Previous Page  59 / 64 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 59 / 64 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Capitolo 10

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

617

– essendo coinvolti un testimone, un perito o un imputato, non siano offerte idonee garan-

zie in ordine all’immunità della persona coinvolta. In tal caso il Ministro della Giustizia

ha la mera facoltà di non dar corso alla richiesta di assistenza;

– non siano offerte, dallo Stato richiedente, idonee garanzie di reciprocità.

Nei casi in cui il Ministro della Giustizia esercita il potere di non dar corso alla rogatoria, ne

dà comunicazione alle Autorità giudiziarie interessate.

Le richieste di assistenza giudiziaria per le attività di acquisizione probatoria e di sequestro

di beni a ni di con sca sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il Tribunale

del capoluogo del distretto del luogo nel quale deve compiersi l’attività richiesta (art. 724

c.p.p.).

L’esecuzione della

domanda di assistenza giudiziaria è negata

(art. 724, co. 5, c.p.p.):

se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a princìpi dell’ordinamento giu-

ridico dello Stato;

se il fatto per cui procede l’autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italia-

na e non risulta che l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda

di assistenza giudiziaria;

se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religio-

ne, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni persona-

li o sociali possano in uire sullo svolgimento o sull’esito del processo e non risulta che

l’imputato abbia liberamente espresso il suo consenso.

Quanto alle modalità di esecuzione della rogatoria, l’art. 725 c.p.p. rinvia alla legge proces-

suale interna, salva l’osservanza delle forme richieste dall’Autorità straniera che non siano

contrarie ai principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

Gli artt. 726

-quater,

726-

quinquies

, 726-

sexies

c.p.p., introdotti

ex novo

dal D.Lgs. 149/2017, discipli-

nano forme di assistenza per l’assunzione di atti peculiari di indagine o di prova. Segnatamente, la nuo-

va disciplina prevede:

– il

trasferimento all’estero, a ni di indagine, di persone detenute

(art. 726-

quater

c.p.p.) condi-

zionato al consenso dell’interessato; si

prevede, in proposito, che sulla richiesta provveda il Mini-

stro della Giustizia;

– l’

audizione

davanti all’autorità giudiziaria straniera

mediante videoconferenza od altra forma di

collegamento audiovisivo a distanza

di indagati, imputati, testimoni, CTU e periti che si

trovino

in Italia (art. 726-

quinquies

c.p.p.), ove prevista da singoli accordi internazionali e sempre che essa

non sia funzionale ad aggirare principi fondamentali dell’ordinamento. In ogni caso, la partecipa-

zione a distanza di indagati e imputati è subordinata all’acquisizione del loro consenso;

– l’

audizione mediante teleconferenza

davanti all’autorità straniera di testimoni o periti che si tro-

vino nel territorio nazionale e la cui comparizione davanti all’autorità richiedente non sia possibile

od opportuna, sempre che anche questa sia prevista dagli accordi internazionali (art. 726-

sexies

c.p.p.).

10.4.2 R

OGATORIE

ALL

ESTERO

Il D.Lgs. 149/2017 ha apportato modi che anche al procedimento di cui all’art. 727 c.p.p., ri-

modulandolo a seconda che le richieste di assistenza siano rivolte a Stati UE ovvero extra UE,

con differente potere di inibitoria attribuito al Ministro della Giustizia. In particolare:

– nei rapporti con

Stati membri dell’UE

, quando le convenzioni o le disposizioni del dirit-

to europeo prevedano l’intervento del Ministro della Giustizia, questi può disporre con de-