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38

Parte Prima

Il sistema scolastico italiano ed il contesto europeo

Con C.M. n. 38 del 2 aprile 2009 recante

Dotazioni organiche del personale docente per

l’anno scolastico 2009/2010 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale

, è stato riba-

dito che nel tempo pieno “

(…) le quattro ore residuate rispetto alle 40 settimanali per classe

(44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico

di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l’ampliamento del tempo pieno sulla

base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a po-

tenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i

rientri pomeridiani)

”.

14) B.

Il 22 luglio 1983 fu emanata l’ordinanza “

Istituzione della scuola media a tempo

prolungato

”: l’opzione fu offerta alle famiglie all’atto dell’iscrizione. L’orario settima-

nale delle lezioni, dalle 30 ore della scuola del solo mattino, passò alle 36 ore (normal-

mente con 3 rientri pomeridiani di due ore oltre all’assistenza in mensa), con possibi-

lità di arrivare alle 40 ore, analoghe a quelle del tempo pieno della scuola elementare.

15) C.

Il D.P.R. n. 89/2009, all’art. 5, c. 4, afferma: “

Le classi funzionanti a «tempo pro-

lungato» sono ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consen-

tire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di

garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato

”.

16) C.

Nelle classi a tempo prolungato le ore aggiuntive per arrivare a 36 o 40, com-

prese quelle per la mensa, provengono esclusivamente dall’incremento delle ore di

lettere (15 ore per classe anziché 9 + 1) e di matematica e scienze (9 ore per classe

anziché 6) (D.P.R. n. 89/2009, art. 5, c. 8).

17) C.

L’art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 89/2009 afferma: “(…)

In via eccezionale, può essere

autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta

maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 4

”.

Il comma 4 del medesimo articolo afferma: “

Le classi funzionanti a «tempo prolungato»

sono ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svol-

gimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il

funzionamento di un corso intero a tempo prolungato

”.

18) B.

L’art. 5, c. 7, del D.P.R. n. 89/2009 afferma: “

I corsi ad indirizzo musicale, già ri-

condotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l’orario obbligatorio

delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo

”.

Il primo periodo del c. 1 dell’art. 5 afferma: “

L’orario annuale obbligatorio delle lezioni

nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali,

più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di

materie letterarie

”.

19) D.

L’art. 5, c. 10, del D.P.R. n. 89/2009 afferma: “

A decorrere dall’anno scolastico

2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assen-

za di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l’insegnamento dell’in-

glese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o

i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8

”.