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786

Libro VII

Diritto penale

Altrimenti detto, ogni futura disposizione che prevede reati dovrà essere inserita

nel codice penale. In alternativa, la legge che la contiene deve dettare la disciplina

organica della materia di cui il precetto penale fa parte. Al tempo stesso, l’attuazione

della delega ha comportato la “trasposizione” nella parte speciale del codice di alcu-

ne fattispecie delittuose nate nell’ambito della legislazione speciale.

L’art. 3-

bis c.p.

, rimettendo al centro del sistema il codice, è una «

norma di indirizzo

,

di sicuro rilievo

,

in grado di incidere sulla produzione legislativa futura in materia penale

»,

dettata dalla necessità di porre freno a quella proliferazione normativa che è sempre più

spesso causa di deleteria frammentazione.

La delega prevede che il principio abbia attuazione, sia pure «

tendenziale

», attraverso

l’«

inserimento

»

nel codice penale di «

tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni

di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale

», in

particolare i valori della persona umana, la

salute individuale e collettiva, la salubrità e

l’integrità ambientale, l’integrità del territorio, la sicurezza pubblica e l’ordine pub-

blico, la correttezza e la trasparenza del sistema economico di mercato.

Si è così provveduto a “trasporre” dalla legislazione alla parte speciale del codice,

senza alcun intervento sostanziale di correzione o riscrittura, una serie di fattispecie

riconducibili alla

tutela della persona

,

dell’ambiente e del sistema nanziario

.

Si aggiungono – a queste – le altre disposizioni “trasposte” nella parte generale

del codice e concernenti la

lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata

, in

particolare per quanto riguarda l’aggravante del reato transazionale, le aggravanti

e le attenuanti dei reati di terrorismo e di ma a, la con sca allargata e la con sca

per equivalente. Si dirà di queste disposizioni nelle sedi appropriate di questo ma-

nuale.

1.2.4

Il principio di tassatività e determinatezza

Il principio di legalità non può dirsi rispettato se il fatto di reato non è delineato dal

legislatore in maniera chiara e precisa. Tassatività e determinatezza della fattispecie

incriminatrice sono dirette a scongiurare abusi da parte del potere giudiziario, ren-

dendo edotto ciascun consociato su quali siano i comportamenti vietati all’interno

dell’ordinamento, permettendogli di conoscere i reali con ni fra il lecito e l’illecito

e garantendogli, al contempo, il corretto diritto di difesa.

Quando formula la norma, il legislatore penale può adottare due

metodi di norma-

zione

:

>

quello

descrittivo

, che utilizza elementi descrittivi, empirici (afferenti alla realtà

empirica);

>

quello

sintetico

, che utilizza

elementi normativi

, ossia elementi che per la determi-

nazione del loro contenuto devono essere

integrati

da una norma diversa da quella

incriminatrice (cd.

elementi normativi della fattispecie

).

Nessun problema sorge se la norma integratrice è

giuridica

. Se invece si tratta di

norma

extragiuridica

, l’interprete deve farsi carico di veri care che il principio di tas-

satività sia rispettato: ciò in quanto il riferimento a parametri valutativi extragiuridici

implica il rinvio a regole sociali, di costume, per de nizione mutevoli assai più rapi-

damente delle norme giuridiche (es. atti osceni, atti contrari alla pubblica decenza,