Previous Page  49 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 49 / 54 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

In via eccezionale, il processo può essere iniziato d’uf cio o su istanza di un organo

dello Stato, il Pubblico Ministero, ciò che avviene quando sono in gioco interessi che

stanno particolarmente a cuore allo Stato, come per esempio nella materia delle in-

capacità di protezione (

vedi

Cap. 3, par. 3.5).

Il diritto di provocare l’esercizio della funzione giurisdizionale, attraverso la propo-

sizione della domanda, prende il nome di

diritto d’azione

e

attore

è chiamato colui

che agisce. Chi invece resiste alla domanda è chiamato

convenuto

. Attore e convenu-

to sono detti

parti processuali

.

In ossequio al principio di uguaglianza, il

diritto di agire in giudizio

per la tutela

delle proprie ragioni è riconosciuto a tutti i soggetti, sia privati (inclusi gli stranieri e

gli apolidi) che pubblici (incluso lo Stato, come si è detto, che agisce in persona del

pubblico ministero), ed è reso effettivo anche per i

non abbienti

, che non potrebbero

permettersi i costi di un patrocinio tecnico-legale

.

2.9.3

Gli altri principi generali del processo civile

Il processo civile, oltre che sul principio della domanda, si fonda sui seguenti altri

principi:

>

il

principio della corrispondenza fra chiesto e giudicato

, codi cato dall’art. 112

c.p.c., in virtù del quale «

il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti

di essa

», sicché si con gura il

vizio di ultrapetizione

quando la decisione giudiziale ec-

cede i limiti della domanda (il giudice adotta un provvedimento che nessuna delle

parti ha richiesto) e il

vizio di omessa pronuncia

quando il giudice manca di decidere

in ordine a un capo della domanda o in ordine a qualche deduzione del convenuto;

>

il

principio del contraddittorio

, sancito dall’art. 101 c.p.c., per il quale il giudice,

salvo che la legge disponga altrimenti, non può adottare alcuna decisione sulla

domanda proposta dall’attore se alla controparte non è data, attraverso una rituale

chiamata in giudizio, la possibilità di costituirsi in giudizio e di svolgervi le proprie

difese;

>

il

principio di legalità

, richiamato dall’art. 113 c.p.c., in base al quale il giudice, nel

pronunciare sulla controversia, deve applicare le norme di diritto, salvo che la legge

gli attribuisca il potere di decidere secondo equità;

>

il

principio dispositivo

, sancito dall’art. 115 c.p.c., per il quale, salvi i casi previsti

dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione soltanto le prove

proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non speci camente

contestati dalla parte costituita in giudizio.

Alla base del processo civile è il

principio dell’onere della prova

, proclamato dall’art.

2697 c.c., ai sensi del quale chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare

i fatti che ne costituiscono il fondamento, ed eguale onere è a carico di chi, invece, op-

ponga l’inef cacia di tali fatti od opponga che il diritto vantato dal proprio avversario si

è modi cato o si è estinto.

Ciò signi ca che chi agisce (attore), chiedendo tutela, deve provare il fatto

costitutivo

del diritto che vuol far valere, e può farlo per esempio producendo la scrittura (accordo

privato) sulla quale si basa il diritto vantato; il convenuto, invece, vale a dire colui con-

tro cui agisce l’attore, ha l’onere di provare gli eventuali fatti

impeditivi

(es. l’esistenza

di una condizione sospensiva che impedisce temporaneamente l’esercizio del diritto),