

www.
edises
.it
Capitolo 1
I principi del diritto penale
793
l’estradizione del colpevole non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal
Governo dello Stato in cui il delitto è stato commesso.
1.9
Il principio dell’universalità. I delitti comuni commessi dallo
straniero all’estero
Secondo questo principio, la legge dello Stato si deve applicare ai reati
ovunque
e da
chiunque
commessi, purché ricorrano determinate circostanze.
Con riguardo ai delitti comuni commessi all’estero da stranieri, il legislatore, all’art.
10 c.p., subordina la punibilità dello straniero alle seguenti condizioni, le quali tutte
devono ricorrere congiuntamente:
>
che il delitto sia commesso ai danni dello Stato italiano o di un suo cittadino;
>
che la pena prevista dalla legge italiana sia l’ergastolo o la reclusione non inferiore,
nel minimo, a un anno;
>
che il reo si trovi nel territorio dello Stato italiano;
>
che vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia ovvero l’istanza o querela della
persona offesa.
Se si tratta di
delitto ai danni delle Comunità europee
,
di uno Stato estero o di uno
straniero
, si richiede anche che il reo si trovi nel territorio dello Stato italiano, che
vi sia la richiesta del Ministro della Giustizia, che l’estradizione del cittadino non sia
concessa dallo Stato italiano o accettata dal Governo dello Stato in cui ha commesso
il delitto o dallo Stato straniero di appartenenza, che la pena prevista dalla legge
italiana sia l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni.
1.10
Il principio di obbligatorietà della legge penale e le
immunità penali
1.10.1
La funzione delle immunità
Si è detto che, in base all’art. 3 c.p., la legge penale italiana obbliga tutti coloro che,
cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite
dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale; e che essa è obbligatoria,
limitatamente ai casi previsti dalla legge o dal diritto internazionale, anche per quan-
ti, cittadini o stranieri, si trovano all’estero.
Si parla, al riguardo, di
obbligatorietà della legge penale
. Certi soggetti, tuttavia, in
ragione della loro personale quali ca e delle funzioni politiche e costituzionali che
svolgono, godono di particolari prerogative – le cd.
immunità
–, in virtù delle quali
sono esenti da ogni conseguenza penale: non si tratta di eccezioni all’osservanza
della legge penale, bensì di
eccezioni all’applicabilità della sanzione
, e la cui
ratio
risiede
nella prevalenza
che il legislatore statale e internazionale accorda alla tutela di
fun-
zioni costituzionali
o
relazioni internazionali
,
in quanto fonti di rapporti amichevoli
ed economici fra Stati.
Si distingue, in dottrina, fra immunità: di
diritto interno
e
diritto internazionale
, a se-
conda che derivino dal diritto pubblico interno o da quello internazionale;
funzionali
ed
extra-funzionali
, a seconda che operino solo per i reati commessi nell’esercizio di fun-