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792

Libro VII

Diritto penale

L’art. 3 c.p., dopo aver disposto che la legge penale italiana si applica a tutti coloro

che, cittadini o stranieri,

si trovano nel territorio

dello Stato italiano, salve le eccezioni

stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale, prevede, al co. 2,

una

deroga a tale principio

: limitatamente ai casi indicati dalla legge o dal diritto

internazionale, la legge penale italiana opera

anche

nei riguardi di quanti, cittadini

o stranieri, si trovino

all’estero

, come nelle ipotesi contemplate agli artt. 7, 8 e 9 c.p.

(

vedi

parr. 1.7, 1.8 e 1.9).

1.7

Il principio di difesa. Il delitto politico

In base a tale principio, la legge dello Stato opera semplicemente in quanto allo

Stato appartengono i

beni offesi

e il

soggetto passivo

del reato. Stabilisce, infatti, l’art. 7

c.p. che sono

incondizionatamente

puniti, secondo la legge penale italiana, i cittadini

italiani

o

stranieri

che

all’estero

commettano:

>

delitti contro la personalità dello Stato italiano;

>

delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

>

delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di

bollo o in carte di pubblico credito italiano;

>

delitti commessi da pubblici uf ciali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o

violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

>

ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazio-

nali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.

L’art. 8, co. 1 e 2, c.p. prevede la

punibilità non incondizionata

, bensì rimessa alla

ri-

chiesta

del Ministro Guardasigilli e, nel caso di delitto punibile a querela, alla presen-

tazione della

querela

di parte, dei

delitti politici

commessi in territorio estero

da cittadini

o stranieri, non compresi fra quelli di cui al n. 1 dell’art. 7 c.p.

Agli effetti della legge penale, è considerato “politico” ogni delitto che offende un

interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino; è altresì consi-

derato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi

politici (art. 8, co. 3, c.p.).

1.8

Il principio di personalità. I delitti comuni commessi dal

cittadino all’estero

Il principio di personalità impone che si applichi sempre la legge dello Stato cui

appartiene il reo.

Stabilisce l’art. 9 c.p. che il cittadino italiano, il quale, fuori dei casi

indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge

italiana stabilisce la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a

tre anni, è punito secondo la legge italiana, sempre che si trovi nel territorio dello

Stato italiano.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale

di minore durata, la punibilità del colpevole è condizionata alla richiesta del Mini-

stro Guardasigilli ovvero a istanza o querela della persona offesa.

La richiesta del Guardasigilli è richiesta, in ne, se si tratta di

delitto commesso a

danno delle Comunità europee

,

di uno Stato estero o di uno straniero

, sempre che