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modi cativi

(es. l’esistenza di un patto sopravvenuto che ha modi cato il contenuto di

un precedente accordo) o

estintivi

(es. che il diritto vantato dall’attore è caduto in pre-

scrizione).

Se le parti non forniscono la prova dei fatti su cui fondano le rispettive ragioni, il giudice

non può sostituire la propria iniziativa alla loro, ma deve decidere come se quei fatti non

esistessero (es. dovrà rigettare la domanda se l’attore non prova l’esistenza del proprio

diritto).

Senza bisogno di prova, ciò nondimeno, il giudice può porre a fondamento della de-

cisione i fatti rispetto ai quali le parti costituite non abbiano sollevato alcuna speci ca

contestazione, nonché le nozioni di fatto che rientrano nella

comune esperienza

;

>

il

principio della libera valutazione delle prove

, codi cato dall’art. 116 c.p.c., per

il quale il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento,

salvo che la legge disponga altrimenti.

2.9.4

I tipi di giurisdizione civile

La giurisdizione civile è esercitata mediante i seguenti tipi di attività:

>

attività di cognizione;

>

attività esecutiva;

>

attività cautelare;

>

attività di volontaria giurisdizione.

L’

attività di cognizione

serve a dirimere una situazione giuridica controversa, affer-

mando o negando, attraverso la pronuncia dei necessari provvedimenti di giustizia,

l’esistenza di un diritto. Ciò avviene all’esito di un procedimento denominato

giudi-

zio di cognizione

: la regola concreta, con la quale il giudice dirime la controversia, è

contenuta in una pronuncia – denominata

sentenza

– idonea a divenire immodi cabi-

le una volta che siano stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Con l’

attività esecutiva

, colui il quale abbia ottenuto – nel giudizio di cognizione –

una pronuncia a sé favorevole può ottenere l’esecuzione in via coattiva dei propri di-

ritti qualora la parte soccombente non ottemperi in modo spontaneo a quanto dispo-

sto dal provvedimento del giudice. La funzione del

giudizio di esecuzione

, dunque,

non è quella di accertare il diritto, bensì quella di dargli pratica attuazione. L’organo

principale di tale giudizio non è il giudice, bensì l’

uf ciale giudiziario

.

Scopo dell’

attività cautelare

, invece, è conservare immutata, per il tempo necessario

a de nire il giudizio, la situazione di fatto oggetto della controversia, in vista del fu-

turo accertamento del diritto, ovvero anticipare gli effetti della decisione nale attra-

verso la provvisoria concessione di provvedimenti che, se fossero dati in un momento

successivo, arriverebbero tardivamente.

Il processo di cognizione e quello esecutivo hanno una durata relativamente lunga e ciò

comporta il rischio che durante questo tempo il diritto controverso possa essere violato

o pregiudicato. Per tale ragione, e dunque per evitare che la decisione nale possa esse-

re vani cata dall’avveramento del rischio, il legislatore ha attribuito al giudice il potere

di concedere al titolare di un diritto controverso, qualora questi ne faccia richiesta, dei

provvedimenti provvisori di carattere strumentale atti a salvaguardare la fruttuosità del

giudizio di cognizione o di esecuzione: tali provvedimenti prendono il nome di

misure