Previous Page  45 / 54 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 45 / 54 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

era la potestà attribuita ai genitori nei confronti dei gli minori, prima della riforma

della liazione (L. 219/2012; D.Lgs. 154/2013) che ha ride nito i contenuti dell’im-

pegno genitoriale, inteso non più come potestà ma come assunzione di «responsabili-

tà». Caratteristica principale di questa situazione soggettiva attiva è che non vi è coin-

cidenza tra chi formalmente esercita il diritto (titolare della potestà) e chi, invece, è

l’effettivo titolare dell’interesse tutelato. Il potere di esercitare il diritto altrui non è

libero, bensì vincolato, in quanto chi lo esercita non può liberamente determinarsi,

ma deve perseguire l’altrui interesse per il quale la potestà gli è attribuita.

Il

diritto potestativo

si con gura allorquando un

soggetto consegue con un determi-

nato comportamento un risultato favorevole

, provocando una modi cazione nella

sfera giuridica di un altro soggetto, che si trova in una posizione di soggezione. Il sog-

getto che subisce la modi cazione, infatti, non deve né può fare nulla per impedirla.

Il diritto potestativo ricorre:

>

sia nell’ipotesi in cui il risultato favorevole è conseguito tramite il semplice

compor-

tamento del titolare del diritto

(come nel caso di recesso unilaterale dal rapporto

contrattuale

ex

art. 1373 c.c.);

>

sia nell’ipotesi in cui l’effetto favorevole è ottenuto tramite una

sentenza del giudi-

ce

(come nel caso di acquisto della servitù coattiva di passaggio che, in mancanza

di un accordo tra i proprietari dei fondi, può essere costituita tramite una sentenza

ex

art. 1032 c.c.).

L’

interesse legittimo

è l’interesse del soggetto a che gli organi della Pubblica Am-

ministrazione svolgano la loro funzione ed esercitino il loro potere nel rispetto delle

norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività. Ad esempio, il candidato

bocciato alla prova d’esame di un pubblico concorso non può pretendere di essere

promosso, ma può impugnare la bocciatura se la procedura concorsuale nno è stata

espletata nel rispetto della legge (vedi

amplius

Capitolo 10, par. 10.5.3).

L’

aspettativa di diritto

che ricorre quando la fattispecie attributiva di un diritto sog-

gettivo si compone di vari elementi di cui solo alcuni sono venuti a esistenza. In

questa circostanza, l’ordinamento giuridico ritiene meritevole di tutela la posizione

di chi attende

che tutti gli elementi della fattispecie vengano in essere e, quindi, che

la fattispecie si perfezioni. La tutela riservata dall’ordinamento a tale posizione di

attesa

si concretizza nell’attribuzione di

poteri di natura conservativa

ed è

strumentale

al

realizzarsi del diritto soggettivo nonché

provvisoria

, dal momento che la fattispecie

in itinere

potrà o meno perfezionarsi (qualora non si perfezioni, non nascerà alcun

diritto e verrà meno anche la situazione di aspettativa).

L’ordinamento giuridico non tutela, invece, la cd.

aspettativa di fatto

,

che consiste

nella mera speranza di un futuro diritto soggettivo. Tale situazione è irrilevante per

l’ordinamento in quanto in tale circostanza non si realizza nessun elemento della

fattispecie produttiva di effetti attributivi di diritti soggettivi.

Un’altra situazione giuridica attiva è la

facoltà

, che costituisce il contenuto di un

diritto soggettivo, ma non ha un’esistenza autonoma rispetto al diritto; in altri ter-

mini le facoltà consistono nel potere di compiere atti connessi al diritto principale

(ad esempio, se io ho il diritto di proprietà su un bene, ho la facoltà di utilizzarlo o

meno, di venderlo, di donarlo, possibilità che non avrei se non godessi del diritto di

proprietà).