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Libro VII
Diritto penale
1.2
Il principio di legalità
1.2.1
L’enunciazione del principio
Stabilisce l’art. 1 c.p. che nessuno «
può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite
»: questa norma
costituisce, in ambito penale, la base del principio di legalità, che trova espressione
anche in altre disposizioni normative e, segnatamente, nell’art. 199 c.p., per il quale
nessuno «
può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla
legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti
», nell’art. 25 Cost., il quale afferma che
nessuno «
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso
» né «
può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge
», e,
in ne, nell’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
del 4 novembre 1950, rati cata in Italia con L. 4-8-1955, n. 848, in base al quale nessu-
no «
può essere condannato per una azione o una omissione che
,
al momento in cui è stata com-
messa
,
non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti
,
non può essere
in itta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso
».
Il principio di legalità, racchiuso nel brocardo latino
nulla poena sine lege
, costituisce
una garanzia fondamentale per tutti i consociati in quanto, riservando al solo Par-
lamento la potestà normativa in materia penale, concorre ad assicurare la certezza
del diritto.
Costituiscono corollari della legalità i seguenti
sotto-principi:
>
riserva
di legge;
>
riserva
di codice;
>
tassatività
della norma penale;
>
irretroattività
della norma penale;
>
divieto di analogia
in materia penale.
1.2.2
La riserva di legge
Al potere legislativo è dunque assegnato il
monopolio in materia penale
. Si tratta,
come si è detto, di una garanzia per i consociati, i quali vedono allontanato così il
rischio di comportamenti arbitrari da parte del potere giudiziario o esecutivo.
Sebbene non si sia mancato, soprattutto in passato, di affermare la
relatività
di questa
riserva, ammettendosi l’intervento di fonti secondarie (regolamenti, provvedimenti
amministrativi ecc.) che non toccassero tuttavia l’essenza del fatto punibile o la re-
lativa sanzione, l’opinione oggi dominante, più sensibile alle esigenze garantiste, è
incline a considerare la riserva di legge come
assoluta
, seppur non escludendo l’inter-
vento normativo secondario, limitato alla sola possibilità di speci care dal punto di
vista tecnico, in particolar modo nei settori della legislazione speciale, il contenuto
di elementi della fattispecie incriminatrice preventivamente delineati dalla legge or-
dinaria (cd.
riserva assoluta temperata
).
In dottrina prevale l’opinione secondo cui, nel ssare la riserva di legge, il legislatore
ha inteso riferirsi alla
legge in senso materiale
, ricomprendendo i
decreti legge
e i
de-
creti legislativi
. Sull’
esclusione della legge regionale
, quale fonte di diritto penale,