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Capitolo 10
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere
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La Corte d’Appello, invece,
pronuncia sempre sentenza contraria all’estradizione
:
– se non c’è garanzia di rispetto dei diritti fondamentali nell’esecuzione del procedimento
all’estero;
– se la sentenza da eseguire contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’or-
dinamento giuridico dello Stato;
– se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discrimina-
tori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politi-
che o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti
crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che con gurano violazione di uno dei
diritti fondamentali della persona;
– se ragioni di salute o di età comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità
per la persona richiesta.
10.2.3 L
A
CONSEGNA
Il Ministro della Giustizia decide, entro termini prestabiliti, in merito all’estradizione; quan-
do non vi provvede in tempo, la persona che dovrebbe essere estradata viene liberata, se de-
tenuta, e lo stesso epilogo si ha in caso di diniego dell’estradizione.
Qualora deliberi, invece, la consegna allo Stato straniero, ne dà notizia alle autorità dello
Stato stesso e queste dovranno prendere in consegna il soggetto entro un determinato pe-
riodo, altrimenti viene posto in libertà (art. 708 c.p.p.).
L’esecuzione dell’estradizione è
sospesa
se l’estradando deve essere giudicato nel territo-
rio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il
quale l’estradizione è stata concessa. O
ve sia disposta la sospensione, il Ministro della Giu-
stizia, sentita l’autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per
l’esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della
persona da estradare, concordandone termini e modalità
(art. 709 c.p.p.).
Esiste anche la facoltà, per lo Stato che abbia ottenuto la consegna della persona, di doman-
dare consenso per la
riestradizione
verso un altro Stato (art. 711 c.p.p.).
10.2.4 L
E MISURE
CAUTELARI
In ogni tempo, la persona della quale deve decidersi l’estradizione può essere sottoposta, a
richiesta del Ministro della Giustizia, a misure coercitive e subire il sequestro del corpo del
reato e delle cose pertinenti al reato per il quale è domandata l’estradizione. Nell’applica-
zione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire che la per-
sona della quale è domandata l’estradizione non si sottragga all’eventuale consegna.
Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni
per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione.
Le misure coercitive sono revocate se dall’inizio della loro esecuzione è trascorso un anno
senza che la Corte di Appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all’estradizione ovve-
ro, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia sta-
to esaurito il procedimento davanti all’autorità giudiziaria.
Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi 3 mesi dalla pronuncia della de-
cisione favorevole del Ministro della Giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l’estra-
dando sia stato consegnato allo Stato richiedente (art. 714, co. 4-
bis
, c.p.p.).
La competenza a provvedere sulle misure cautelari appartiene alla Corte di Appello o, nel cor-
so del procedimento davanti alla Corte di Cassazione, alla Corte medesima.