

www.
edises
.it
38
Parte Prima
Il sistema scolastico italiano ed il contesto europeo
Con C.M. n. 38 del 2 aprile 2009 recante
Dotazioni organiche del personale docente per
l’anno scolastico 2009/2010 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale
, è stato riba-
dito che nel tempo pieno “
(…) le quattro ore residuate rispetto alle 40 settimanali per classe
(44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico
di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l’ampliamento del tempo pieno sulla
base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a po-
tenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i
rientri pomeridiani)
”.
14) B.
Il 22 luglio 1983 fu emanata l’ordinanza “
Istituzione della scuola media a tempo
prolungato
”: l’opzione fu offerta alle famiglie all’atto dell’iscrizione. L’orario settima-
nale delle lezioni, dalle 30 ore della scuola del solo mattino, passò alle 36 ore (normal-
mente con 3 rientri pomeridiani di due ore oltre all’assistenza in mensa), con possibi-
lità di arrivare alle 40 ore, analoghe a quelle del tempo pieno della scuola elementare.
15) C.
Il D.P.R. n. 89/2009, all’art. 5, c. 4, afferma: “
Le classi funzionanti a «tempo pro-
lungato» sono ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consen-
tire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di
garantire il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato
”.
16) C.
Nelle classi a tempo prolungato le ore aggiuntive per arrivare a 36 o 40, com-
prese quelle per la mensa, provengono esclusivamente dall’incremento delle ore di
lettere (15 ore per classe anziché 9 + 1) e di matematica e scienze (9 ore per classe
anziché 6) (D.P.R. n. 89/2009, art. 5, c. 8).
17) C.
L’art. 5, c. 3, del D.P.R. n. 89/2009 afferma: “(…)
In via eccezionale, può essere
autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta
maggioritaria delle famiglie e in base a quanto previsto al comma 4
”.
Il comma 4 del medesimo articolo afferma: “
Le classi funzionanti a «tempo prolungato»
sono ricondotte all’orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svol-
gimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il
funzionamento di un corso intero a tempo prolungato
”.
18) B.
L’art. 5, c. 7, del D.P.R. n. 89/2009 afferma: “
I corsi ad indirizzo musicale, già ri-
condotti ad ordinamento dalla legge 3 marzo 1999, n. 124, si svolgono oltre l’orario obbligatorio
delle lezioni di cui al primo periodo del comma 1 del presente articolo
”.
Il primo periodo del c. 1 dell’art. 5 afferma: “
L’orario annuale obbligatorio delle lezioni
nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali,
più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di
materie letterarie
”.
19) D.
L’art. 5, c. 10, del D.P.R. n. 89/2009 afferma: “
A decorrere dall’anno scolastico
2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l’assen-
za di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l’insegnamento dell’in-
glese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o
i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8
”.