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Capitolo 1

I principi del diritto penale

1.1

I principi cardine del diritto penale

Il

diritto penale

è quel complesso di norme giuridiche che, prevedendo fatti costi-

tuenti reato, ne proibisce la commissione, minacciando al trasgressore una sanzione

penale che mira a tutelare i beni giuridici di maggiore importanza, prescindendo

dalla loro natura, sia essa pubblica ovvero privata, purché il bene tutelato abbia rile-

vanza costituzionale.

I principi cardine del diritto penale sono:

>

la

legalità formale

, per cui è fatto divieto di perseguire fatti che, al momento del-

la loro commissione, non erano oggetto di espressa incriminazione normativa e,

laddove si tratti di fatto costituenti reato, è fatto divieto di perseguirli con pene e

misure non previste dalla legge (

nullum crimen, nulla poena sine lege

);

>

la

materialità

, per cui si può parlare di reato solo in presenza di una condotta o di

un atteggiamento sico esteriore, non rilevando il mero atteggiamento interiore

dell’individuo;

>

l’

offensività

, per cui il fatto commesso deve essere tale da arrecare effettivamente

un’offesa, lesione o messa in pericolo al bene tutelato.

Il principio di offensività è sancito anche a livello costituzionale (art. 27, co. 1 e 3, Cost.)

e, secondo la Corte costituzionale, è rivolto sia al legislatore, che deve attribuire rilevanza

penale alle condotte che astrattamente esprimono un contenuto lesivo (cd.

offensività in

astratto

), sia al giudice che, analizzando, la condotta deve valutare se abbia effettivamente

arrecato un’offesa al bene (cd.

offensività in concreto

);

>

la

soggettività

(o

colpevolezza

), per cui il reato sussiste, ed è possibile muovere un

rimprovero di colpevolezza a chi lo ha commesso, quindi in iggergli la pena, solo

se la condotta è riconducibile all’autore sotto il duplice pro lo causale (

elemento

oggettivo del reato

) e psicologico (

elemento soggettivo del reato

);

>

la

sussidiarietà

, da intendere nel senso che la pena vale come

extrema ratio

, deve

cioè applicarsi quando gli altri strumenti giuridici risultano inadeguati a tutelare il

bene aggredito;

>

la

frammentarietà

, la quale sta a signi care che il legislatore punisce solo alcune

condotte aggressive del bene protetto e perciò occorre che tali condotte siano ade-

guatamente descritte;

>

l’

obbligatorietà

, per cui l’osservanza della legge penale si impone a chiunque si tro-

vi nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno

o dal diritto internazionale, e si impone altresì, limitatamente ai casi previsti dalla

legge o dal diritto internazionale, anche a coloro che si trovano all’estero;

>

l’

autonomia

, il diritto penale, cioè, è autonomo rispetto agli altri rami del diritto.