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l’indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo e, da questo momento,
può iniziare il processo civile.
Anche la
negoziazione assistita da avvocati
è nalizzata a comporre bonariamente
la lite. La negoziazione, infatti, prevede un accordo (cd.
convenzione di negoziazione
)
con il quale le parti, ciascuna assistita dal proprio avvocato, pattuiscono di cooperare
in buona fede e lealtà, al ne di risolvere in via amichevole la controversia fra loro
insorta. La negoziazione è
obbligatoria
per le domande di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di
somme, purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assogget-
tate alla disciplina della mediazione obbligatoria. Nei suddetti casi, l’esperimento
del procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità della domanda
giudiziale
.
L’
arbitrato
, in ne, è uno strumento di risoluzione delle controversie disciplinato –
nella sua forma
rituale
– dagli artt. 806 e ss. c.p.c. Il procedimento si svolge in pre-
senza di uno o più soggetti terzi (arbitri), nominati dalle parti. Gli arbitri decidono
la controversia con un provvedimento – denominato
lodo
– destinato ad assumere
ef cacia di sentenza con un provvedimento del Tribunale (cd.
exequatur
), che lo di-
chiara esecutivo dopo averne accertata la regolarità formale. Possono essere decise
da arbitri le
controversie che non hanno a
oggetto diritti indisponibili
– salvo espresso divie-
to di legge – e, solo se previsto dalla legge o dai contratti o accordi collettivi di lavoro,
le
controversie in materia di lavoro
(art. 806 c.p.c.).
Si è poi diffusa nella prassi un’altra forma di arbitrato – quello
libero o irrituale
– nel quale le parti conferiscono agli arbitri il compito di
comporre una lite senza
formalità procedurali, mediante un
atto negoziale
di cui si impegnano a rispettare il
contenuto, solitamente rmando un foglio in bianco (cd.
biancosegno
), che sarà poi
riempito dagli arbitri con la decisione della lite.