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Capitolo 10

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

619

Il Ministro, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una

sentenza penale straniera o comunque che ad essa debbano essere attribuiti altri effetti nello Stato, ne

chiede il riconoscimento alla Corte (art. 731 c.p.p.); anche i soggetti che, al ne di ottenere restituzio-

ni, risarcimenti o altri effetti civili, abbiano interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una

sentenza straniera, possono richiederne il riconoscimento alla Corte d’Appello (art. 732 c.p.p.).

10.5.2 P

RESUPPOSTI DEL

RICONOSCIMENTO

La sentenza straniera

non può essere riconosciuta

se (art. 733 c.p.p.):

– non è irrevocabile in base alle leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

– contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dello Stato, ovvero quando le con-

dizioni poste dallo Stato straniero per l’esecuzione della sentenza siano contrarie a tali

principi;

– non è stata pronunciata da un giudice indipendente ed imparziale o non sono stati rispet-

tati i principi del contraddittorio;

– vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al

sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o socia-

li abbiano in uito sullo svolgimento o sull’esito del processo;

– il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge

italiana;

– per lo stesso fatto e contro la stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irre-

vocabile;

– per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimen-

to penale.

10.5.3 P

ROCEDIMENTO

È la Corte d’Appello (con l’osservanza delle forme di cui all’art. 127 c.p.p.) che provvede in or-

dine al riconoscimento delle sentenze, prevedendosi, alla luce del riformulato art. 734 c.p.p.

un

termine di 90 giorni

dal ricevimento della richiesta entro il quale deve deliberare. La Cor-

te decide con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono,

nell’osservanza delle forme di cui all’art. 127 c.p.p. Essa, quando pronuncia il riconoscimen-

to ai ni dell’esecuzione della sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita

nello Stato (art. 735 c.p.p.).

Sono anche previsti casi in cui la Corte d’Appello decide sulla base della richiesta del procu-

ratore generale e delle memorie presentate dalle parti.

Avverso la decisione della Corte d’Appello il procuratore generale, l’interessato e il difenso-

re possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. La decisione della Corte

di cassazione deve intervenire, come speci cato dal novellato art. 734 c.p.p., nel

termine di

60 giorni

dal ricevimento del ricorso.

10.5.4 E

SECUZIONE

ALL

ESTERO DI

SENTENZE

PENALI

ITALIANE

La competenza per l’avvio del procedimento spetta al Ministro della Giustizia, il quale, an-

che su domanda del P.M. competente, presenta la relativa domanda o presta il consenso a se-

guito di richiesta dello Stato estero, sempre che non contrasti con i principi fondamentali

dell’ordinamento giuridico dello Stato (art. 742 c.p.p.).