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Parte Sesta

Elementi di diritto processuale penale

www.

edises

.it

Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro della Giustizia, la Corte di

Appello può disporre, in

via provvisoria

, una misura coercitiva prima che la domanda di estra-

dizione sia pervenuta.

La misura può essere disposta se (art. 715 c.p.p.):

– lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimen-

to restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che

intende presentare domanda di estradizione;

– lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la speci cazione del reato e della pena

prevista per lo stesso, nonché gli elementi per l’esatta identi cazione della persona;

– vi è pericolo di fuga.

In casi urgenti, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti

della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio, informando immediatamen-

te il Ministro e mettendo il soggetto a disposizione del presidente della Corte, che convali-

da il provvedimento (art. 716 c.p.p.).

10.2.5 L’

ESTRADIZIONE DALL

ESTERO

Ai sensi dell’art. 720 c.p.p. è sempre il Ministro della Giustizia competente, anche quando

si domanda allo Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui con-

fronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale (art. 720

c.p.p.). A tal ne il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto si proce-

de o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro, trasmettendogli

gli atti e i documenti necessari. Tuttavia l’estradizione può essere domandata di propria ini-

ziativa dallo stesso Ministro della Giustizia. Questi può anche decidere di non presentare la

domanda di estradizione o di differirne la presentazione, quando la richiesta può pregiudica-

re la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato dandone comunicazione

all’autorità giudiziaria richiedente.

Il Ministro della Giustizia è anche competente a decidere in ordine all’accettazione delle con-

dizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l’estradizione, purché non con-

trastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. L’autorità giudizia-

ria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

In ne, il Ministro della Giustizia può disporre, ai ni dell’estradizione, le ricerche all’estero

dell’imputato o del condannato e domandarne l’arresto provvisorio.

10.3 Il mandato di arresto europeo

A seguito dell’entrata in vigore della L. 69/2005, la procedura di estradizione non trova ap-

plicazione nei Paesi aderenti all’Unione europea, essendo stata sostituita

mandato di arre-

sto europeo

. Si tratta di una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’UE (cd.

Stato membro di emissione), in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato

membro (cd. Stato membro di esecuzione) di una persona, al ne dell’esercizio di azioni giu-

diziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privati-

va della libertà personale. Lo scopo è quello di rendere più agevole all’interno dell’Unione

europea la consegna dei ricercati sottoposti a condanna o a misura cautelare.

I

requisiti essenziali

per poter emettere un mandato d’arresto europeo sono: la sottoscrizio-

ne di un giudice; la presenza di una motivazione del provvedimento; la natura irrevocabile, se

si tratta di sentenza; la non contrarietà con i principi supremi della Costituzione.