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era la potestà attribuita ai genitori nei confronti dei gli minori, prima della riforma
della liazione (L. 219/2012; D.Lgs. 154/2013) che ha ride nito i contenuti dell’im-
pegno genitoriale, inteso non più come potestà ma come assunzione di «responsabili-
tà». Caratteristica principale di questa situazione soggettiva attiva è che non vi è coin-
cidenza tra chi formalmente esercita il diritto (titolare della potestà) e chi, invece, è
l’effettivo titolare dell’interesse tutelato. Il potere di esercitare il diritto altrui non è
libero, bensì vincolato, in quanto chi lo esercita non può liberamente determinarsi,
ma deve perseguire l’altrui interesse per il quale la potestà gli è attribuita.
Il
diritto potestativo
si con gura allorquando un
soggetto consegue con un determi-
nato comportamento un risultato favorevole
, provocando una modi cazione nella
sfera giuridica di un altro soggetto, che si trova in una posizione di soggezione. Il sog-
getto che subisce la modi cazione, infatti, non deve né può fare nulla per impedirla.
Il diritto potestativo ricorre:
>
sia nell’ipotesi in cui il risultato favorevole è conseguito tramite il semplice
compor-
tamento del titolare del diritto
(come nel caso di recesso unilaterale dal rapporto
contrattuale
ex
art. 1373 c.c.);
>
sia nell’ipotesi in cui l’effetto favorevole è ottenuto tramite una
sentenza del giudi-
ce
(come nel caso di acquisto della servitù coattiva di passaggio che, in mancanza
di un accordo tra i proprietari dei fondi, può essere costituita tramite una sentenza
ex
art. 1032 c.c.).
L’
interesse legittimo
è l’interesse del soggetto a che gli organi della Pubblica Am-
ministrazione svolgano la loro funzione ed esercitino il loro potere nel rispetto delle
norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività. Ad esempio, il candidato
bocciato alla prova d’esame di un pubblico concorso non può pretendere di essere
promosso, ma può impugnare la bocciatura se la procedura concorsuale nno è stata
espletata nel rispetto della legge (vedi
amplius
Capitolo 10, par. 10.5.3).
L’
aspettativa di diritto
che ricorre quando la fattispecie attributiva di un diritto sog-
gettivo si compone di vari elementi di cui solo alcuni sono venuti a esistenza. In
questa circostanza, l’ordinamento giuridico ritiene meritevole di tutela la posizione
di chi attende
che tutti gli elementi della fattispecie vengano in essere e, quindi, che
la fattispecie si perfezioni. La tutela riservata dall’ordinamento a tale posizione di
attesa
si concretizza nell’attribuzione di
poteri di natura conservativa
ed è
strumentale
al
realizzarsi del diritto soggettivo nonché
provvisoria
, dal momento che la fattispecie
in itinere
potrà o meno perfezionarsi (qualora non si perfezioni, non nascerà alcun
diritto e verrà meno anche la situazione di aspettativa).
L’ordinamento giuridico non tutela, invece, la cd.
aspettativa di fatto
,
che consiste
nella mera speranza di un futuro diritto soggettivo. Tale situazione è irrilevante per
l’ordinamento in quanto in tale circostanza non si realizza nessun elemento della
fattispecie produttiva di effetti attributivi di diritti soggettivi.
Un’altra situazione giuridica attiva è la
facoltà
, che costituisce il contenuto di un
diritto soggettivo, ma non ha un’esistenza autonoma rispetto al diritto; in altri ter-
mini le facoltà consistono nel potere di compiere atti connessi al diritto principale
(ad esempio, se io ho il diritto di proprietà su un bene, ho la facoltà di utilizzarlo o
meno, di venderlo, di donarlo, possibilità che non avrei se non godessi del diritto di
proprietà).