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Capitolo 1

I principi del diritto penale

793

l’estradizione del colpevole non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal

Governo dello Stato in cui il delitto è stato commesso.

1.9

Il principio dell’universalità. I delitti comuni commessi dallo

straniero all’estero

Secondo questo principio, la legge dello Stato si deve applicare ai reati

ovunque

e da

chiunque

commessi, purché ricorrano determinate circostanze.

Con riguardo ai delitti comuni commessi all’estero da stranieri, il legislatore, all’art.

10 c.p., subordina la punibilità dello straniero alle seguenti condizioni, le quali tutte

devono ricorrere congiuntamente:

>

che il delitto sia commesso ai danni dello Stato italiano o di un suo cittadino;

>

che la pena prevista dalla legge italiana sia l’ergastolo o la reclusione non inferiore,

nel minimo, a un anno;

>

che il reo si trovi nel territorio dello Stato italiano;

>

che vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia ovvero l’istanza o querela della

persona offesa.

Se si tratta di

delitto ai danni delle Comunità europee

,

di uno Stato estero o di uno

straniero

, si richiede anche che il reo si trovi nel territorio dello Stato italiano, che

vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia, che l’estradizione del cittadino non sia

concessa dallo Stato italiano o accettata dal Governo dello Stato in cui ha commesso

il delitto o dallo Stato straniero di appartenenza, che la pena prevista dalla legge

italiana sia l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.

1.10

Il principio di obbligatorietà della legge penale e le

immunità penali

1.10.1

La funzione delle immunità

Si è detto che, in base all’art. 3 c.p., la legge penale italiana obbliga tutti coloro che,

cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite

dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale; e che essa è obbligatoria,

limitatamente ai casi previsti dalla legge o dal diritto internazionale, anche per quan-

ti, cittadini o stranieri, si trovano all’estero.

Si parla, al riguardo, di

obbligatorietà della legge penale

. Certi soggetti, tuttavia, in

ragione della loro personale quali ca e delle funzioni politiche e costituzionali che

svolgono, godono di particolari prerogative – le cd.

immunità

–, in virtù delle quali

sono esenti da ogni conseguenza penale: non si tratta di eccezioni all’osservanza

della legge penale, bensì di

eccezioni all’applicabilità della sanzione

, e la cui

ratio

risiede

nella prevalenza

che il legislatore statale e internazionale accorda alla tutela di

fun-

zioni costituzionali

o

relazioni internazionali

,

in quanto fonti di rapporti amichevoli

ed economici fra Stati.

Si distingue, in dottrina, fra immunità: di

diritto interno

e

diritto internazionale

, a se-

conda che derivino dal diritto pubblico interno o da quello internazionale;

funzionali

ed

extra-funzionali

, a seconda che operino solo per i reati commessi nell’esercizio di fun-