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Capitolo 10
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
10.1 Introduzione
La materia è disciplinata nel
Libro XI del codice di procedura penale (articoli da 696 a
746-
quater
)
oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi di modi ca. Il più incisivo è si-
curamente quello operato dal
D.Lgs. 3-10-2017, n. 149
.
La delega ad adottare questo provvedimento di riforma era stata attribuita con la
L. 149/2016
,
che ha rati cato la Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Sta-
ti membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000 e ha dato mandato al Governo a provve-
dere ad un riordino complessivo della materia.
10.2 L’estradizione
L’estradizione è il mezzo mediante il quale si effettua la consegna a uno Stato estero di una
persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro
provvedimento restrittivo della libertà personale.
Può essere
processuale
o
esecutiva
, a seconda che sia richiesta per imporre al soggetto la
sopportazione del processo o l’esecuzione della pena; sarà
attiva
quando è lo Stato a fare la
richiesta,
passiva
quando lo stesso la subisce.
10.2.1 L’
ESTRADIZIONE
PER
L
’
ESTERO
:
COMPETENZA
E
CAUSE DI
ESCLUSIONE
Investito del compito di concessione dell’estradizione, sempre subordinata alla domanda del-
lo Stato interessato, è il Ministro della Giustizia, il quale ha anche la facoltà di determinare
l’ordine di precedenza tra una pluralità di richieste a lui sottoposte (art. 697, co. 2, c.p.p.).
Vi sono delle circostanze nelle quali l’estradizione non può essere concessa, e cioè quando:
– occorra punire un reato politico;
– vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecuto-
ri o discriminatori per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni poli-
tiche, condizioni personali o sociali;
– vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto a pene o trattamen-
ti crudeli, disumani o degradanti o ad atti che con gurano violazione di uno dei diritti fon-
damentali della persona;
– per il fatto per il quale è domandata l’estradizione è prevista la pena di morte dalla legge
dello Stato estero, salvo che l’autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione
irrevocabile che irroga una pena div
ersa dalla pena di morte o, se questa è stata in itta, sia