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Parte Sesta
Elementi di diritto processuale penale
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Il mandato di arresto europeo è inoltrato al Ministro della Giustizia che lo trasmette, dopo averne tradot-
to il testo, all’autorità competente per l’esecuzione dell’altro Stato.
Il mandato deve contenere, oltre alle indicazioni relative alle generalità del soggetto, anche la descrizio-
ne dei fatti, la loro quali cazione giuridica, nonché la pena
in itta, se vi è una sentenza irrevocabile, ov-
vero, se trattasi di una misura cautelare, le pene previste per il reato per cui si procede (art. 30).
Il mandato d’arresto europeo perde ef cacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è
stato emesso venga revocato, annullato oppure divenga inef cace.
Anche per la procedura attiva vige il
principio di specialità
(art. 32).
10.3.3 M
ISURE
REALI
Con il mandato di arresto europeo il procuratore generale può richiedere anche allo Stato di
esecuzione la consegna dei beni oggetto del provvedimento di sequestro o con sca eventual-
mente emesso dal giudice competente. Inoltre, su richiesta dell’autorità giudiziaria che ha emes-
so il mandato di arresto, la Corte d’Appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai ni
della prova ovvero suscettibili di con sca, in quanto costituenti il prodotto, il pro tto o il prez-
zo del reato, che si trovino nella disponibilità del ricercato (art. 35).
10.4 Rogatorie internazionali
Anche le rogatorie rientrano nell’ambito dei rapporti di collaborazione giudiziaria tra Stati
per il compimento di atti relativi ad un processo.
Si tratta di istanze presentate alle autorità straniere per ottenere da loro l’adempimento di spe-
ci che formalità, quali comunicazioni, noti cazioni, attività probatorie, a patto che non com-
promettano la sovranità, la sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato. Possono prove-
nire dall’estero o essere all’estero rivolte (art. 723 ss. c.p.p.).
10.4.1 R
OGATORIE DALL
’
ESTERO
Ai sensi dell’art. 723 c.p.p. è il Ministro della Giustizia che
provvede sulla domanda di assi-
stenza giudiziaria di un’autorità straniera, trasmettendola per l’esecuzione all’autorità giudi-
ziaria competente entro 30 giorni dalla ricezione.
I presupposti per il
rigetto
della domanda
di assistenza giudiziaria sono differenziati. Con riguardo agli Stati
membri dell’UE
, quando
le convenzioni in vigore fra gli Stati membri, ovvero gli atti adottati dal Consiglio e dal Par-
lamento dell’Unione europea, prevedono un intervento del Ministro, questi può disporre con
decreto di non dare
corso alla esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei casi e
nei limiti stabiliti dalle convenzioni e dagli atti indicati; con riguardo agli
altri Paesi
, il ri u-
to dell’assistenza
può essere esercitato anche in caso
di pericolo per la sovranità, la sicurez-
za o altri interessi
essenziali dello Stato.
Il
Ministro non dà corso alla rogatoria
quando (art. 723, co. 2, c.p.p.):
– risulti evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge;
– risulti evidente che gli atti richiesti sono contrari ai principi fondamentali dell’ordinamen-
to giuridico italiano;
– vi siano fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione,
al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali o
sociali, possano in uire negativamente sullo svolgimento o sull’esito del processo, a meno
che non risulti il consenso dell’imputato alla rogatoria;