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In via eccezionale, il processo può essere iniziato d’uf cio o su istanza di un organo
dello Stato, il Pubblico Ministero, ciò che avviene quando sono in gioco interessi che
stanno particolarmente a cuore allo Stato, come per esempio nella materia delle in-
capacità di protezione (
vedi
Cap. 3, par. 3.5).
Il diritto di provocare l’esercizio della funzione giurisdizionale, attraverso la propo-
sizione della domanda, prende il nome di
diritto d’azione
e
attore
è chiamato colui
che agisce. Chi invece resiste alla domanda è chiamato
convenuto
. Attore e convenu-
to sono detti
parti processuali
.
In ossequio al principio di uguaglianza, il
diritto di agire in giudizio
per la tutela
delle proprie ragioni è riconosciuto a tutti i soggetti, sia privati (inclusi gli stranieri e
gli apolidi) che pubblici (incluso lo Stato, come si è detto, che agisce in persona del
pubblico ministero), ed è reso effettivo anche per i
non abbienti
, che non potrebbero
permettersi i costi di un patrocinio tecnico-legale
.
2.9.3
Gli altri principi generali del processo civile
Il processo civile, oltre che sul principio della domanda, si fonda sui seguenti altri
principi:
>
il
principio della corrispondenza fra chiesto e giudicato
, codi cato dall’art. 112
c.p.c., in virtù del quale «
il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti
di essa
», sicché si con gura il
vizio di ultrapetizione
quando la decisione giudiziale ec-
cede i limiti della domanda (il giudice adotta un provvedimento che nessuna delle
parti ha richiesto) e il
vizio di omessa pronuncia
quando il giudice manca di decidere
in ordine a un capo della domanda o in ordine a qualche deduzione del convenuto;
>
il
principio del contraddittorio
, sancito dall’art. 101 c.p.c., per il quale il giudice,
salvo che la legge disponga altrimenti, non può adottare alcuna decisione sulla
domanda proposta dall’attore se alla controparte non è data, attraverso una rituale
chiamata in giudizio, la possibilità di costituirsi in giudizio e di svolgervi le proprie
difese;
>
il
principio di legalità
, richiamato dall’art. 113 c.p.c., in base al quale il giudice, nel
pronunciare sulla controversia, deve applicare le norme di diritto, salvo che la legge
gli attribuisca il potere di decidere secondo equità;
>
il
principio dispositivo
, sancito dall’art. 115 c.p.c., per il quale, salvi i casi previsti
dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione soltanto le prove
proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non speci camente
contestati dalla parte costituita in giudizio.
Alla base del processo civile è il
principio dell’onere della prova
, proclamato dall’art.
2697 c.c., ai sensi del quale chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare
i fatti che ne costituiscono il fondamento, ed eguale onere è a carico di chi, invece, op-
ponga l’inef cacia di tali fatti od opponga che il diritto vantato dal proprio avversario si
è modi cato o si è estinto.
Ciò signi ca che chi agisce (attore), chiedendo tutela, deve provare il fatto
costitutivo
del diritto che vuol far valere, e può farlo per esempio producendo la scrittura (accordo
privato) sulla quale si basa il diritto vantato; il convenuto, invece, vale a dire colui con-
tro cui agisce l’attore, ha l’onere di provare gli eventuali fatti
impeditivi
(es. l’esistenza
di una condizione sospensiva che impedisce temporaneamente l’esercizio del diritto),