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Capitolo 10

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

613

La Corte d’Appello, invece,

pronuncia sempre sentenza contraria all’estradizione

:

– se non c’è garanzia di rispetto dei diritti fondamentali nell’esecuzione del procedimento

all’estero;

– se la sentenza da eseguire contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’or-

dinamento giuridico dello Stato;

– se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discrimina-

tori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politi-

che o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti

crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che con gurano violazione di uno dei

diritti fondamentali della persona;

– se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità

per la persona richiesta.

10.2.3 L

A

CONSEGNA

Il Ministro della Giustizia decide, entro termini prestabiliti, in merito all’estradizione; quan-

do non vi provvede in tempo, la persona che dovrebbe essere estradata viene liberata, se de-

tenuta, e lo stesso epilogo si ha in caso di diniego dell’estradizione.

Qualora deliberi, invece, la consegna allo Stato straniero, ne dà notizia alle autorità dello

Stato stesso e queste dovranno prendere in consegna il soggetto entro un determinato pe-

riodo, altrimenti viene posto in libertà (art. 708 c.p.p.).

L’esecuzione dell’estradizione è

sospesa

se l’estradando deve essere giudicato nel territo-

rio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il

quale l’estradizione è stata concessa. O

ve sia disposta la sospensione, il Ministro della Giu-

stizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per

l’esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della

persona da estradare, concordandone termini e modalità

(art. 709 c.p.p.).

Esiste anche la facoltà, per lo Stato che abbia ottenuto la consegna della persona, di doman-

dare consenso per la

riestradizione

verso un altro Stato (art. 711 c.p.p.).

10.2.4 L

E MISURE

CAUTELARI

In ogni tempo, la persona della quale deve decidersi l’estradizione può essere sottoposta, a

richiesta del Ministro della Giustizia, a misure coercitive e subire il sequestro del corpo del

reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l’estradizione. Nell’applica-

zione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire che la per-

sona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga all’eventuale consegna.

Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni

per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.

Le misure coercitive sono revocate se dall’inizio della loro esecuzione è trascorso un anno

senza che la Corte di Appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all’estradizione ovve-

ro, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia sta-

to esaurito il procedimento davanti all’autorità giudiziaria.

Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi 3 mesi dalla pronuncia della de-

cisione favorevole del Ministro della Giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l’estra-

dando sia stato consegnato allo Stato richiedente (art. 714, co. 4-

bis

, c.p.p.).

La competenza a provvedere sulle misure cautelari appartiene alla Corte di Appello o, nel cor-

so del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, alla Corte medesima.