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Parte Sesta
Elementi di diritto processuale penale
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Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del Ministro della Giustizia, la Corte di
Appello può disporre, in
via provvisoria
, una misura coercitiva prima che la domanda di estra-
dizione sia pervenuta.
La misura può essere disposta se (art. 715 c.p.p.):
– lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimen-
to restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che
intende presentare domanda di estradizione;
– lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la speci cazione del reato e della pena
prevista per lo stesso, nonché gli elementi per l’esatta identi cazione della persona;
– vi è pericolo di fuga.
In casi urgenti, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto della persona nei confronti
della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio, informando immediatamen-
te il Ministro e mettendo il soggetto a disposizione del presidente della Corte, che convali-
da il provvedimento (art. 716 c.p.p.).
10.2.5 L’
ESTRADIZIONE DALL
’
ESTERO
Ai sensi dell’art. 720 c.p.p. è sempre il Ministro della Giustizia competente, anche quando
si domanda allo Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui con-
fronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale (art. 720
c.p.p.). A tal ne il procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto si proce-
de o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al Ministro, trasmettendogli
gli atti e i documenti necessari. Tuttavia l’estradizione può essere domandata di propria ini-
ziativa dallo stesso Ministro della Giustizia. Questi può anche decidere di non presentare la
domanda di estradizione o di differirne la presentazione, quando la richiesta può pregiudica-
re la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato dandone comunicazione
all’autorità giudiziaria richiedente.
Il Ministro della Giustizia è anche competente a decidere in ordine all’accettazione delle con-
dizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l’estradizione, purché non con-
trastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. L’autorità giudizia-
ria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
In ne, il Ministro della Giustizia può disporre, ai ni dell’estradizione, le ricerche all’estero
dell’imputato o del condannato e domandarne l’arresto provvisorio.
10.3 Il mandato di arresto europeo
A seguito dell’entrata in vigore della L. 69/2005, la procedura di estradizione non trova ap-
plicazione nei Paesi aderenti all’Unione europea, essendo stata sostituita
mandato di arre-
sto europeo
. Si tratta di una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’UE (cd.
Stato membro di emissione), in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato
membro (cd. Stato membro di esecuzione) di una persona, al ne dell’esercizio di azioni giu-
diziarie in materia penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privati-
va della libertà personale. Lo scopo è quello di rendere più agevole all’interno dell’Unione
europea la consegna dei ricercati sottoposti a condanna o a misura cautelare.
I
requisiti essenziali
per poter emettere un mandato d’arresto europeo sono: la sottoscrizio-
ne di un giudice; la presenza di una motivazione del provvedimento; la natura irrevocabile, se
si tratta di sentenza; la non contrarietà con i principi supremi della Costituzione.