, il quale, a seguito della sentenza n. 51/1985 della Corte costituzio-
nale, sancisce che le disposizioni di cui ai co. 2 e 3 non si applicano ai casi di
decaden-