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Questionario 3

La scuola dell’infanzia e del primo ciclo

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20) C.

L’art. 5, c. 10, del D.P.R. n. 89/2009 afferma: “

(…) Le predette ore [della seconda

lingua comunitaria] sono utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana

per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima

lingua italiana nel rispetto dell’autonomia delle scuole

”.

21) B.

Con decreto 16 novembre 2012, n. 254, il Ministro Profumo licenziò il

Regola-

mento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo

d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20

marzo 2009, n. 89

. Abrogate definitivamente le Indicazioni nazionali del 2004, nonché

le Indicazioni per il curricolo del 2007, il nuovo testo fu mandato nelle scuole del

primo ciclo con l’indicazione di darne graduale applicazione a partire dallo stesso a.s.

2012/13.

22) D.

Al D.Lgs. n. 59/2004, attuativo della legge n. 53/2003, furono allegati:

Allegato

A

– Indicazioni Nazionali per i Piani personalizzati delle Attività Educative nelle Scuo-

le dell’Infanzia;

Allegato B

– Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati

nella Scuola Primaria;

Allegato C

– Indicazioni nazionali per i Piani di studio persona-

lizzati nella Scuola Secondaria di 1° grado;

Allegato D

– Profilo educativo, culturale e

professionale dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione (PECUP).

23) B.

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo

ciclo dell’istruzione sono state emanate con Decreto 16 novembre 2012, n. 254 firma-

to dal Ministro Francesco Profumo.

24) A.

 Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, è rubricato “

Norme in materia di valutazione e

certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi

180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107

”.

25) B.

 La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendi-

mento degli alunni; è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche,

con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali; è effettuata dai

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i cri-

teri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell’of-

ferta formativa (D.Lgs. n. 62/2017, art. 1).

26) C.

 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni è effettua-

ta collegialmente dai docenti contitolari della classe. Le operazioni di scrutinio sono

presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato (D.Lgs. n. 62/2017, art. 2).

27) A.

 La certificazione delle competenze nel primo ciclo è rilasciata al termine della

scuola primaria e del primo ciclo di istruzione (D.Lgs. n. 62/2017, art. 9).

28) A.

L’organo collegiale di valutazione (team dei docenti nella primaria, consiglio

di classe nella secondaria), in sede di scrutinio, assume la forma di organo collegiale

perfetto e quindi: può deliberare solo in presenza di tutti i componenti; non è am-

messo lo scrutinio segreto; non è ammessa l’astensione in sede di votazione, dalla