

www.
edises
.it
giuridico le
, ovverosia quei beni che sono comuni a tutti, come
l’aria, la luce solare, l’acqua marina ecc.
S
ono oggetto di diritto anche le
cose
immateriali
, come le
creazioni dell’intelletto
umano (opere letterarie, invenzioni, beni che nascono dal progresso e dallo sviluppo
tecnologico), il cui sfruttamento è un elemento di grande importanza nelle econo-
mie industrializzate e l’interesse a riservarne l’uso per trarne pro tto è tutelato da
apposite norme.
I beni possono essere classi cati secondo vari criteri. La distinzione fondamentale è
quella tra
immobili
e
mobili
.
S
ono beni
«
immobili
»
, come li de nisce il codice civile,
il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edi ci e le altre costruzioni, anche
se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o arti -
cialmente è incorporato al suolo (art. 812, co. 1, c.c.).
S
ono inoltre reputati immobili
i mulini, i bagni e gli altri edi ci galleggianti quando sono saldamente assicurati alla
riva o all’alveo e sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazio-
ne (art. 812, co. 2, c.c.). Invece, la categoria dei beni
«
mobili
»
si determina per esclu-
sione: vi rientrano – a norma dell’ultimo comma dell’art. 812 – tutti gli altri beni.
Diverse sono le norme che disciplinano la
circolazione degli immobili e dei mobili
:
il regime giuridico dei primi tende a garantire la sicura individuazione dei beni (
cata-
sto
) e a rendere conoscibili le loro vicende giuridiche. Questo fa sì che i trasferimenti
di proprietà devono essere redatti in forma scritta e trascritti nei pubblici registri
immobiliari; invece i beni mobili possono essere trasferiti da un soggetto all’altro
senza particolari formalità per agevolarne la circolazione e favorire l’ef cienza del
sistema produttivo.
Si dicono
beni mobili registrati
quei beni mobili (autoveicoli, motoveicoli, imbarca-
zioni e aeromobili) che sono soggetti ad un regime giuridico simile a quello degli
immobili. Essi sono tutti individuati e richiedono l’iscrizione in pubblici registri. Con-
seguentemente gli atti di trasferimento relativi a tali beni acquistano ef cacia solo
mediante la trascrizione nei suddetti registri.
Secondo altri criteri di classi cazione i beni possono essere:
>
fungibili
: cose intercambiabili dello stesso genere e con identiche caratteristiche e
funzioni;
>
infungibili
: con caratteristiche e funzioni proprie che le differenziano da altre sia
pur simili, sono cose ognuna delle quali ha la propria identità e non può essere
usata indifferentemente al posto di un’altra;
>
consumabili
: cose che, una volta utilizzate, si estinguono o si trasformano comple-
tamente;
>
durevoli
:
cose che danno utilità per un lungo periodo di tempo senza perdere,
però, le loro caratteristiche essenziali anche se subiscono un normale deteriora-
mento;
>
divisibili
: cose che possono essere frazionate in più parti, conservando la stessa na-
tura e la stessa funzione dell’intero;
>
indivisibili
: cose che, se frazionate in parti, perdono la propria identità e non sono
più idonee all’uso a cui erano destinate;
>
presenti
: sono i beni che esistono nel momento in cui diventano oggetto di diritti
(es. l’edi cio già costruito che vendo);