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Libro VII
Diritto penale
L’art. 3 c.p., dopo aver disposto che la legge penale italiana si applica a tutti coloro
che, cittadini o stranieri,
si trovano nel territorio
dello Stato italiano, salve le eccezioni
stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale, prevede, al co. 2,
una
deroga a tale principio
: limitatamente ai casi indicati dalla legge o dal diritto
internazionale, la legge penale italiana opera
anche
nei riguardi di quanti, cittadini
o stranieri, si trovino
all’estero
, come nelle ipotesi contemplate agli artt. 7, 8 e 9 c.p.
(
vedi
parr. 1.7, 1.8 e 1.9).
1.7
Il principio di difesa. Il delitto politico
In base a tale principio, la legge dello Stato opera semplicemente in quanto allo
Stato appartengono i
beni offesi
e il
soggetto passivo
del reato. Stabilisce, infatti, l’art. 7
c.p. che sono
incondizionatamente
puniti, secondo la legge penale italiana, i cittadini
italiani
o
stranieri
che
all’estero
commettano:
>
delitti contro la personalità dello Stato italiano;
>
delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
>
delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di
bollo o in carte di pubblico credito italiano;
>
delitti commessi da pubblici uf ciali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o
violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
>
ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazio-
nali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.
L’art. 8, co. 1 e 2, c.p. prevede la
punibilità non incondizionata
, bensì rimessa alla
ri-
chiesta
del Ministro Guardasigilli e, nel caso di delitto punibile a querela, alla presen-
tazione della
querela
di parte, dei
delitti politici
commessi in territorio estero
da cittadini
o stranieri, non compresi fra quelli di cui al n. 1 dell’art. 7 c.p.
Agli effetti della legge penale, è considerato “politico” ogni delitto che offende un
interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino; è altresì consi-
derato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi
politici (art. 8, co. 3, c.p.).
1.8
Il principio di personalità. I delitti comuni commessi dal
cittadino all’estero
Il principio di personalità impone che si applichi sempre la legge dello Stato cui
appartiene il reo.
Stabilisce l’art. 9 c.p. che il cittadino italiano, il quale, fuori dei casi
indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge
italiana stabilisce la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a
tre anni, è punito secondo la legge italiana, sempre che si trovi nel territorio dello
Stato italiano.
Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale
di minore durata, la punibilità del colpevole è condizionata alla richiesta del Mini-
stro Guardasigilli ovvero a istanza o querela della persona offesa.
La richiesta del Guardasigilli è richiesta, in ne, se si tratta di
delitto commesso a
danno delle Comunità europee
,
di uno Stato estero o di uno straniero
, sempre che