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edises

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giuridico le

, ovverosia quei beni che sono comuni a tutti, come

l’aria, la luce solare, l’acqua marina ecc.

S

ono oggetto di diritto anche le

cose

immateriali

, come le

creazioni dell’intelletto

umano (opere letterarie, invenzioni, beni che nascono dal progresso e dallo sviluppo

tecnologico), il cui sfruttamento è un elemento di grande importanza nelle econo-

mie industrializzate e l’interesse a riservarne l’uso per trarne pro tto è tutelato da

apposite norme.

I beni possono essere classi cati secondo vari criteri. La distinzione fondamentale è

quella tra

immobili

e

mobili

.

S

ono beni

«

immobili

»

, come li de nisce il codice civile,

il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edi ci e le altre costruzioni, anche

se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o arti -

cialmente è incorporato al suolo (art. 812, co. 1, c.c.).

S

ono inoltre reputati immobili

i mulini, i bagni e gli altri edi ci galleggianti quando sono saldamente assicurati alla

riva o all’alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazio-

ne (art. 812, co. 2, c.c.). Invece, la categoria dei beni

«

mobili

»

si determina per esclu-

sione: vi rientrano – a norma dell’ultimo comma dell’art. 812 – tutti gli altri beni.

Diverse sono le norme che disciplinano la

circolazione degli immobili e dei mobili

:

il regime giuridico dei primi tende a garantire la sicura individuazione dei beni (

cata-

sto

) e a rendere conoscibili le loro vicende giuridiche. Questo fa sì che i trasferimenti

di proprietà devono essere redatti in forma scritta e trascritti nei pubblici registri

immobiliari; invece i beni mobili possono essere trasferiti da un soggetto all’altro

senza particolari formalità per agevolarne la circolazione e favorire l’ef cienza del

sistema produttivo.

Si dicono

beni mobili registrati

quei beni mobili (autoveicoli, motoveicoli, imbarca-

zioni e aeromobili) che sono soggetti ad un regime giuridico simile a quello degli

immobili. Essi sono tutti individuati e richiedono l’iscrizione in pubblici registri. Con-

seguentemente gli atti di trasferimento relativi a tali beni acquistano ef cacia solo

mediante la trascrizione nei suddetti registri.

Secondo altri criteri di classi cazione i beni possono essere:

>

fungibili

: cose intercambiabili dello stesso genere e con identiche caratteristiche e

funzioni;

>

infungibili

: con caratteristiche e funzioni proprie che le differenziano da altre sia

pur simili, sono cose ognuna delle quali ha la propria identità e non può essere

usata indifferentemente al posto di un’altra;

>

consumabili

: cose che, una volta utilizzate, si estinguono o si trasformano comple-

tamente;

>

durevoli

:

cose che danno utilità per un lungo periodo di tempo senza perdere,

però, le loro caratteristiche essenziali anche se subiscono un normale deteriora-

mento;

>

divisibili

: cose che possono essere frazionate in più parti, conservando la stessa na-

tura e la stessa funzione dell’intero;

>

indivisibili

: cose che, se frazionate in parti, perdono la propria identità e non sono

più idonee all’uso a cui erano destinate;

>

presenti

: sono i beni che esistono nel momento in cui diventano oggetto di diritti

(es. l’edi cio già costruito che vendo);