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Parte Sesta
Elementi di diritto processuale penale
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Af nché sia ammissibile, la richiesta presuppone che il soggetto coinvolto deve:
– avervi acconsentito;
– essere avvantaggiato, al ne del suo reinserimento sociale, dall’esecuzione della senten-
za all’estero;
– trovarsi nel territorio dello Stato richiesto e l’estradizione è stata negata o non è, comun-
que, possibile.
L’art. 742-
bis
c.p.p. attribuisce al Ministro della Giustizia poteri di
vigilanza sull’osservan-
za delle condizioni
che l’autorità giudiziaria italiana abbia eventualmente posto per l’esecu-
zione all’estero della sentenza italiana di cui è stato chiesto il riconoscimento.
La domanda di esecuzione all’estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della li-
bertà personale non è ammessa senza previa
deliberazione favorevole della Corte d’Appel-
lo
nel cui distretto fu pronunciata la condanna.
La Corte delibera con sentenza, osservate le
forme previste dall’art. 127 c.p.p., con le modalità sempli cate di cui all’art. 734 c.p.p.
La sentenza è soggetta a
ricorso per cassazione per violazione di legge
da parte del procu-
ratore generale presso la Corte d’Appello, dell’interessato e del difensore.
10.6 Trasferimento dei procedimenti penali
L’art. 10, co. 1, lett.
a
), del D.Lgs. 149/2017 ha inserito un Titolo IV-
bis
nel codice di rito pena-
le, dedicato al “
Trasferimento dei procedimenti penali
”, mediante l’introduzione di disposizio-
ni funzionali a prev
enire con itti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti pena-
li e dunque a pervenire ad una decisione “concordata” in caso di litispendenza internazionale.
Il Titolo
è
composto da tre disposizioni (artt. da 746-
bis
a 746-
quater
c.p.p.).
L’art.
746-
bis
c.p.p.
detta
disposizioni generali
che prevedono la possibilità di disporre
, quan-
do previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in fa-
vore dell’autorità giudiziaria di altro Stato perché essa proceda sia l’assunzione, nello Stato,
del procedimento penale pendente davanti all’autorità giudiziaria di Stato estero.
L’art.
746-ter c.p.p.
disciplina la
procedura attiva
, ovvero
l’assunzione in Italia di proce-
dimenti penali aperti all’estero
.
Il Ministro della Giustizia, ricevuta richiesta di assunzione
nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all’uf cio del Pubblico Ministero presso
il giudice competente. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto di-
retto tra autorità giudiziarie, il Pubblico Ministero dà tempestiva comunicazione al Ministro
della Giustizia del provvedimento di assunzione reso all’esito delle consultazioni con l’auto-
rità giudiziaria dello Stato estero.
L’art.
746-
quater
c.p.p.
detta, invece, la disciplina della
procedura passiva
, ovvero
il trasfe-
rimento all’estero di un procedimento penale aperto nel nostro Paese
. Allorquando il
Pub-
blico Ministero
abbia notizia della pendenza di un procedimento penale all’estero per lo stes-
so fatto, sono previste due possibilità:
– il
rapporto diretto
tra autorità italiana e autorità estera, con comunicazione al Ministro
della Giustizia del disposto trasferimento;
– ove previsto da accordi internazionali, la
decisione dell’autorità centrale
. In tal caso il
P.M. inoltra
richiesta motivata del trasferimento del procedimento al Ministro della Giu-
stizia che, entro 30 giorni, può disporre il trasferimento.