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790

Libro VII

Diritto penale

in una fattispecie nuova: la norma precedente, abrogata, continua a vivere,

modi cata

,

in altra norma successiva o preesistente che sia.

Il fenomeno si con gura sia quando il legislatore interviene su una fattispecie incri-

minatrice senza abrogarla ma

riformulando il contenuto della norma

, mediante la

sostituzione di elementi costitutivi

o l’

aggiunta di nuovi elementi

, sia quando,

pur abrogan-

do il legislatore la norma

,

la condotta in essa descritta continua a rilevare penal-

mente

,

in quanto rientrante nell’ambito operativo di una disposizione, preesistente,

più ampia di quella abrogata, e che dunque, a seguito dell’abrogazione della prima,

si riespande.

La L. 24-2-2006, n. 85 ha modi cato l’art. 2 c.p. stabilendo che: «

Se vi è stata condan-

na a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria

,

la pena

detentiva in itta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria

,

ai sensi

dell’articolo 135

».

Questa disposizione rappresenta, rispetto al principio della successione delle leggi,

una

speci cazione

e al contempo una

deroga

:

>

è una

speci cazione

in quanto, laddove dispone la conversione della pena detenti-

va in pena pecuniaria, indica il trattamento più favorevole da applicare nel caso in

cui la legge anteriore e quella successiva prevedano pene di natura diversa;

>

è una

deroga

in quanto, diversamente dalla regola generale, la conversione della

pena detentiva in pena pecuniaria opera a prescindere dal fatto che sia stata pro-

nunciata una sentenza irrevocabile, dunque in deroga al principio dell’intangibilità

del giudicato.

1.5

Il tempo del commesso reato

Il problema di stabilire in quale momento il reato deve considerarsi «commesso» sor-

ge nel caso in cui trascorra un signi cativo lasso di tempo fra la condotta e l’evento,

di guisa che quest’ultimo si veri ca in un momento diverso da quello dell’azione od

omissione alla quale è causalmente ricollegabile.

Ovviamente, la questione non è priva di rilevanza pratica: l’individuazione del

tem-

pus commissi delicti

è necessaria per inquadrare la legge applicabile, ma rileva anche

con riguardo all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato, all’imputabilità del

reo, alle circostanze del reato, all’operatività dell’amnistia, della prescrizione ecc.

I criteri astrattamente possibili sono tre:

>

criterio della condotta

: il reato è commesso nel momento in cui è posta in essere

l’azione o l’omissione.

Secondo il criterio della condotta: nei

reati

a forma libera dolosi

, il tempo del commesso

delitto coincide con

l’ultimo atto volontario

di mantenimento della condotta criminosa; nei

r

eati a forma libera

colposi

, si considera

il primo atto

contrario alla regola di prudenza,

diligenza ecc.; nei

reati permanenti

, si discute se debba considerarsi l’ultimo momento

di mantenimento della condotta o il primo atto di consumazione, e alla stessa maniera

si dibatte sui

reati

abituali

, riguardo ai quali si parla però di

primo atto

che, unito agli

atti

precedenti

, integra la fattispecie criminosa; nei

reati omissivi

si guarda al momento in cui