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794

Libro VII

Diritto penale

zioni pubbliche rilevanti a livello costituzionale o internazionale, ovvero anche per i reati

commessi al di fuori di tali funzioni;

sostanziali

e

processuali

, a seconda che escludano

del tutto la punibilità o limitino l’esercizio dell’azione penale per il periodo di durata della

carica, cessata la quale l’autore potrà essere perseguito.

1.10.2

Immunità di diritto pubblico interno

Le immunità di diritto pubblico interno non sono privilegi che il legislatore accorda

a chi svolge determinate funzioni pubbliche, ma

limiti

all’attività giudiziaria funzio-

nali al

corretto funzionamento

del

sistema politico

interno e internazionale.

Sono immunità di diritto interno:

>

le immunità del

Capo dello Stato

, che è responsabile solo per alto tradimento o per

attentato alla Costituzione;

>

le immunità dei membri del

Parlamento

(art. 68, co. 1, Cost.), della

Corte costitu-

zionale

(art. 3, L. cost. 9-2-1948, n. 1), dei

consigli regionali

(art. 122, co. 4, Cost.)

e del

Consiglio superiore della magistratura

(art. 5, L. 3-1-1981, n. 1), che non

rispondono con riguardo alle

opinioni espresse

e ai

voti dati

nell’esercizio delle loro

funzioni.

Per i

parlamentari

, l’art. 68, co. 2 e 3, Cost., prevede anche immunità di carattere

proces-

suale

, richiedendo l’autorizzazione della Camera di appartenenza nell’ipotesi in cui l’au-

torità giudiziaria intenda porre dei limiti ad alcuni diritti personali del parlamentare.

1.10.3

Immunità di diritto internazionale

Si tratta di quelle immunità che trovano la propria fonte nelle

convenzioni

, nei

trat-

tati o accordi internazionali

nonché nelle

consuetudini internazionali

.

Esse riguardano:

>

la persona del Sommo Ponte ce, considerata “sacra e inviolabile”;

>

i Capi di Stato esteri e i Reggenti che si trovano in tempo di pace nel territorio

italiano;

>

gli organi di Stati esteri;

>

gli agenti diplomatici accreditati presso il nostro Stato;

>

gli agenti diplomatici e gli inviati del Governo presso la Santa sede;

>

i consoli, i viceconsoli e gli agenti consolari;

>

i giudici della Corte dell’Aja e i giudici della Corte europea dei diritti dell’uomo;

>

i membri del Parlamento europeo;

>

gli appartenenti a corpi e a reparti di truppe straniere;

>

i membri delle istituzioni specializzate dell’ONU e dei rappresentanti delle Nazioni

unite;

>

i membri e le persone al seguito delle forze armate degli Stati della NATO di stanza

nel territorio italiano.