Previous Page  57 / 64 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 57 / 64 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Capitolo 10

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

615

10.3.1 L

A

PROCEDURA

PASSIVA DI

CONSEGNA

Si ha quando è un altro Stato dell’UE a richiedere allo Stato italiano la consegna di un impu-

tato o di un condannato presente sul territorio.

Presupposto fondamentale è che il fatto costituisca reato anche secondo l’ordinamento italia-

no (cd.

doppia incriminazione

). La consegna, tuttavia, è obbligatoria per fatti di particolare

gravità (es. associazione per delinquere, commercio di armi ed esplosivi, contraffazione di

monete nazionali ed estere, omicidio e lesioni personali volontarie, violenza sessuale, terro-

rismo, stupefacenti, riciclaggio ecc.).

La consegna è, inoltre, subordinata al fatto che la persona che ne è oggetto non sia sottoposta

a procedimento penale per un fatto commesso anteriormente e diverso da quello indicato nel

mandato (cd. principio di specialità).

L’art. 6 L. 69/2005 indica i

requisiti di natura formale del mandato

: i dati del ricercato,

l’autorità giudiziaria emittente, il reato, i riferimenti della sentenza di condanna o della misu-

ra cautelare con, rispettiv

amente, la pena in itta o quella prevista per il reato contestato dall’or-

dinamento dello Stato emittente.

Competente a dare esecuzione al mandato è la Corte d’Appello nel cui distretto è residente la

persona da consegnare.

Le

fasi essenziali in cui si articola la procedura di consegna

sono le seguenti:

• ricezione da parte della Corte di Appello del mandato contenente i requisiti indicati nell’art. 6 del-

la legge, cui deve essere allegata una relazione sui fatti contestati, sulla loro quali cazione giuridi-

ca, con indicazione delle fonti di prova;

• il presidente riunisce la Corte d’Appello che, sentito il procuratore generale, con ordinanza motiva-

ta dispone l’applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ritenuta necessaria, procedendosi

all’interrogatorio dell’arrestato nei cinque giorni successivi; nel caso in cui l’arresto avvenga per

mezzo della P.G., un magistrato della Corte d’Appello deve convalidare l’arresto entro le 48 ore suc-

cessive alla ricezione del relativo verbale, applicando eventualmente una misura cautelare;

• all’atto della esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, l’uf ciale o l’agente di

Polizia Giudiziaria informa la persona della quale è richiesta la consegna che ha la facoltà di nomi-

nare un difensore nello Stato di emissione. Della nomina ovvero della volontà dell’interessato di av-

valersi del difensore il presidente della Corte d’Appello dà immediato avviso all’autorità competen-

te dello stesso (art. 9, co. 5-

bis

, L. 69/2005, aggiunto dal D.Lgs. 184/2016).

La decisione è adottata dalla Corte con sentenza emessa in camera di consiglio, sentiti il pro-

curatore generale, il difensore e, se presente, la persona richiesta in consegna. La Corte può ri-

utare la consegna solo nei casi tassativamente indicati dalla legge (art. 18); se, tuttavia, l’in-

teressato espressamente consente alla consegna il provvedimento favorevole è emesso dalla

Corte con ordinanza (art. 14). Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna è ammes-

so ricorso per cassazione.

10.3.2 L

A

PROCEDURA

ATTIVA DI

CONSEGNA

Ricorre quando è lo Stato italiano a richiedere ad un altro Stato dell’UE la consegna di un im-

putato o di un condannato presente sul loro territorio.

Competente ad emettere il mandato è il giudice che ha applicato una misura cautelare di cu-

stodia in carcere o arresti domiciliari; ovvero se vi è una sentenza de nitiva da eseguire, il

P.M. che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena

ex

art. 656 c.p.p., o competente all’ese-

cuzione di una misura di sicurezza personale

ex

art. 658 c.p.p.