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618

Parte Sesta

Elementi di diritto processuale penale

www.

edises

.it

creto che non si dia corso all’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria nei casi e nei

limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati;

– nei rapporti con

Stati diversi

dai membri dell’UE, il potere del Ministro può essere eser-

citato, oltre che nei casi previsti dalle convenzioni, anche in caso di pericolo per la sovra-

nità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

La richiesta di rogatoria dell’autorità giudiziaria interna va inoltrata dal Ministro della Giu-

stizia all’autorità estera nel termine di 30 dalla recezione.

Ove previsto da accordi internazionali, si dà luogo alla

trasmissione diretta all’autorità stranie-

ra della richiesta di rogatoria

,

trasmettendone senza ritardo copia al Ministro della Giustizia.

Nei rapporti con

Stati diversi

dai membri dell’UE, qualora le convenzioni internazionali pre-

vedano la trasmissione diretta delle domande di assistenza, l’autorità giudiziaria provvede de-

corsi 10 giorni dalla ricezione della copia della stessa da parte del Ministro della Giustizia

(che, entro tale termine, può esercitare il potere interdittivo

ex

art. 727, co. 7, c.p.p.).

Quando la richiesta di assistenza giudiziaria non è stata inoltrata dal Ministro entro 30 gior-

ni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto con cui si dispone di non dar corso alla

stessa, l’autorità giudiziaria può provvedere all’inoltro diretto all’agente diplomatico o con-

solare italiano. Analogamente, nei casi urgenti, l’autorità giudiziaria provvede direttamente a

trasmettere, la rogatoria. In entrambi i casi va informato comunque il Ministro della Giusti-

zia il quale, sia pure tardivamente, può esercitare il suo potere di inibizione della rogatoria

(art. 727, co. 4 e 5, c.p.p.).

10.5 Il riconoscimento delle sentenze penali straniere

Gli istituti dell’

esecuzione in Italia di sentenze penali straniere

(artt. 730-741 c.p.p.) e dell’

e-

secuzione all’estero di sentenze penali rese da giudici italiani

(artt. 742-746 c.p.p.) rinvengo-

no la loro ragion d’essere nella prospettiva di un miglioramento dei rapporti giurisdizionali con

le autorità d’oltre con ne, al ne di creare uno “spazio giudiziario internazionale comune”.

10.5.1 E

FFETTI DELLE

SENTENZE

PENALI

STRANIERE

Ai sensi dell’art. 12 c.p. è possibile dare

riconoscimento ad una sentenza penale straniera

ai ni del diritto interno:

– per

stabilire la recidiva od un altro effetto penale della condanna

;

– per

dichiarare l’abitualità, la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere

;

– per

applicare una pena accessoria od una misura di sicurezza personale

.

Può, altresì, essere richiesto il riconoscimento dei capi penali della condanna

per ottenere la

restituzione, il risarcimento del danno o altri effetti civili

.

La

condizione per l’utilizzazione della sentenza straniera

è che penda in Italia un procedi-

mento penale nei confronti del medesimo soggetto, italiano o straniero, giudicato all’estero.

Il Ministro della Giustizia che riceva una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronuncia-

ta all’estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di

persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette copia della sentenza e degli atti allega-

ti al procuratore generale presso la Corte d’Appello competente.

Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previ-

sti dall’art. 12 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla Corte d’Appello.