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futuri

: sono i beni che non esistono ancora nel momento in cui diventano oggetto

di diritto (es. l’edi cio che costruirò).

Una particolare categoria di beni è costituita dai

frutti

. Sono beni prodotti da altri

beni:

direttamente

, come nel caso dei prodotti agricoli di un orto o degli agnelli parto-

riti dalle pecore di un gregge (

frutti naturali

); oppure

indirettamente

, come nel caso

degli interessi pagati dalle banche sui capitali depositati (

frutti civili

).

2.9

La tutela giurisdizionale dei diritti

2.9.1

Il processo civile

Il soggetto leso nella sua situazione giuridica e, segnatamente, nel suo diritto non

ha altra possibilità che quella di azionare gli strumenti di tutela apprestatigli dalla

legge. Si rende perciò necessario, in questa sede, descrivere in breve le caratteristiche

generali del

processo civile

, consistente in quell’insieme di atti e attività che lo Stato

mette a disposizione dei suoi consociati af nché questi se ne servano per dirimere

controversie riguardanti diritti di natura privata.

Il nostro ordinamento statale, al pari di tutti gli altri Stati moderni, non tollera che i

consociati si facciano arbitrariamente giustizia da sé (art. 392 c.p.). Se così non fosse, la

paci ca convivenza sociale sarebbe gravemente compromessa, al punto da minare le basi

stesse della società civile.

Si possono far valere attraverso il processo civile quei diritti derivanti dalle cd.

norme sostanziali

, quelle cioè che regolano i rapporti fra i consociati, ssando re-

ciproci diritti e doveri. Ciò trova riscontro nella stessa Costituzione, che attribuisce

a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legit-

timi (art. 24). Questo diritto è condizionato dall’

interesse ad agire

, che nel sistema

del diritto processuale civile costituisce presupposto fondamentale dell’azione (art.

100 c.p.c.).

Le norme relative al processo civile sono raggruppate principalmente nel

Codice di

procedura civile

(R.D. 28-10-1940, n. 1443), sebbene norme di natura processuale

siano contenute anche in altri codici (es. Codice civile, Codice della navigazione

ecc.) e leggi (es. legge sulla cambiale e sugli assegni, legge fallimentare, legge sulle

controversie individuali di lavoro ecc.).

2.9.2

Il principio della domanda

A differenza del processo penale, quello civile è un processo a impulso di parte. Ciò

si evince a chiare lettere dall’art. 99 c.p.c., ai sensi del quale «

chiunque voglia far va-

lere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente

». Il

principio della

domanda

implica che il giudice possa – e debba – pronunciarsi soltanto a seguito di

una richiesta di tutela giurisdizionale e – precisa l’art. 112 c.p.c. – senza andare oltre

i limiti di tale richiesta. Se, infatti, la domanda vincola il giudice, il quale è tenuto a

rendere giustizia, la decisione da lui adottata deve strettamente attenersi all’oggetto

della domanda.