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Parte Sesta
Elementi di diritto processuale penale
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stata commutata in una pena diversa (secondo la previsione di cui al comma 2 dell’art. 698
c.p.p., così come modi cato dalla L. 149/2016).
10.2.2 I
L
PROCEDIMENTO
L’art. 4 del D.Lgs. 149/2017 ha modi cato gli artt. da 697 a 718 del codice di procedura pe-
nale, in tema di estradizione per l’estero, in un’ottica di sempli cazione
e snellezza del pro-
cedimento, mirando altresì al rafforzamento delle garanzie difensive dell’estradando. La strut-
tura del procedimento appare tuttavia confermata, con la previsione di una
fase giurisdizio-
nale
(presso la Corte d’Appello) e una
fase amministrativa
(che vede protagonista il Mini-
stro della Giustizia, che apre e chiude il procedimento).
Il novellato art. 697 c.p.p. disciplina i
motivi residui di ri uto
dell’estradizione da parte del
Ministro della Giustizia, compresi quelli ostativi anche in presenza del consenso dell’interes-
sato (art. 705 c.p.p.). Si stabilisce, in particolare, che:
– il
Ministro della Giustizia non dà corso alla domanda di estradizione quando questa può
compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato;
–
se previsto da singoli accordi internazionali, il potere di ri utare l’estradizione possa es-
sere esercitato tenuto conto “
della gravità del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal
reato e delle condizioni personali dell’interessato
”, sempre che il singolo accordo non di-
sciplini esso stesso le condizioni e i casi di ri uto;
– i
l Ministro della Giustizia concede l’estradizione della persona che ha prestato il consen-
so a norma dell’art. 701, co. 2, c.p.p., sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui
all’art. 705, co. 2, c.p.p.
L’avvio delle formalità per il riconoscimento dell’estradizione richiede la presentazione di
una domanda corredata di documenti quali: la copia del provv
edimento che in igge la pena;
una relazione sui fatti addebitati; il testo delle disposizioni di legge applicabili; i dati relativi
alla persona coinvolta. Inoltre, se per il fatto per cui è domandata l’estradizione è prevista nel-
lo Stato richiedente la pena di morte, è fatto obbligo di assicurare la non esecuzione e di alle-
gare il provvedimento di commutazione della pena (art. 700 c.p.p.).
Per l’estradizione all’estero occorre in ogni caso la decisione favorevole della Corte d’Appel-
lo, eccezion fatta per l’ipotesi in cui l’imputato o il condannato all’estero vi acconsentano (art.
701 c.p.p.). Tuttavia, la decisione favorevole della Corte d’Appello e il consenso della perso-
na non rendono obbligatoria l’estradizione.
Il Ministro della Giustizia quando ritiene di dar corso alla domanda di estradizione, la tra-
smette
entro 30 giorni
dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore
generale presso la Corte d’Appello competente.
La Corte decide con sentenza in camera di consiglio: se la
decisione è favorevole
, può dispor-
re la custodia cautelare in carcere del soggetto da estradare, nonché il sequestro del corpo del
reato e delle cose pertinenti al reato; se
è contraria
, revoca le misure cautelari applicate e di-
spone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate.
La deliberazione di sentenza favorevole all’estradizione ha ragione di esistere ogniqualvolta
sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna
e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l’estradizione, non
è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato (art.
705 c.p.p.).