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futuri
: sono i beni che non esistono ancora nel momento in cui diventano oggetto
di diritto (es. l’edi cio che costruirò).
Una particolare categoria di beni è costituita dai
frutti
. Sono beni prodotti da altri
beni:
direttamente
, come nel caso dei prodotti agricoli di un orto o degli agnelli parto-
riti dalle pecore di un gregge (
frutti naturali
); oppure
indirettamente
, come nel caso
degli interessi pagati dalle banche sui capitali depositati (
frutti civili
).
2.9
La tutela giurisdizionale dei diritti
2.9.1
Il processo civile
Il soggetto leso nella sua situazione giuridica e, segnatamente, nel suo diritto non
ha altra possibilità che quella di azionare gli strumenti di tutela apprestatigli dalla
legge. Si rende perciò necessario, in questa sede, descrivere in breve le caratteristiche
generali del
processo civile
, consistente in quell’insieme di atti e attività che lo Stato
mette a disposizione dei suoi consociati af nché questi se ne servano per dirimere
controversie riguardanti diritti di natura privata.
Il nostro ordinamento statale, al pari di tutti gli altri Stati moderni, non tollera che i
consociati si facciano arbitrariamente giustizia da sé (art. 392 c.p.). Se così non fosse, la
paci ca convivenza sociale sarebbe gravemente compromessa, al punto da minare le basi
stesse della società civile.
Si possono far valere attraverso il processo civile quei diritti derivanti dalle cd.
norme sostanziali
, quelle cioè che regolano i rapporti fra i consociati, ssando re-
ciproci diritti e doveri. Ciò trova riscontro nella stessa Costituzione, che attribuisce
a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legit-
timi (art. 24). Questo diritto è condizionato dall’
interesse ad agire
, che nel sistema
del diritto processuale civile costituisce presupposto fondamentale dell’azione (art.
100 c.p.c.).
Le norme relative al processo civile sono raggruppate principalmente nel
Codice di
procedura civile
(R.D. 28-10-1940, n. 1443), sebbene norme di natura processuale
siano contenute anche in altri codici (es. Codice civile, Codice della navigazione
ecc.) e leggi (es. legge sulla cambiale e sugli assegni, legge fallimentare, legge sulle
controversie individuali di lavoro ecc.).
2.9.2
Il principio della domanda
A differenza del processo penale, quello civile è un processo a impulso di parte. Ciò
si evince a chiare lettere dall’art. 99 c.p.c., ai sensi del quale «
chiunque voglia far va-
lere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente
». Il
principio della
domanda
implica che il giudice possa – e debba – pronunciarsi soltanto a seguito di
una richiesta di tutela giurisdizionale e – precisa l’art. 112 c.p.c. – senza andare oltre
i limiti di tale richiesta. Se, infatti, la domanda vincola il giudice, il quale è tenuto a
rendere giustizia, la decisione da lui adottata deve strettamente attenersi all’oggetto
della domanda.