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Capitolo 10
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
615
10.3.1 L
A
PROCEDURA
PASSIVA DI
CONSEGNA
Si ha quando è un altro Stato dell’UE a richiedere allo Stato italiano la consegna di un impu-
tato o di un condannato presente sul territorio.
Presupposto fondamentale è che il fatto costituisca reato anche secondo l’ordinamento italia-
no (cd.
doppia incriminazione
). La consegna, tuttavia, è obbligatoria per fatti di particolare
gravità (es. associazione per delinquere, commercio di armi ed esplosivi, contraffazione di
monete nazionali ed estere, omicidio e lesioni personali volontarie, violenza sessuale, terro-
rismo, stupefacenti, riciclaggio ecc.).
La consegna è, inoltre, subordinata al fatto che la persona che ne è oggetto non sia sottoposta
a procedimento penale per un fatto commesso anteriormente e diverso da quello indicato nel
mandato (cd. principio di specialità).
L’art. 6 L. 69/2005 indica i
requisiti di natura formale del mandato
: i dati del ricercato,
l’autorità giudiziaria emittente, il reato, i riferimenti della sentenza di condanna o della misu-
ra cautelare con, rispettiv
amente, la pena in itta o quella prevista per il reato contestato dall’or-
dinamento dello Stato emittente.
Competente a dare esecuzione al mandato è la Corte d’Appello nel cui distretto è residente la
persona da consegnare.
Le
fasi essenziali in cui si articola la procedura di consegna
sono le seguenti:
• ricezione da parte della Corte di Appello del mandato contenente i requisiti indicati nell’art. 6 del-
la legge, cui deve essere allegata una relazione sui fatti contestati, sulla loro quali cazione giuridi-
ca, con indicazione delle fonti di prova;
• il presidente riunisce la Corte d’Appello che, sentito il procuratore generale, con ordinanza motiva-
ta dispone l’applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ritenuta necessaria, procedendosi
all’interrogatorio dell’arrestato nei cinque giorni successivi; nel caso in cui l’arresto avvenga per
mezzo della P.G., un magistrato della Corte d’Appello deve convalidare l’arresto entro le 48 ore suc-
cessive alla ricezione del relativo verbale, applicando eventualmente una misura cautelare;
• all’atto della esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, l’uf ciale o l’agente di
Polizia Giudiziaria informa la persona della quale è richiesta la consegna che ha la facoltà di nomi-
nare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell’interessato di av-
valersi del difensore il presidente della Corte d’Appello dà immediato avviso all’autorità competen-
te dello stesso (art. 9, co. 5-
bis
, L. 69/2005, aggiunto dal D.Lgs. 184/2016).
La decisione è adottata dalla Corte con sentenza emessa in camera di consiglio, sentiti il pro-
curatore generale, il difensore e, se presente, la persona richiesta in consegna. La Corte può ri-
utare la consegna solo nei casi tassativamente indicati dalla legge (art. 18); se, tuttavia, l’in-
teressato espressamente consente alla consegna il provvedimento favorevole è emesso dalla
Corte con ordinanza (art. 14). Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna è ammes-
so ricorso per cassazione.
10.3.2 L
A
PROCEDURA
ATTIVA DI
CONSEGNA
Ricorre quando è lo Stato italiano a richiedere ad un altro Stato dell’UE la consegna di un im-
putato o di un condannato presente sul loro territorio.
Competente ad emettere il mandato è il giudice che ha applicato una misura cautelare di cu-
stodia in carcere o arresti domiciliari; ovvero se vi è una sentenza de nitiva da eseguire, il
P.M. che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena
ex
art. 656 c.p.p., o competente all’ese-
cuzione di una misura di sicurezza personale
ex
art. 658 c.p.p.