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Libro VII
Diritto penale
in una fattispecie nuova: la norma precedente, abrogata, continua a vivere,
modi cata
,
in altra norma successiva o preesistente che sia.
Il fenomeno si con gura sia quando il legislatore interviene su una fattispecie incri-
minatrice senza abrogarla ma
riformulando il contenuto della norma
, mediante la
sostituzione di elementi costitutivi
o l’
aggiunta di nuovi elementi
, sia quando,
pur abrogan-
do il legislatore la norma
,
la condotta in essa descritta continua a rilevare penal-
mente
,
in quanto rientrante nell’ambito operativo di una disposizione, preesistente,
più ampia di quella abrogata, e che dunque, a seguito dell’abrogazione della prima,
si riespande.
La L. 24-2-2006, n. 85 ha modi cato l’art. 2 c.p. stabilendo che: «
Se vi è stata condan-
na a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria
,
la pena
detentiva in itta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria
,
ai sensi
dell’articolo 135
».
Questa disposizione rappresenta, rispetto al principio della successione delle leggi,
una
speci cazione
e al contempo una
deroga
:
>
è una
speci cazione
in quanto, laddove dispone la conversione della pena detenti-
va in pena pecuniaria, indica il trattamento più favorevole da applicare nel caso in
cui la legge anteriore e quella successiva prevedano pene di natura diversa;
>
è una
deroga
in quanto, diversamente dalla regola generale, la conversione della
pena detentiva in pena pecuniaria opera a prescindere dal fatto che sia stata pro-
nunciata una sentenza irrevocabile, dunque in deroga al principio dell’intangibilità
del giudicato.
1.5
Il tempo del commesso reato
Il problema di stabilire in quale momento il reato deve considerarsi «commesso» sor-
ge nel caso in cui trascorra un signi cativo lasso di tempo fra la condotta e l’evento,
di guisa che quest’ultimo si veri ca in un momento diverso da quello dell’azione od
omissione alla quale è causalmente ricollegabile.
Ovviamente, la questione non è priva di rilevanza pratica: l’individuazione del
tem-
pus commissi delicti
è necessaria per inquadrare la legge applicabile, ma rileva anche
con riguardo all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, all’imputabilità del
reo, alle circostanze del reato, all’operatività dell’amnistia, della prescrizione ecc.
I criteri astrattamente possibili sono tre:
>
criterio della condotta
: il reato è commesso nel momento in cui è posta in essere
l’azione o l’omissione.
Secondo il criterio della condotta: nei
reati
a forma libera dolosi
, il tempo del commesso
delitto coincide con
l’ultimo atto volontario
di mantenimento della condotta criminosa; nei
r
eati a forma libera
colposi
, si considera
il primo atto
contrario alla regola di prudenza,
diligenza ecc.; nei
reati permanenti
, si discute se debba considerarsi l’ultimo momento
di mantenimento della condotta o il primo atto di consumazione, e alla stessa maniera
si dibatte sui
reati
abituali
, riguardo ai quali si parla però di
primo atto
che, unito agli
atti
precedenti
, integra la fattispecie criminosa; nei
reati omissivi
si guarda al momento in cui