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Libro VII
Diritto penale
Altrimenti detto, ogni futura disposizione che prevede reati dovrà essere inserita
nel codice penale. In alternativa, la legge che la contiene deve dettare la disciplina
organica della materia di cui il precetto penale fa parte. Al tempo stesso, l’attuazione
della delega ha comportato la “trasposizione” nella parte speciale del codice di alcu-
ne fattispecie delittuose nate nell’ambito della legislazione speciale.
L’art. 3-
bis c.p.
, rimettendo al centro del sistema il codice, è una «
norma di indirizzo
,
di sicuro rilievo
,
in grado di incidere sulla produzione legislativa futura in materia penale
»,
dettata dalla necessità di porre freno a quella proliferazione normativa che è sempre più
spesso causa di deleteria frammentazione.
La delega prevede che il principio abbia attuazione, sia pure «
tendenziale
», attraverso
l’«
inserimento
»
nel codice penale di «
tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni
di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale
», in
particolare i valori della persona umana, la
salute individuale e collettiva, la salubrità e
l’integrità ambientale, l’integrità del territorio, la sicurezza pubblica e l’ordine pub-
blico, la correttezza e la trasparenza del sistema economico di mercato.
Si è così provveduto a “trasporre” dalla legislazione alla parte speciale del codice,
senza alcun intervento sostanziale di correzione o riscrittura, una serie di fattispecie
riconducibili alla
tutela della persona
,
dell’ambiente e del sistema nanziario
.
Si aggiungono – a queste – le altre disposizioni “trasposte” nella parte generale
del codice e concernenti la
lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata
, in
particolare per quanto riguarda l’aggravante del reato transazionale, le aggravanti
e le attenuanti dei reati di terrorismo e di ma a, la con sca allargata e la con sca
per equivalente. Si dirà di queste disposizioni nelle sedi appropriate di questo ma-
nuale.
1.2.4
Il principio di tassatività e determinatezza
Il principio di legalità non può dirsi rispettato se il fatto di reato non è delineato dal
legislatore in maniera chiara e precisa. Tassatività e determinatezza della fattispecie
incriminatrice sono dirette a scongiurare abusi da parte del potere giudiziario, ren-
dendo edotto ciascun consociato su quali siano i comportamenti vietati all’interno
dell’ordinamento, permettendogli di conoscere i reali con ni fra il lecito e l’illecito
e garantendogli, al contempo, il corretto diritto di difesa.
Quando formula la norma, il legislatore penale può adottare due
metodi di norma-
zione
:
>
quello
descrittivo
, che utilizza elementi descrittivi, empirici (afferenti alla realtà
empirica);
>
quello
sintetico
, che utilizza
elementi normativi
, ossia elementi che per la determi-
nazione del loro contenuto devono essere
integrati
da una norma diversa da quella
incriminatrice (cd.
elementi normativi della fattispecie
).
Nessun problema sorge se la norma integratrice è
giuridica
. Se invece si tratta di
norma
extragiuridica
, l’interprete deve farsi carico di veri care che il principio di tas-
satività sia rispettato: ciò in quanto il riferimento a parametri valutativi extragiuridici
implica il rinvio a regole sociali, di costume, per de nizione mutevoli assai più rapi-
damente delle norme giuridiche (es. atti osceni, atti contrari alla pubblica decenza,