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784

Libro VII

Diritto penale

1.2

Il principio di legalità

1.2.1

L’enunciazione del principio

Stabilisce l’art. 1 c.p. che nessuno «

può essere punito per un fatto che non sia espressamente

preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite

»: questa norma

costituisce, in ambito penale, la base del principio di legalità, che trova espressione

anche in altre disposizioni normative e, segnatamente, nell’art. 199 c.p., per il quale

nessuno «

può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla

legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti

», nell’art. 25 Cost., il quale afferma che

nessuno «

può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto

commesso

» né «

può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge

», e,

in ne, nell’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo

del 4 novembre 1950, rati cata in Italia con L. 4-8-1955, n. 848, in base al quale nessu-

no «

può essere condannato per una azione o una omissione che

,

al momento in cui è stata com-

messa

,

non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti

,

non può essere

in itta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso

».

Il principio di legalità, racchiuso nel brocardo latino

nulla poena sine lege

, costituisce

una garanzia fondamentale per tutti i consociati in quanto, riservando al solo Par-

lamento la potestà normativa in materia penale, concorre ad assicurare la certezza

del diritto.

Costituiscono corollari della legalità i seguenti

sotto-principi:

>

riserva

di legge;

>

riserva

di codice;

>

tassatività

della norma penale;

>

irretroattività

della norma penale;

>

divieto di analogia

in materia penale.

1.2.2

La riserva di legge

Al potere legislativo è dunque assegnato il

monopolio in materia penale

. Si tratta,

come si è detto, di una garanzia per i consociati, i quali vedono allontanato così il

rischio di comportamenti arbitrari da parte del potere giudiziario o esecutivo.

Sebbene non si sia mancato, soprattutto in passato, di affermare la

relatività

di questa

riserva, ammettendosi l’intervento di fonti secondarie (regolamenti, provvedimenti

amministrativi ecc.) che non toccassero tuttavia l’essenza del fatto punibile o la re-

lativa sanzione, l’opinione oggi dominante, più sensibile alle esigenze garantiste, è

incline a considerare la riserva di legge come

assoluta

, seppur non escludendo l’inter-

vento normativo secondario, limitato alla sola possibilità di speci care dal punto di

vista tecnico, in particolar modo nei settori della legislazione speciale, il contenuto

di elementi della fattispecie incriminatrice preventivamente delineati dalla legge or-

dinaria (cd.

riserva assoluta temperata

).

In dottrina prevale l’opinione secondo cui, nel ssare la riserva di legge, il legislatore

ha inteso riferirsi alla

legge in senso materiale

, ricomprendendo i

decreti legge

e i

de-

creti legislativi

. Sull’

esclusione della legge regionale

, quale fonte di diritto penale,