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La causa idonea a determinare la perdita di un diritto soggettivo è l’alienazione, os-

sia il trasferimento volontario o forzato di un diritto da una persona ad un’altra. Ad

esempio, trasferire la proprietà di un bene è atto volontario nel caso di vendita da

parte dello stesso proprietario; è atto coattivo nel caso di espropriazione forzata da

parte dello Stato per motivi di pubblica utilità.

L’

estinzione

,

invece, può avvenire o per rinuncia da parte del suo titolare o per pre-

scrizione.

Si ha

rinuncia

quando il titolare del diritto soggettivo decide volontariamente di pri-

varsene senza trasferirlo ad altre persone. Ad esempio, il proprietario di un vecchio

frigorifero può abbandonarlo in una discarica pubblica.

Si realizza, invece,

la

prescrizione

quando un diritto soggettivo si estingue per l’i-

nerzia del suo titolare, il quale non lo esercita per un determianto periodo di tempo

stabilito dalla legge. Ad esempio, si prescrivono in 20 anni i diritti reali su cosa altrui,

come le servitù prediali e l’usufrutto, e in 5 anni l’azione di annullamento dei negozi

giuridici.

Esistono però alcuni diritti e alcune situazioni giuridiche che sono

imprescrittibili

,

ossia non si estinguono nonostante il mancato esercizio da parte del loro titolare.

Sono imprescrittibili:

>

le

capacità

e gli

status

, ossia le situazioni giuridiche che riguardano una persona;

>

i

diritti indisponibili

, quelli cioè che non si possono trasferire ad altre persone o

abbandonare e, dunque, non si possono neanche perdere a causa dell’inerzia del

loro titolare;

>

il

diritto di proprietà

, in quanto anche il non utilizzo costituisce un’espressione del

potere di godere liberamente di una cosa.

Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato.

La decorrenza, tuttavia, può rimanere temporaneamente

sospesa

in presenza di circo-

stanze (elencate negli artt. 2941 e 2941 c.c.) che rendono impossibile o dif cile l’eserci-

zio del diritto. Cessata la causa di sospensione, il termine prescrizionale riprende il suo

corso ordinario: il tempo trascorso prima che la prescrizione venisse sospesa si somma a

quello decorrente dal momento in cui la causa di sospensione è venuta a cessare.

Diversa è l’ipotesi dell’

interruzione

, che si veri ca quando il titolare, dopo un periodo di

inerzia, compie un atto di esercizio del suo diritto, con la conseguenza che un nuovo ter-

mine prescrizionale comincia a decorrere, senza che si tenga conto del tempo trascorso

prima dell’atto interruttivo. Le cause di interruzione sono

tassative

e tutte

tipiche

: la loro

elencazione è contenuta negli artt. 2943 e 2944 c.c.

La prescrizione non va confusa con la

decadenza

, che pure ricorre quando il diritto

non venga esercitato entro un termine perentorio ssato dalla legge o, se si tratta di di-

ritto disponibile, ssato convenzionalmente dalle parti. La differenza, rispetto alla pre-

scrizione, è che nella decadenza l’estinzione del diritto non si ricollega all’inerzia del

titolare, ma è piuttosto una conseguenza del semplice e obiettivo decorso del tempo.

2.6

Altre situazioni giuridiche attive

La

potestà

è il potere concesso, dall’ordinamento giuridico, di agire per il soddisfaci-

mento di un interesse che non è proprio di chi agisce, bensì di un’altra persona. Tale