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cautelari
e, in quanto destinati a venir meno una volta che hanno esaurito la loro funzio-
ne, non possono acquistare autorità di cosa giudicata.
Quanto alla
volontaria giurisdizione
, ciò che la caratterizza è la mancanza di una
controversia da dirimere. Si ricorre, cioè, a tale attività per modi care o attuare si-
tuazioni giuridiche che, per la loro rilevanza pubblicistica, sono sottratte alla libera
disponibilità dei privati. Compito del giudice, dunque, è amministrare gli interessi
privati coinvolti in tali situazioni in modo da assicurarne il migliore soddisfacimento.
Si pensi, per esempio, alla separazione coniugale e allo scioglimento del matrimonio
quando sono chiesti consensualmente dai coniugi, sulla base di un accordo per rego-
lare i loro rapporti reciproci.
I provvedimenti di volontaria giurisdizione, in quanto emessi sulla scorta di valutazioni
di opportunità mutevoli nel tempo, sono
modi cabili
o
revocabili
in qualsiasi momento,
perché devono poter essere adeguati ai mutamenti delle situazioni di fatto che ne costi-
tuiscono il presupposto.
2.10
Gli strumenti alternativi alla giurisdizione
Se le parti sono d’accordo, in alcuni casi le controversie possono essere risolte anche
mediante strumenti diversi dalla giurisdizione, ovverosia senza ricorrere all’interme-
diazione del giudice statale.
Negli ultimi anni il legislatore ha fortemente incentivato il ricorso a tali meccanismi,
che da un lato consentono una più celere de nizione delle liti e dall’altro evitano
di appesantire ulteriormente la già enorme mole di controversie pendenti presso
gli uf ci giudiziari. Una particolare attenzione ha ricevuto l’istituto della
mediazione
nalizzata alla conciliazione
, che ha trovato una puntuale disciplina con il D.Lgs. 4-3-
2010, n. 28, af ancandosi a istituti ormai consolidati come l’
arbitrato
e ad altri di più
recente introduzione come la
negoziazione assistita da avvocati
.
La
mediazione
–
obbligatoria
quando è imposta dalla legge (es. in materia di con-
dominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica ecc.), rimanendo altrimenti
facoltativa
– è
l’attività svolta da un terzo imparziale, nalizzata ad assistere due o più parti conten-
denti nella ricerca di un accordo di conciliazione. Il mediatore – soggetto terzo – ha
il compito di individuare l’interesse primario delle parti e di guidarle nell’individua-
zione di un accordo che possa soddisfarle entrambe.
Anche il giudice può invitare le parti a intraprendere, prima che la controversia sia
decisa, un percorso di mediazione, nel qual caso si parla di mediazione «
giudiziale
».
Quando la mediazione è obbligatoria, il suo previo esperimento costituisce condizio-
ne di procedibilità della domanda giudiziale.
Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore redige processo verbale, sottoscrit-
to dalle parti. L’accordo (che non deve essere contrario all’ordine pubblico o a norme
imperative e che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione
ulteriore o inosservanza), viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel
cui circondario ha sede l’organismo di mediazione, previo accertamento della regolarità
formale. Se, invece, le parti non si accordano, il mediatore forma processo verbale con