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Capitolo 1

I principi del diritto penale

791

scade il termine (implicitamente o espressamente indicato nella previsione normativa)

per la realizzazione della condotta; nei

reati legati da vincolo di continuazione

, ciascuno

di essi presenta un proprio

tempus commissi delicti

.

>

criterio dell’evento

: il reato è commesso nel momento in cui si veri ca l’evento

(principio criticato da chi, come l’Antolisei, fa osservare che non tutti i reati hanno

un evento naturalistico e inoltre, potendo l’evento realizzarsi a distanza dalla rea-

lizzazione della condotta, ne sarebbe violato il principio d’irretroattività della legge

penale);

>

criterio misto

: a seconda del risultato più favorevole al reo, il reato si considera

commesso nel momento in cui è posta in essere la condotta oppure in quello di

veri cazione dell’evento.

La giurisprudenza è saldamente ancorata al criterio della condotta e dunque consi-

dera commesso il reato nel momento in cui ha luogo l’azione o l’omissione penal-

mente rilevante.

1.6

Il principio di territorialità della legge penale

Al ne di delimitare i

limiti spaziali

di applicabilità del diritto penale, il legislatore

ha tenuto conto di

quattro principi

, o meglio, partendo dal principio di

territorialità

,

ha poi desunto ulteriori principi altrettanto rilevanti (il principio di

difesa

, il princi-

pio di

universalità

e il principio di

personalità

).

Il principio della territorialità

è sancito nell’art. 6, co. 1, c.p., secondo cui la legge

penale nazionale si applica a

chiunque delinqua in territorio italiano

, intendendo come

tale,

ex

art. 4 c.p., ogni luogo soggetto alla sovranità dello Stato: compresi il mare del-

la costa, lo spazio aereo e il sottosuolo. Le navi e gli aeromobili italiani sono conside-

rati territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il di-

ritto internazionale, a una legge territoriale straniera (cd.

principio della bandiera

).

Ci si chiede quand’è che il reato debba considerarsi commesso nel territorio dello

Stato. A fornire la risposta è l’art. 6 c.p., il quale dispone al co. 2 che un reato si consi-

dera commesso in territorio italiano quando l’azione od omissione che lo costituisce

(condotta) vi sia stata realizzata in tutto o in parte ovvero vi si sia veri cato l’evento

che è la conseguenza dell’azione od omissione (

criterio dell’ubiquità

).

Si discute se la “parte” di azione od omissione, per assumere rilevanza penale, debba

o meno integrare gli estremi del

tentativo

punibile ovvero sia suf ciente, per esem-

pio, un mero

atto preparatorio

. La giurisprudenza dichiara la sussistenza della giu-

risdizione italiana anche quando siano stati compiuti, nel territorio dello Stato, atti

meramente preparatori all’esecuzione del reato, anche se penalmente irrilevanti ove

autonomamente considerati. Ciò che rileva e che la “parte” di azione od omissione

rappresenti un

anello essenziale

della condotta criminosa.

Con riguardo ai

delitti associativi

, nel caso in cui l’associazione a delinquere abbia

dira-

mazioni in più Stati

, la giurisprudenza ritiene che la legge dello Stato si applichi se l’asso-

ciazione ha in Italia il suo

centro operativo

, indipendentemente dal luogo ove i delitti siano

commessi; se l’associazione ha

più centri operativi

, la legge italiana trova applicazione se

almeno uno

di tali centri è in Italia. Se si tratta di

reati attribuibili a più persone in concor-

so fra loro

, il reato si considera commesso in Italia purché qui sia stata posta in essere una

qualsiasi attività

di partecipazione ad opera di

uno qualsiasi

dei concorrenti.