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RISPOSTE COMMENTATE

1) B.

L’art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 59/2004 afferma: “

Il primo ciclo d’istruzione è costituito

dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla

sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il

diritto-dovere all’istruzione e formazione

”.

2) D.

L’art. 1, c. 1, del D.P.R. n. 89/2009 afferma: “

Il presente regolamento provvede, anche

attraverso modifiche delle disposizioni legislative vigenti, ad introdurre, nell’organizzazione e nel

funzionamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, misure di riorganizza-

zione e qualificazione, al fine di assicurare migliori opportunità di apprendimento e di crescita

educativa, e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione

”.

3) A.

Il D.Lgs. aprile 2017, n. 65, “

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istru-

zione dalla nascita sino a sei anni

” dichiara che esso è costituito da (art. 2):

a) servizi educativi per l’infanzia, articolati in: nidi e micronidi (dai 3 ai 36 mesi), se-

zioni primavera (dai 24 ai 36 mesi), servizi integrativi che concorrono all’educazione

dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato;

b) scuole dell’infanzia statali e paritarie.

4) C.

L’art. 3 del D.Lgs. aprile 2017, n. 65, stabilisce che:

a) i Poli per l’infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di

educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età;

b) le Regioni, d’intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte

formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia,

programmano la costituzione di Poli per l’infanzia definendone le modalità di gestione;

c) i Poli per l’infanzia non possono dar luogo ad organismi dotati di autonomia sco-

lastica.

5) B.

Il D.P.R. n. 89/2009, all’art. 2, c. 5, recita:

L’orario di funzionamento della scuola

dell’infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane

la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola

ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali (…)

”.

6) C.

L’art. 4, c. 3, del D.P.R. n. 89/2009 afferma: “

Il tempo scuola della primaria è svolto

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico che supera il prece-

dente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scola-

stico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato; è pre-

visto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno

”.

7) B.

L’art. 4, c. 1, della legge n. 169/2008 afferma: “

Nell’ambito degli obiettivi di

razio-

nalizzazione

di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti

previsti dal comma 4 del

medesimo articolo 64

è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche

della scuola pri-