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Capitolo 10

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

10.1 Introduzione

La materia è disciplinata nel

Libro XI del codice di procedura penale (articoli da 696 a

746-

quater

)

oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi di modi ca. Il più incisivo è si-

curamente quello operato dal

D.Lgs. 3-10-2017, n. 149

.

La delega ad adottare questo provvedimento di riforma era stata attribuita con la

L. 149/2016

,

che ha rati cato la Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Sta-

ti membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000 e ha dato mandato al Governo a provve-

dere ad un riordino complessivo della materia.

10.2 L’estradizione

L’estradizione è il mezzo mediante il quale si effettua la consegna a uno Stato estero di una

persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro

provvedimento restrittivo della libertà personale.

Può essere

processuale

o

esecutiva

, a seconda che sia richiesta per imporre al soggetto la

sopportazione del processo o l’esecuzione della pena; sarà

attiva

quando è lo Stato a fare la

richiesta,

passiva

quando lo stesso la subisce.

10.2.1 L’

ESTRADIZIONE

PER

L

ESTERO

:

COMPETENZA

E

CAUSE DI

ESCLUSIONE

Investito del compito di concessione dell’estradizione, sempre subordinata alla domanda del-

lo Stato interessato, è il Ministro della Giustizia, il quale ha anche la facoltà di determinare

l’ordine di precedenza tra una pluralità di richieste a lui sottoposte (art. 697, co. 2, c.p.p.).

Vi sono delle circostanze nelle quali l’estradizione non può essere concessa, e cioè quando:

– occorra punire un reato politico;

– vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecuto-

ri o discriminatori per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni poli-

tiche, condizioni personali o sociali;

– vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto a pene o trattamen-

ti crudeli, disumani o degradanti o ad atti che con gurano violazione di uno dei diritti fon-

damentali della persona;

– per il fatto per il quale è domandata l’estradizione è prevista la pena di morte dalla legge

dello Stato estero, salvo che l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione

irrevocabile che irroga una pena div

ersa dalla pena di morte o, se questa è stata in itta, sia